CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 6 novembre 2017, n. 11557/2017, RGNR 13252/2014, irrevocabile il 25 febbraio 2018. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta mancanza di documentazione allegata a riprova dell'avvenuta contezza di una condanna ostativa al rilascio del passaporto. Romano, infatti, non avrebbe avuto alcuna effettiva contezza di ciò, essendo stato soltanto «informalmente avvisato dell'esistenza di una multa che doveva essere pagata per poter ottenere il passaporto». La reale conoscenza si sarebbe avuta solo il 19 novembre 2022, con la notifica della formale comunicazione da parte della Questura. In ogni caso, al ricorrente non potrebbe ascriversi alcuna negligenza, avendo egli stesso provveduto a tenersi costantemente aggiornato sugli esiti dei numerosi procedimento penali che lo vedevano coinvolto, nonostante le difficoltà di accesso durante l'emergenza pandemica, tenuto anche conto del fatto che la sentenza di cui trattasi non era ancora iscritta nel Casellario due anni dopo la condanna. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione degli artt. 127, comma 5, e 629-bis cod. proc. pen., perché la Corte partenopea avrebbe rimesso il procedimento sul ruolo, fissando nuova udienza senza darne avviso alle parti. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Le censure articolate nel primo motivo si presentano del tutto generiche, non confrontandosi con la ampia motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondate. I giudici di appello hanno correttamente affermato, coerentemente con l'insegnamento di questa Corte, che, in via generale, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen. decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994) e che il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 2, n. 9953 del 14/02/2024, dep. 2024, Miclescu, n.m.; Sez. 2, n. 43258 del 19/9/2023, Amdouni, n.m.; Sez. 7, Ord. n. 42301 del 28/09/2023, Durac, n.m.; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272468). • Nel caso specifico, la richiesta risulta depositata il 14 novembre 2022, laddove la medesima parte istante 1'11 ottobre 2022, secondo le sue stesse allegazioni, aveva presentato istanza di accesso agli atti alla competente Procura della Repubblica. Giova precisare come, al momento della presentazione dell'istanza di rescissione, non fosse ancora vigente la modifica codicistica apportata dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito il primo comma dell'art.629 cod. proc. pen. Dalla stessa narrazione del ricorrente, resta nondimeno indubitabile la conoscenza della sentenza di condanna, quale atto definitorio del procedimento, avuto riguardo all'espresso richiamo del provvedimento (dunque evidentemente irrevocabile) in una comunicazione formale di una [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dalla inammissibilità originaria della richiesta, in quanto tardiva, e risulta comunque manifestamente infondato. Lungi, infatti, dall'aver proceduto senza avviso alle parti della fissazione della C- nuova udienza, a seguito di un'asserita rimessione sul ruolo, la Corte partenopea ha indicato la data del rinvio direttamente in udienza, alla presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal verbale del 6 novembre 2023, ore 9:53 (atto fidefaciente fino a querela di falso, a cui il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale), secondo cui, senza soluzione di continuità o altre annotazioni: «La Corte si riserva la decisione anzi, rilevato che risulta allegato il fascicolo n. 642/2023 RG App. all'evidenza diverso da quello richiesto, fissa la nuova udienza per il giorno 18-12-2023 ore 9,30, mandando la Cancelleria di acquisire il fascicolo presso il Tribunale di Napoli RGNR 13252/2014 e [OSCURATO:PERSONA], 154/2017». 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav