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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 24281/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 898/2025 UP - 28/05/2025 R.G.N. 12466/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, nonché dei motivi nuovi, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 05/03/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 12/10/2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a) della rubrica (art. 474 cod. pen.) perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo b) (art. 648 cod. pen).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, articolando i motivi di ricorso che di seguito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24281/2025 Roma, lì, 01/07/2025 si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 192, 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione nella valutazione della prova basata esclusivamente sul possesso di quattro sciarpe che riportavano l’effige di un cantante; la Corte di appello non ha tenuto conto delle censure difensive con particolare riferimento alla effettiva esistenza di un marchio protetto dal diritto d’autore; non si è tenuto conto del contesto, del ruolo di modesto venditore ambulante del Persico, con capi da lui stesso contraffatti o personalizzati, così prodotti o commissionati, sicché non si poteva ritenere sussistente la ricettazione ascritta.

2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. e 474 cod. pen., non potendo i due reati concorrere, atteso il rapporto di specialità tra gli stessi.

2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 43, 648 e 712 cod. pen.; nell’impossibilità di provare il dolo diretto del Persico, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente il dolo eventuale non compatibile con la fattispecie di ricettazione, mentre nel caso in esame poteva al massimo ritenersi sussistente l’ipotesi di cui all’art.712 cod. pen. 2.4.

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; pur in presenza di una evidente modestia e scarsa gravità del fatto è stata applicata una pena eccessiva e molto distante dal minimo edittale.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. La difesa ha presentato motivo nuovo con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento in relazione al secondo motivo di ricorso quanto al concorso anomalo del reato di cui all’art. 474 con l’art. 648 cod. pen. 5.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.

In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d.

“doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado.

Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

5.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, articolando censure sostanzialmente centrate sulla sussistenza del fatto da diverse prospettive argomentative (relative alla sussistenza del fatto, alla impossibilità che il delitto di ricettazione concorra con il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. ed alla necessità di riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 712 cod. pen.).

I motivi non sono consentiti in quanto del tutto reiterativi, oltre che generici in mancanza di confronto con la decisione della Corte di appello che, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326-01).

La Corte di appello, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, ha evidenziato le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato risultavano contraffatti e che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, era configurabile, anche, il reato di ricettazione, in ragione della ritenuta consapevolezza della avvenuta contraffazione dei prodotti oggetto di contestazione, con ciò escludendo qualsiasi possibilità dii ricondurre la condotta alla ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen.

La parte ricorrente ha, dunque inteso proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

5.2. Il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico in mancanza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha esplicitamente argomentato quanto alla dosimetria della pena ed alla impossibilità di ritenere il fatto di portata modesta, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali specifici riferibili al ricorrente, in mancanza di qualsiasi illogicità o irragionevolezza (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).

5.3. Anche il motivo nuovo è inammissibile.

In tal senso, si deve ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non mass.).

6. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/05/2025. [OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 898/2025 UP - 28/05/2025 R.G.N. 12466/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, nonché dei motivi nuovi, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 05/03/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 12/10/2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a) della rubrica (art. 474 cod. pen.) perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo b) (art. 648 cod. pen). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, articolando i motivi di ricorso che di seguito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24281/2025 Roma, lì, 01/07/2025 si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 192, 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione nella valutazione della prova basata esclusivamente sul possesso di quattro sciarpe che riportavano l’effige di un cantante; la Corte di appello non ha tenuto conto delle censure difensive con particolare riferimento alla effettiva esistenza di un marchio protetto dal diritto d’autore; non si è tenuto conto del contesto, del ruolo di modesto venditore ambulante del Persico, con capi da lui stesso contraffatti o personalizzati, così prodotti o commissionati, sicché non si poteva ritenere sussistente la ricettazione ascritta. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. e 474 cod. pen., non potendo i due reati concorrere, atteso il rapporto di specialità tra gli stessi. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 43, 648 e 712 cod. pen.; nell’impossibilità di provare il dolo diretto del Persico, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente il dolo eventuale non compatibile con la fattispecie di ricettazione, mentre nel caso in esame poteva al massimo ritenersi sussistente l’ipotesi di cui all’art.712 cod. pen. 2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; pur in presenza di una evidente modestia e scarsa gravità del fatto è stata applicata una pena eccessiva e molto distante dal minimo edittale. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha presentato motivo nuovo con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento in relazione al secondo motivo di ricorso quanto al concorso anomalo del reato di cui all’art. 474 con l’art. 648 cod. pen. 5. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 5.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, articolando censure sostanzialmente centrate sulla sussistenza del fatto da diverse prospettive argomentative (relative alla sussistenza del fatto, alla impossibilità che il delitto di ricettazione concorra con il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. ed alla necessità di riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 712 cod. pen.). I motivi non sono consentiti in quanto del tutto reiterativi, oltre che generici in mancanza di confronto con la decisione della Corte di appello che, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326-01). La Corte di appello, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, ha evidenziato le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato risultavano contraffatti e che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, era configurabile, anche, il reato di ricettazione, in ragione della ritenuta consapevolezza della avvenuta contraffazione dei prodotti oggetto di contestazione, con ciò escludendo qualsiasi possibilità dii ricondurre la condotta alla ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen. La parte ricorrente ha, dunque inteso proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. 5.2. Il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico in mancanza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha esplicitamente argomentato quanto alla dosimetria della pena ed alla impossibilità di ritenere il fatto di portata modesta, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali specifici riferibili al ricorrente, in mancanza di qualsiasi illogicità o irragionevolezza (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01). 5.3. Anche il motivo nuovo è inammissibile. In tal senso, si deve ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non mass.). 6. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2025. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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