Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 agosto 2023

Cassazione n. 25695/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.797/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, viale [OSCURATO:PERSONA] 183, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoCOLAIACOVO VINCENZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 810/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 26/08/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.797/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, viale [OSCURATO:PERSONA] 183, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoCOLAIACOVO VINCENZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 810/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/08/2023
Decreto Cassazione n. 25695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris