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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22640/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GiVErgo avverso la sentenza del [1:511212021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ..0 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestava la violazione di legge e, comunque, la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con riferimento alla riconducibilità della condotta ad un'ipotesi di resistenza passiva, risulta generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 m/rzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ré estensore Il PrSidente Mari4Lina [OSCURATO:PERSONA] 'ridelbo C.[OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GiVErgo avverso la sentenza del [1:511212021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ..0 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestava la violazione di legge e, comunque, la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con riferimento alla riconducibilità della condotta ad un'ipotesi di resistenza passiva, risulta generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 m/rzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ré estensore Il PrSidente Mari4Lina [OSCURATO:PERSONA] 'ridelbo C.[OSCURATO:PERSONA] -
Sentenza Cassazione n. 22640/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris