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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 07496/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6501/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1562/2015 depositata il 14/08/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe avente a oggetto un’azione revocatoria fallimentare di pagamenti; l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria ha replicato con controricorso; con nota congiunta le parti hanno comunicato di aver definito la controversia stragiudizialmente, e hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione di spese; p.q.m.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali.

Deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6501/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1562/2015 depositata il 14/08/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe avente a oggetto un’azione revocatoria fallimentare di pagamenti; l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria ha replicato con controricorso; con nota congiunta le parti hanno comunicato di aver definito la controversia stragiudizialmente, e hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione di spese; p.q.m. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella camera di con
Sentenza Cassazione n. 07496/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris