CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di PALERMOd>43-1-n;vis,9-atté-Oarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 2, 5 e 7 e 61, comma 1, n. 2 cod. pen. a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc, pen., ha applicate la pena concordata tra le parti, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 133 cod, pen. e 125 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il minimo della pena. [OSCURATO:PERSONA] si duole del vizio della motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen, , 2. Ebbene, i ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, i scorsi devono intendersi proposti al di fuori dei casi previsti dalla legge. La decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per !a dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma deTart. 6i6, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della (7-- ssa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inarnmissibilità dei ricorso, nella misura di euro quattromila ciascuno. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità preclude ogri questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela dei furto contestato, previsto dall'ad, 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia Introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la decia-iratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un vi3lii.:1:13 processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, (mali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione dei regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti persequibili a quercia per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha cosi stabilito:"In tema di condlzioni procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a quercia pet etf&n:a del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittinn.à, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla per .sooa offesa previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa de