CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 27179/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19742/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E UMBRIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. FRANCESCO N.2 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 39/2022 depositata i l 12/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso trae origine dall’opposizione avverso ordinanza- ingiunzione proposta innanzi al giudice di pace di Bologna da [OSCURATO:PERSONA], titolare della tabaccheria “Pull” sita in Bologna, con la quale l’Agenzia dei Monopoli dell’[OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 4000,00 per violazione dell’art. 110, comma 9, lett. c) del T.U.L.P.S. 1.1 L’Agenzia dei Monopoli per l’Emilia-Romagna si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. 1.2 [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bologna accolse il ricorso e, per l’effetto, annullò l’ordinanza ingiunzione. 1.3. Decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia dei Monopoli per l’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bologna rigettò il gravame, confermando integralmente la sentenza del Giudice di pace. 2.Avverso la sentenza del Tribunale, l’Agenzia dei Monopoli per la Toscana e l’Umbria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata, ex art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso. 2.3. L’ Agenzia dei Monopoli ha proposto istanza per la decisione ex art. 380-bis c.p.c. 2.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 2.5. In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere esaminata, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata da parte controricorrente per carenza di legittimazione attiva dell’Agenzia dei [OSCURATO:PERSONA] per la Toscana e l’Umbria in quanto l’ordinanza ingiunzione è stata emessa dall’Agenzia dei Monopoli dell’Emilia-Romagna. 1.1 L’eccezione è fondata e, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 1.2. L’art. 6, comma 9 del d. lgs. n. 150/2011 fa espresso riferimento, nel regolare i modi di costituzione nel giudizio di opposizione dell’amministrazione resistente, a “l'autorità che ha emesso l'ordinanza”. L’art. 11 del d. lgs. n. 546/1992, che reca disposizioni sul processo tributario, prevede che l’Ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Pur in assenza di una norma di analogo tenore, che regoli espressamente, nei giudizi di opposizione, la capacità degli organi periferici delle Agenzie fiscali nei gradi di merito, si osserva che, per il processo tributario, l'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 statuisce che «al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili». Considerato, quindi, che la disciplina applicabile al caso non differisce da quella generale, è stato già precisato da questa Corte (cfr. Cass.n. 33798 del 04/12/2023, Cass. n. 441 del 14/01/2015) che gli uffici periferici, sebbene debbano comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'Agenzia nel giudizio di cassazione, non possono costituirsi dinanzi al giudice di legittimità, in assenza di una norma che espressamente lo consenta, essendo privi di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione. 1.3.Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato proposto dall’Agenzia dei Monopoli per la Toscana e l’Umbria, ufficio periferico peraltro diverso dall’Agenzia dei Monopoli per l’Emilia-Romagna, che aveva emesso l’ordinanza ingiunzione e partecipato ai gradi di merito. 1.4 Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente, sostenuta nell’istanza di decisione e nella memoria illustrativa, secondo cui l’intestazione del ricorso sarebbe frutto di un refuso, dovendosi intendere lo stesso presentato nell’interesse dell’Agenzia dei Monopoli e non dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’indicazione delle parti, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., non può essere integrata o corretta con la presentazione di atti successivi (cfr. Cass. Ord. n. 14678 del 31/05/2025, Cass. n. 2704 del 10/02/2005). 1.7 Ne consegue che il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - [OSCURATO:PERSONA] per la Toscana e l’Umbria è inammissibile in quanto proposto da un ufficio periferico privo di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione. 1.8 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 1.9 Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni diverse da quelle indicate nella proposta – basata sulla diversità dell’amministrazione ricorrente rispetto a quella che aveva emesso l’ingiunzione e partecipato ai gradi di merito - non deve essere disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c. (Cass. sez. II, 01/08/2024, n. 21668). 1.10 Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda