CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, procedendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di incendio, tentata estorsione pluriaggravata, varie condotte di furto - tentate e consumate - nonché per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentato furto pluriaggravato. Confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e lesioni consumati ai danni di Tiba )una. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati contestati ai capi 1) e 2) dell'editto accusatorio: si contestava la legittimità della valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese. Con riferimento alle dichiarazioni di Zaaouate si rilevava che le stesse non risultavano confermate da accertamenti tecnici (in quanto i vigili del fuoco non erano stati in grado di accertare natura e modalità dell'incendio); che non erano state rinvenute tracce di combustibili o oggetti potenzialmente utilizzati per dare fuoco al veicolo; che erano discontinue su punti fondamentali (non era stata confermata la testimonianza nella parte in cui lo stesso aveva riferito che le scene dell'incendio erano state riprese da un amico, mai rintracciato); e, infine, che erano inverosimili, dato che il testimone aveva riferito che il movente dell'azione criminosa era quello di ottenere un allacciamento abusivo ad un contatore di energia elettrica lontano dalla propria abitazione. Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva che, anche in questo caso, non era stato compiuto alcun accertamento tecnico, che in uno dei colloqui registrati restava sconosciuto uno degli l'interlocutori e nell'altro non si rinveniva alcun contenuto minatorio; inoltre si deduceva che non erano state rinvenute conferme relative all'esistenza di telefonate tra Stanzione e la compagna del ricorrente. Si deduceva, infine, che la Saab incendiata era di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] sicché non vi erano elementi per ricondurre il veicolo a nessuno dei dichiaranti. A ciò si aggiungeva da ultimo che ricorrente e vedeva dall'abitazione di Eboli sita in via [OSCURATO:PERSONA] e non vi avrebbe più fatto ritorno mentre la compagna viveva in altra località pertanto non avrebbe avuto alcun senso minacciare gli offesi al fine di ottenere energia elettrica per un'abitazione che non veniva più utilizzata.1.2.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Il ricorrente, nello specifico, contestava la credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese, non ritenendoli confermati da elementi esterni al dichiarato. In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante non neutro ma portatore di un interesse processuale alla condanna e, patrimoniale nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi conferme, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, e contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva una persuasiva ed accurata motivazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dagli offesi; rilevava come Zaaouate, nell'imminenza del fatto, riferiva ai carabinieri della locale compagnia che l'autore del gesto era da individuare proprio nel ricorrente. Nell'annotazione 18 giugno 2019 i militari avevano dato atto della presenza dei vigili del fuoco intenti di intimare le fasi di spegnimento dell'incendio e del fatto che Zaaouate, in quella occasione, si era avvicinato per indicare in Aharrachi l'autore del delitto e per riferire che la causale del gesto era da individuare nella pretesa del ricorrente di allacciare abusivamente l'energia elettrica a favore dei suoi familiari; le divergenze nella progressione dichiarativa - indicate dal difensore già nell'atto d'appello e reiterate in questa sede - a giudizio della Corte territoriale non minavano la credibilità del teste, in quanto attenevano ad aspetti secondari della vicenda, che potevano fisiologicamente sfuggire, essendo l'attenzione del dichiarante focalizzata sui sull'evento incendiario. Le dichiarazioni di Zaaouate venivano ritenute credibili anche nella parte in cui lo stesso riferiva il movente dell'incendio: infatti la distanza tra l'abitazione della famiglia all'imputato e quella dell'offeso era di soli novanta metri e dai colloqui intercettati era emerso che il ricorrente non aveva intenzione di spostarsi (pagg 13 e 14 della sentenza impugnata). Secondo la Corte di merito non vulnerava la credibilità dell'offeso neanche la circostanza che l'auto non fosse di proprietà di nessuno dei destinatari dell'azione intimidatoria, tenuto conto che il fatto che l'auto fosse parcheggiata dinanzi all'abitazione dello Zaaouate avrebbe potuto ragionevolmente indurlo a credere che fosse proprio di proprietà dell'offeso (pag. 15 della sentenza impugnata). Veniva, inoltre, ribadita la credibilità la dichiarazione accusatoria di [OSCURATO:PERSONA] che confermava quella di Zaaouate. Stanzione riferiva di non avere visto Aharrachi appiccare il fuoco, ma precisava, tuttavia, di essere stato destinatario di reiterate minacce di incendio per la questione della fornitura dell'energia elettrica; indicava, inoltre, le utenze telefoniche che l'imputato utilizzava per minacciarlo e consegnava le registrazioni di due colloqui. La Corte di appello rilevava, da un lato, che i dati estrapolati dai tabulati confermano numerosi contatti con la vittima e, dall'altro, che le registrazioni consentivano di verificare la sussistenza delle minacce e la causale delle stesse (pag. 17 della sentenza impugnata). In sintesi: si ritiene che la Corte d'appello abbia effettuato una persuasiva ed accurata valutazione della credibilità delle accuse provenienti dalle persone offese e che la motivazione, sul punto, resista alle doglianze difensive che, invero, si configurano come ripetitive rispetto a quelle già avanzate con la prima impugnazione e si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità per i reati contestati ai capi 6), 8), 13) e 14) dell'editto accusatorio: si deduceva, in via generale, che la conferma della responsabilità era basata sulla valorizzazione della identificazione delle celle agganciate dal dispositivo mobile in uso al ricorrente, fonte di prova che necessitava di conferme in quanto, tenuto conto della ampiezza ed indeterminatezza delle zone "coperte" dalle celle, tale dato non garantiva la precisa localizzazione. Nel dettaglio, con riguardo al furto di gasolio della ditta Rinaldi si deduceva che le conversazioni telefoniche presentavano una qualità dell'audio molto scarso e che non vi sarebbero altri elementi indicativi della responsabilità del ricorrente, anche perché la qualità dell'immagine del sistema di videosorveglianza sarebbe carente; sarebbe infine inverosimile che il ricorrente avesse caricato settecento litri di gasolio all'interno di una Golf. Con riferimento al furto compiuto alla ai danni dell'azienda vinicola "[OSCURATO:PERSONA]" ed al tentato furto presso la casa di Sessa (capi 6) ed 8) il quadro probatorio sarebbe indiziario ed insufficiente: infatti la presenza nella zona di Campolongo dell'autovettura in uso ricorrente non dimostrerebbe alcunché ed il ritrovamento all'interno del veicolo di taniche e damigiane di vino non sarebbe sufficiente per dimostrare che si trattasse di materiale riconducibile al furto reato in danno dell'azienda "[OSCURATO:PERSONA]". Con riferimento ai capi 6) ed 8) si deduceva la responsabilità sarebbe stata confermata solo sulla base del local positioning tratto dall'analisi delle celle agganciate dai disposistivi mobili. Con riferimento ai capi 13) e 14) si rimarcava l'assenza di elementi ulteriori rispetto a quelli emergenti dall'aggancio delle celle; si deduceva inoltre che la Corte d'appello aveva ritenuto che i furti sarebbero stati compiuti utilizzando una [OSCURATO:PERSONA]: circostanza inverosimile tenuto conto che tale auto non avrebbe potuto contenere gli animali trafugati ed un televisore da trentadue pollici. Si deduceva inoltre che il televisore trovato all'interno del veicolo non sarebbe riconducibile con sicurezza a quello trafugato. Con riferimento ai capi 4) e 5) dell'imputazione si deduceva che l'autovettura sulla quale si trovava la polizia giudiziaria era senza colori d'ordinanza e che i carabinieri non avevano intimato l' "alt" al ricorrente, né si erano qualificati: il che escluderebbe che lo stesso potesse aver agito con l'intenzione di opporsi ad un atto dei pubblici ufficiali. 2.2.1. Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quanto sono reiterative di quelle proposte con la prima impugnazione e non si confrontano con la accurata motivazione offerta dalla Corte territoriale sui punti contestati.In via preliminare deve essere rilevato come la Corte territoriale affermava la valenza marginale e sussidiaria dei dati tratti dai tabulati relativi all'aggancio dei telefonini alle celle predisposte per la ripetizione dei segnali telefonici, dato che la conferma della responsabilità era fondata su altri elementi (pagg. 20-22 della sentenza impugnata). Nel dettaglio la Corte territoriale rilevava che il furto di gasolio veniva confermato oltre che dal posizionamento del telefono del ricorrente, dal contenuto delle telefonate registrate: decisiva risultava la conversazione intercettata il mattino successivo al giorno del delitto nel corso della quale il ricorrente ammetteva la partecipazione al furto (pag. 22 della sentenza impugnata). Con riguardo al capo 6) veniva rilevato che l'auto in uso all'imputato la notte del furto veniva trovata nei pressi dell'azienda derubata, con all'interno taniche, fiaschi e bottiglie di vino e che tale dato - già rilevante - veniva confermato sia dall'attività di intercettazione, che dall'analisi dei dati emergenti dei tabulati telefonici. (pag. 23 della sentenza impugnata). Con riguardo al furto descritto al capo 8) veniva confermata l'affermazione di responsabilità in quanto dai colloqui emergeva con chiarezza che il ricorrente contattava [OSCURATO:PERSONA] sull'utenza telefonica a lui intestata per metterlo al corrente dell'azione criminosa in corso (pag. 26 della sentenza impugnata). Con riferimento ai capi 13) e 14), ovvero al furto del televisore e del bestiame, la Corte confermava la responsabilità non solo sui dati derivanti dall'aggancio delle celle, ma anche sulla base del fatto, decisivo, che all'interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso al ricorrente era stato rinvenuto il televisore LG prelevato presso l'abitazione di Muscariello nonché una coperta di lana sporca di escrementi di animali, dati che fornivano una decisiva indicazione circa la responsabilità del ricorrente (pag. 31 della sentenza impugnata). Con riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale la Corte d'appello rilevava che la mattina del 26 giugno la compagna di Aharrachi si accorgeva della presenza dei carabinieri e provvedeva ad allertarlo, sicché doveva ritenersi che questi fosse perfettamente consapevole della presenza dei militi e che nel momento in cui la sua auto veniva bloccata fosse consapevole che si trattava di un controllo di polizia (pag. 34 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione accurata ed aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2.3.Con riferimento ai furti, che in base al d.lgs n. 150 del 2022 sono divenuti procedibili a querela il collegio rileva che poiché il rapporto processuale in cassazione non è stato "aperto" a causa dell'inammissibilità del ricorso non deve procedersi al controllo della sussistenza delle condizioni di procedibilità (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).2.3. Violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata che sarebbe stata ritenuta senza una verifica approfondita dell'accrescimento della pericolosità correlato ai fatti per i quali si procede. 2.3.1.Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva sul punto una motivazione persuasiva e completa: veniva infatti evidenziato che il ricorrente era aduso alla commissione di reati predatori e che, pertanto, era corretto sia il riconoscimento della recidiva, che l'applicazione dell'aumento di pena disposto dal primo giudice, tenuto conto che i fatti per cui si procede erano una rinnovata ed allarmante espressione della medesima inclinazione a delinquere già dimostrata in passato ed attestata dai precedenti vantati (pag. 37 della sentenza impugnata). 3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per i reati contestati ai capi 4) e 5) dell'editto accusatorio: si deduceva che la condotta di resistenza sarebbe stata posta in essere solo da Aharrachi, mentre il ricorrente, in qualità di passeggero, non avrebbe potuto opporsi alla condotta, né tantomeno condividerla, offrendo un sostegno morale. A ciò si aggiungeva che l'autovettura dei carabinieri non aveva i colori d'istituto e che militari non si erano qualificati, sicché Aharrachi non era assolutamente consapevole della qualifica soggettiva delle persone nei confronti delle quali avrebbe opposto resistenza e che, per quanto riguarda specificamente il ricorrente, la sua fuga sarebbe stata alimentata non dal bisogno di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, ma solo da quello di sfuggire a malintenzionati. 3.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non si confronta con la persuasiva e logica motivazione offerta dalla Corte territoriale sui punti contestati. Nel dettaglio: la Corte rilevava che il ricorrente era legato ad Aharrachi da un solido rapporto di amicizia, come emergeva dal tenore confidenziale dei colloqui captati, nonché dalla partecipazione dello stesso alle imprese criminose del complice; emblematico il colloquio del 26 marzo 2019, progr. n. 161, nel corso del quale Aharrachi confessava ad [OSCURATO:PERSONA] il furto di benzina e la successiva attività di vendita a ricettatori. Accertata la solida amicizia con il complice, secondo la Corte era certo che Aziz fosse consapevole che Aharrachi fosse evaso dagli arresti domiciliari e che, dunque, fosse ricercato dalle forze dell'ordine. In sintesi la Corte rilevava che il ricorrente era consapevole del fatto che Aharrachi fosse ricercato e che dunque potesse essere fermato dalle forze dell'ordine, sicché rimanendo al suo fianco e condividendo le sue scelte, aveva contribuito a rafforzare, il suo proposito criminoso nell'atto della consumazione della condotta di resistenza (pag. 41 della sentenza impugnata).Si tratta di una motivazione che esprime, in modo accurato, logico ed aderente alle emergenze processuali, le ragioni della conferma della responsabilità per il reato di resistenza che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.2. Violazione di legge e vizio di responsabilità in relazione alla conferma della responsabilità per il capo 8) della rubrica: si tratterebbe di una valutazione fondata esclusivamente sul local positioning; dalle conversazioni intercettate non emergerebbero elementi decisivi di conferma che consentissero di ritenere che Ettaiqi si fosse effettivamente recato ad aiutare il compagno. 3.2.1.Anche in questo caso la censura non supera la soglia di ammissibilità in quanto si profila reiterativa della prima impugnazione e, dunque, generica. Contrariamente a quanto dedotto i dati rilevati dal posizionamento dei cellulari sono marginali e non decisivi in quanto la base della conferma di responsabilità si pongono i contenuti delle intercettazioni e, segnatamente, i colloqui captati nel corso della notte del tentato furto presso l'abitazione di Sessa. L'allegazione difensiva sulla mancata prova che l'imputato si fosse effettivamente recato presso tale abitazione, partecipando all'impresa non veniva ritenuta condivisibile perché smentita dalle prove raccolte. In particolare emergeva che l'imputato accettava l'invito tanto che solertemente usciva di casa in piena notte, a seguito della chiamata dell'amico e si muoveva proprio sulla base delle indicazioni fornitegli. La Corte rilevava la forte capacità dimostrativa dei contenuti intercettati, prossima all'autoevidenza (pag. 42 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che si salda con quella del primo giudice e non si presta ad alcuna rivalutazione in sede di legittimità. 4. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 4.1. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente che sarebbe stata basata sulla valorizzazione dell' aggancio di una cella telefonica lontana dal luogo del delitto, nonostante ve ne fossero di altre più vicine: il che avrebbe dovuto essere considerato un elemento di dubbio tenuto conto che il tribunale aveva posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità anche il local positioning, come si evince da quanto riportato alle pagine 40 e 41 della sentenza di primo grado. 4.1.1.11 ricorrente denuncia il travisamento di una prova per omissione ovvero la mancata presa in carico dei dati emergenti dalla localizzazione del telefono in uso ricorrente, senza indicarne la decisività. La Corte rilevava infatti che alla base della conferma di responsabilità vi era il contenuto delle le dichiarazioni della persona offesa e non i dati emergenti dalla localizzazione del telefono cellulare in uso allo stesso, ritenuti inidonei a provare da soli la responsabilità (pag. 47 della sentenza impugnata). La non decisività del dato, invero, emerge anche dalla motivazione della sentenza del Tribunale: a pag. 42 della sentenza di primo grado, emergeva la centralità della testimonianza della persona offesa, invero autosufficiente, che veniva solo confortata dal dal fatto che il telefono del ricorrente aveva agganciato una cella "compatibile" con I zona dove si era verificata l'aggressione. 4.2. Violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della prova scientifica, che, invece, avrebbe dovuto essere disposta tenuto conto della rilevanza dell'accertamento della capacità dimostrativa attribuibile alla aggancio di una cella distante 14 km dal luogo del delitto contestato al ricorrente. 4.2.1. Anche questo motivo non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente ha infatti chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato condizionato alla audizione della persona offesa: la Corte di appello rilevava, legittimamente, che la rinnovazione è un istituto di carattere eccezionale, cui può farsi ricorso solo quando la prova della quale si chiede l'assunzione è decisiva. Nel caso di specie si rilevava il c.d local positioning derivante dall'analisi delle celle agganciate dai telefoni mobili ha, in generale, una scarsa capacità dimostrativa, e che, comunque, nel caso si specie, la valutazione della responsabilità era centrata fondamentalmente sulla analisi delle dichiarazioni della persona offesa. Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede (pag. 47 della sentenza impugnata). 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del ricorrente, che sarebbe stato effettuato sulla base di un riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini - sulla base di un album suggestivo - che non sarebbe stato confermato nel corso dell'audizione della persona offesa; si deduceva inoltre che il dichiarante non avrebbe descritto l'aggressore prima del riconoscimento. 4.3.1. Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale offriva una motivazione accurata ed esaustiva in ordine la capacità dimostrativa delle dichiarazioni ricognitive dell'offeso. Il collegio riafferma l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato l'immagine, si dica certo della identificazione. Pertanto, le modalità dell'individuazione - e dunque anche la scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (tra le altre: sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015, dep.2016, Coccia, Rv. 267562 - 01). Si ribadisce cioè che il convincimento del giudice circa la affidabilità del riconoscimento per immagini non si fonda sul suo inquadramento come autonomo e "tipico" strumento probatorio, bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della identificazione (Sez. 2, n. 16204 del 11/03/2004, Kerkoti, Rv. 228777 - 01). E' vero che, nel caso in esame, la persona offesa, sentita nel corso del giudizio abbreviato e chiamata ad effettuare una individuazione "informale", non riconosceva il ricorrente, presente in udienza, come colui che lo aveva aggredito, poiché ricordava che l'aggressore era più magro e che tale dato inserendosi nella progressione ricognitiva ha una rilevanza per la valutazione della affidabilità della identificazione. In materia il collegio rileva che i riconoscimenti in udienza vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le ricognizioni. Nè in contrario si può invocare un preteso "principio di tassatività del mezzo probatorio", in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto "principio di tassatività" sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario (Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Mannolo, Rv. 283392; Sez. 4, n. 34354 del 27/05/2004, Taulant, Rv. 229086 - 01). Trattandosi, dunque, sia nel caso del riconoscimento informale in udienza che di quello fotografico effettuato nel corso delle indagini di "atti ricognitivi atipici" la cui capacità dimostrativa deve essere valutata attraverso l'analisi accurata della testimonianza del dichiarante che effettua il riconoscimento, non può darsi astratta prevalenza all'uno piuttosto che all'altro, dovendo essere privilegiata la dichiarazione ricognitiva che si profila come maggiormente credibili sulla base dei parametri che governano la valutazione della prova testimoniale. Nel caso di specie, la Corte di appello effettuava una approfondita analisi delle dichiarazioni ricognitive: veniva infatti rilevato che Tiba aveva riconosciuto nell'immediatezza, e senza ombra di dubbio, nel ricorrente colui che lo aveva aggredito, specificando che era in grado di riconoscerlo perché era riuscito a vederlo in viso dato che, nel corso dell'azione criminosa l'aggressore aveva tenuto il volto scoperto, illuminato da una lampada e che il mancato riconoscimento in udienza si giustificava con il fatto che erano trascorsi circa tre anni dalla rapina e che, pertanto, era ragionevole sia che il ricorrente avesse subito dei cambiamenti fisici, sia che la persona offesa avesse perso la nitidezza del ricordo. La Corte territoriale confermava pertanto la valutazione del primo giudice in ordine alla affidabilità del conoscimento fotografico predibattimentale, riversato nel processo attraverso la testimonianza dell'offeso, che risulta sottoposta ad attento vaglio critico (pag. 49 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. 5.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle