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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38762/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16 febbraio 2021 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nei motivi di appello si era fatto riferimento ad immagini videoregistrate, dalle quali si sarebbe potuto stabilire se l'autore del fatto era l'imputato, censura sulla quale i giudici di merito non avevano speso alcuna parola; non si comprendeva poi come si fosse potuto riconoscere che la somma rivenuta addosso all'imputato fosse di effettiva provenienza delittuosa. 1.2 Il difensore eccepisce l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata, visto che le persone offese non avevano mai perso di vista l'autore del reato, né il controllo sul bene. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestar (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha esaminato il filmato estrapolato dalle telecamere, grazie alle quali il custode si era accorto che Ballarini stava asportando le banconote, sottolineando che l'imputato è stato riconosciuto dalle persone offese. 1.2 Quanto al riconoscimento dell'ipotesi tentata, il motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui evidenzia come l'imputato era riuscito a fuggire, ed era stato fermato soltanto grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 cbsì equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16 febbraio 2021 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nei motivi di appello si era fatto riferimento ad immagini videoregistrate, dalle quali si sarebbe potuto stabilire se l'autore del fatto era l'imputato, censura sulla quale i giudici di merito non avevano speso alcuna parola; non si comprendeva poi come si fosse potuto riconoscere che la somma rivenuta addosso all'imputato fosse di effettiva provenienza delittuosa. 1.2 Il difensore eccepisce l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata, visto che le persone offese non avevano mai perso di vista l'autore del reato, né il controllo sul bene. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestar (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha esaminato il filmato estrapolato dalle telecamere, grazie alle quali il custode si era accorto che Ballarini stava asportando le banconote, sottolineando che l'imputato è stato riconosciuto dalle persone offese. 1.2 Quanto al riconoscimento dell'ipotesi tentata, il motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui evidenzia come l'imputato era riuscito a fuggire, ed era stato fermato soltanto grazie all'intervento delle forze dell'ordine. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 cbsì equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere
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