CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 13.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Radosavijevic e per il rigetto del ricorso della Jovanovic. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 14.5.2021, il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, l'aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa; il primo giudice aveva inoltre giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con il correo, del delitto di cui al capo B) e l'aveva condannata alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa assolvendola invece dal delitto di cui al capo A) per non aver commesso il fatto; 2. ricorrono per cassazione, tramite un unico ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Jovanonic ed il Darosavijevic deducendo: 2.1 per la Jovanovic: erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 648 cod. pen. e mancanza o e illogicità della motivazione: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e segnala, tuttavia, come i giudici di secondo grado abbiano totalmente omesso di motivare in ordine al concorso della Jovanovic nella condotta delittuosa tenuta dal di lei marito; sottolinea la differenza tra concorso e mera connivenza e l'irrilevanza della condotta successiva alla avvenuta ricezione; rileva come la ricorrente avesse sostenuto di essersi assentata da casa per circa un mese e di avere al suo ritorno rinvenuto in casa i beni, poi risultati provento di furto, che il marito le aveva riferito avere in parte ritirato da un parente e, in parte, acquistato al mercatino dell'usato, circostanze entrambe compatibili con lo stato d'uso e l'oggettivo valore degli stessi; 2.2 per il Radosavijevic: mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: segnala la inadeguatezza della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha escluso sulla ritenuta insussistenza di elementi positivamente valutabili a tal fine laddove, tuttavia, nell'atto di gravame era stato evidenziato come l'imputato, il giorno successivo alla perquisizione, cui non aveva presenziato, si era presentato in Caserma consegnando altri beni di provenienza illecita che non erano stati rinvenuti dagli operanti, condotta che la stessa Corte di appello aveva valutato ai fini della quantifica,Jone della pena; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso della Jovanovic e per la inammissibilità di quello del Radosavijevic: con riguardo alla posizione della Jovanovic, rileva, infatti, che le sentenze di merito hanno congruamente motivato in ordine al contributo fornito da costei all'occultamento delle cose di provenienza delittuosa ricevutesi dal marito; sottolinea che si è in presenza di una doppia conforme di merito sulla responsabilità rispetto alla quale il ricorso si rivolve in una lettura alternativa degli elementi fattuali acquisiti; per quanto concerne il Radosavijevic, rileva invece la manifesta infondatezza della censura articolata nel ricorso avendo la Corte territoriale evidenziato le ragioni che, con riferimento ai profili di gravità del fatto, non consentivano di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] era stata tratta a giudizio ed è stata condannata, in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], per avere ricettato di una serie di beni risultati provento di furto commesso tra il 18 ed il 19 luglio 2014 in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e rinvenuti presso la abitazione comune dei coniugi in occasione della perquisizione eseguita in data 16.8.2014 nel corso delle indagini attivate per il furto di cui al capo A) della rubrica. Con l'atto di appello l'imputata aveva sottolineato che, nel corso del giudizio di primo grado, cui non si era sottratta, aveva spiegato che nella prima decade di luglio del 2014 (prima del furto degli oggetti di cui al capo B) si era recata per circa un mese in Francia, presso alcuni parenti e che, al suo rientro in Italia, aveva rinvenuto in casa i beni in questione che il marito le aveva riferito di aver acquistato ad un mercatino dell'usato. La Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame con motivazione del tutto inconferente. I giudici di secondo grado, infatti, pur premettendo che non vi era prova del suo soggiorno in Francia, hanno tuttavia considerato non rilevante il dato della assenza dell'imputata nel momento in cui il di lei marito aveva ricevuto i beni di incontroversa provenienza delittuosa e, per confermarne la responsabilità per il delitto di ricettazione, hanno sosten~che "... è proprio alla sussistenza di prove indirette che si deve guardare, poiché l'imputata avrebbe dovuto rendersi conto della cavillosità della ricostruzione narratale - sulla base di quanto affermato in sede di testimonianza - dal marito, il quale ha, dapprima, affermato che la merce era stata acquistata da un mercatino come usata - in assenza di scontrino fiscale che attesti la veridicità della giustificazione - e, in un secondo momento, che i tavolini e le sedie rubati fossero di proprietà di un parente che se n'era voluto liberare a séguito della ristrutturazione del giardino di casa" (cfr., pagg. 4-5 della sentenza impugnata). In tal modo, dunque, la Corte di appello ha fondato la responsabilità dell'imputata non già sulla prova del suo concorso (materiale o morale) nella ricezione della merce ma nella omessa verifica della sua legittima provenienza, ponendo a carico della Jovanovic una posizione "di garanzia" sulla condotta del proprio coniuge che non trova evidentemente riscontro in alcuna disposizione normativa. È pacifico che il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 01; Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522 - 01). Non risponde, perciò, del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (cfr., così, tra le altre, Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684 - 01 Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689 01; Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 47077 del 4.10.2022, Botnarciuc; Sez. 2, n. 45259 del 7.10.2022, Senato; Sez. 2, 33385 del 10.6.2022, Marku; Sez. 2, n. 39131 del 20.6.2019, Piccinetti). La sentenza impugnata, in coerente applicazione di questo principio, va perciò annullata senza rinvio quanto alla Jovanovic, per non avere l'imputata commesso il fatto. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e, prima ancora, generico. La difesa dell'imputato censura, infatti, la sentenza impugnata in quanto, con motivazione a suo avviso inadeguata, avrebbe confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche limitandosi a ritenere la insussistenza di elementi positivamente valutabili a tal fine a fronte, tuttavia, di quanto dedotto con l'atto di appello circa la condotta dell'imputato il quale, il giorno successivo alla perquisizione ed al rinvenimento della refurtiva, si era presentato in Caserma consegnando altri beni di provenienza illecita e che non erano stati invenuti dagli investigatori. In realtà, con motivazione sia pure sintetica, la Corte di appello non si è affatto limitata ed escludere la esistenza di fattori suscettibili di positiva valutazione ma ha valorizzato da un lato le modalità della condotta delittuosa e, dall'altro, la negativa personalità dell'imputato, a carico del quale militano numerosi precedenti per reati della stesa indole (cfr., infatti, pag. 5 della sentenza impugnata). Diversamente da quanto opinato nel ricorso, la Corte dì appello ha dunque motivato sulla doglianza difensiva facendo congruamente e correttamente riferimento alle modalità della condotta criminosa ed ai numerosi precedenti penali per reati della stessa indole. In tal modo, perciò, ha evaso in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli; Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 28535 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lule). 2.2 L'inammissibilità del ricorso del Radosavijevic comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Casa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputata [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il fatto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spes