CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; r(iLiA4..10 ietto i ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e Emilian6\Paolella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; i-itenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ,e_gittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con motivazione puntuale e da incongruenze logiche in relazione sia all'elemento soggettivo (si veda il punto 3.1., ,-egnatarnerite dal penultimo capoverso di pag. 3), alla non applicabilità dell'art 131 bis cod. pen. ; 3.2.) e ai trattamento sanzionatorio con riguardo ai mancato riconoscimento delle .nr che ed alla misura della pena irrogata ( punto 3.3.) rlievato che airinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. •)r()c.. - P.Q.M. Tichara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i deciso ii 19 dicembre 2022. estensore [OSCURATO:PERSONA] nte detto [OSCURATO:PERSONA] D I'. [OSCURATO:PERSONA]-x.