CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 01356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione zu, verso l'ordinanza del 4 maggio 2021 del Tribunale del riesame di Milano di riget:c dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 setternore 2(120. Si deducono i vizi di violazione degli artt. 178, lett. c) cod. proc. pen 294, 302 cod. proc. pen. Sono stati, inoltre, depositati motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. 1.1. L'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato not fica:o all'imputato 'detenuto ed al difensore il 14 settembre 2021. Il ricorso per cassazione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Novara il 24 settembre 2021, ma è pervenuto presso il Tribunale del ries me di Milano il 1 ottobre 2021. 1.2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n.1626/2021 del 24/09/2021), B Rv. 280167 - 01, hanno stabilito il principio per cui «il ricorso cautelar?. per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in cas) di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presinta:o esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la dEcisicne o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnai:ione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiara:a inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevantE i fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo-. 1.3. Le Sezioni Unite hanno escluso «l'operatività per il ricorso ce .t.itelare dell'art. 583 cod. proc. pen.». 1.4.11 ricorso è, dunque, inammissibile perché depositato presso la canc Meria di un Tribunale diverso da quella del Tribunale del riesame di Milano, come pr2vism dall'art. 311 comma 3 cod. proc. pen. ed è pervenuto tardivamente il 1 o rtobre 2021. Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. scadevi ., il 24 settembre 2021. 1.5. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., del motivo si estende ai motivi nuovi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagar-ienl:o delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenzci della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è -igione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -n arrc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Zzissa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/12/2021. Il CoC li re estensore [OSCURATO:PERSONA]