CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 05591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29564/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e di fes o dagli a vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, in persona del legale rappres. p.t.; intimata- avverso la sentenza n. 416 /2021, della Corte di Appello di Torino , depositata in data 13.04.2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 23.02.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 16.9.2016 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Aosta, per la somma di euro 27.093,74 oltre interessi, a titolo di saldo di due finanziamenti concessi da [OSCURATO:PERSONA] spa, eccependo la carenza di legittimazione attiva della banca e l’infondatezza della domanda, per la nullità dei contratti di finanziamento e l’inidoneità della documentazione posta a sostegno del ricorso monitorio. Con sentenza del 12.3.2019 il Tribunale rigettava l’opposizione, evidenziando la completezza dei documenti prodotti dalla creditrice, dalla stipula dei finanziamenti alla data di cessione dei crediti alla [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza del 13.4.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello del [OSCURATO:PERSONA], osservando che: erano condivisibili le ragioni espresse dal Tribunale circa la genericità delle contestazioni dell’opponente, inidonee a fondare il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 cpc e a legittimare la richiesta ctu; al riguardo, le produzioni documentali della parte creditrice erano complete, comprendendo i documenti negoziali e gli estratti-contoriportanti, nel dettaglio, per ciascuno dei finanziamenti, le voci d’incasso delle rate, ogni addebito di spesa previsto al contratto e gli importi addebitati a titolo d’interessi;le difese dell’opponente, in gran parte generiche, non esprimevano puntuali critiche di quanto affermato dal primo giudice, non indicando le ragioni dell’asserita inadeguatezza dei documenti esaminati dal Tribunale al fine della ricostruzione dei rapporti di finanziamento; né era stato precisato quale sarebbe la documentazione ritenuta mancante, indicando peraltro documenti (contratti di conto corrente, aperture di credito, fideiussione, estratti- conto) non pertinenti ai rapporti in discussione, venendo in rilievo contratti di finanziamento; pertanto, le istanze istruttorie formulate avevano carattere esplorativo (peraltro dirette a dimostrare l’applicazione di interessi usurari, fatto escluso dal Tribunale, non oggetto di specifica censura); correttamente il Tribunale aveva rigettato l’eccezione d’improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, atteso che lo stesso opponente aveva prodotto il verbale di mediazione del 19.9.2017 che attestava la regolarità della procedura, a nulla rilevando che una delle parti avesse rifiutato di entrare nel merito dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con quattro motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], intervenendo contestualmente nel giudizio, ex art. 111 cpc, e per essa la mandataria Ifis NPL Servicing, quale conferitaria del ramo d’azienda relativo ai crediti deteriorati di Banca ifis. Non si costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 24, 111, Cost., 6 Cedu, 88, 99, 101, 112, 115, 116, 132, 210, cpc; 118 disp, att. cpc; 2697, 2727, 2729, 1375, cc; 50 Tub, per non aver la Corte d’appelloemesso l’ordine ex art. 210 e disposta la c.t.u., quali attinecessari per accertare l’usura praticata. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, applicando surrettiziamente la ragione più liquida, ha esaminato solo i contratti di finanziamento e non anche il rapporto OCS e quello relativo ad una carta rilasciata da Unicredit, tutti rapporti conclusi nello stesso contesto i cui addebiti erano transitati sul conto c orrente , mentre le richieste istruttorie non erano generiche, essendo stati prodotti con l’opposizione alcuni estratti-conto, mentre la parte opposta aveva prodotto solo riepiloghi riassuntivi. Il secondo motivo denunzia violazione delle stesse norme di cui al primo motivo, in ordine all’irregolarità della procedura di mediazione, alla quale la controparte non aveva presenziato insieme all’avvocato il quale aveva prima aderito e poi rinunciato alla mediazione, senza che tale potere fosse contemplato dalla procura (e di ciò si sarebbe dovuto tener conto almeno per le spese). Il terzo motivo denunzia violazione delle tabelle forensi e omessa motivazione ex art. 118 disp. att. cpc (nonché delle stesse norme di cui ai motivi precedenti), circa la liquidazione delle spese effettuata in base al tariffario medio dello scaglione (da 26.000,00 a 52.000,00) rispetto a quello che sarebbe stato applicabile (da 5200,00 a 26.000,00). Il quarto motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo (invocando la violazione delle medesime norme di cui ai motivi precedenti), per non aver la Corte d’appello dichiarato l’improcedibilità del giudizio per la condotta ostruzionistica tenuta da controparte in sede di mediazione, avendo essa solo formalmente aderitoalla procedura di mediazione (al riguardo, ci si riporta alla doglianza espressa nel secondo motivo). Il primo motivo è inammissibile, in quanto diretto a contestare l’apprezzamento del compendio probatorio acquisito, ovvero a sollecitare il riesame della documentazione prodotta agli atti del giudizio, peraltro a fronte di una decisione di merito la quale ha debitamente individuato la documentazione sulla base della quale il credito fatto valere in via monitoriadoveva ritenersi provato. Inoltre, Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza diesibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass., n. 23861/2022). Al riguardo, in particolare, è stato affermato che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizionedi un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione deldocumento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizionedi documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa (Cass., n. 38062/2021). Nella specie, il ricorrente lamenta la mancata emissione dell’ordine d’esibizione degli estratti-conto e la mancata c.t.u., semplicemente reiterando le ragioni espresse in primo grado, senza esprimere critiche specifiche afferenti ai presupposti dei provvedimenti istruttori dedotti. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché deduce una questione nuova relativa alla procura, sia perchénon attinge la ratio decidendi, che è fondata sulla piena regolarità della procedura di mediazione, nella quale la parte non è obbligata a discutere del merito. Anzitutto, va rilevato che nella sentenza impugnatanon si fa questione della partecipazione diretta della banca al procedimento di mediazione, ma soltanto della «condotta di adesione solo formale alla procedura di mediazione» Inoltre, nel ricorso non è spiegato come e quando la questione sarebbe stata sollevata in detti termini nel giudizio di merito. Premesso ciò, i giudici di merito hanno ritenuto di respingere l’eccezione d’improcedibilità della domanda della parte opposta in conformità del consolidato orientamento a tenore del quale, nel procedimento dimediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass., n. 8473/2019; n. 18485/2024). Pertanto, la condotta della [OSCURATO:SOCIETA] che, comparsa innanzi al mediatore, non abbia inteso discutere del merito della causa, manifestando dunque volontà contraria ad ogni mediazione, risulta del tutto corretta e conforme alla legge. Il terzo motivo è inammissibile in quanto diretta a sindacare la statuizione sulla liquidazione delle spese. Invero, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia motivato in base al tariffario medio dello scaglione applicabile (da 26000,00 a 52000,00) rispetto a quello inferiore applicabile. Giova richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., n. 14198/2022; n. 19989/2019). Nella specie, la Corte territoriale ha liquidato la somma di euro 3310,00 a titolo di spese processuali, facendo riferimento ai valori medi dello scaglione pertinente (da 26000, 00 a 52.000,00) , mentre il ricorrente non ha esplicitato le ragioni per le quali sarebbe stato applicabile lo scaglione inferiore, dato che il petitum consisteva nella somma di euro 27.093,74. Il quarto motivo èinammissibile, sia per doppia conforme, sia perché ripropone la medesima doglianza di cui al secondo motivo sulla procedura di mediazione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par