CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 1981
Cassazione n. 31632/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1981 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 24 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., annullava l'ordinanza emessa in data 21 luglio 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città aveva rigettato l'istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Andrea SCALZO, condannato in primo grado alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (partecipazione alla cosca "Scalise"); per l'effetto, disponeva nei confronti dell'imputato la misura di massimo rigore. 1.1. In via preliminare, il Tribunale disattendeva l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa, atteso che l'identità della persona che aveva materialmente presentato l'appello cautelare era desumibile dal complessivo esame del documento, sottoscritto dal P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, laddove in epigrafe veniva attestato che l'atto era stato presentato personalmente proprio dallo stesso P.M. 1.2. Nel merito, il Giudice dell'appello cautelare stigmatizzava come illogica la conclusione cui era pervenuto il G.i.p., nel senso che la mera detenzione dei capi del sodalizio avesse comportato la disarticolazione della cosca e la conseguente insussistenza del pericolo di reiterazione. Viceversa, tale circostanza e l'assenza di segnalazioni di attività delittuose in capo all'imputato, non potevano considerarsi idonee a superare la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendovi la prova dell'avvenuta disarticolazione del sodalizio; disarticolazione che, peraltro, non poteva di per sé ricollegarsi all'arresto dei vertici, elemento non assolutamente ostativo alla prosecuzione dell'attività criminosa dell'associazione. In mancanza di elementi indicativi dell'allontanamento dell'imputato dal contesto criminoso, rispetto al quale appariva irrilevante la mera assenza di episodi delittuosi - considerate la gravità dei fatti oggetto di condanna, le strette relazioni esistenti tra la cosca ed altre articolazioni di 'ndrangheta e la forte compenetrazione di quest'ultima nel territorio - riteneva il Collegio che non venisse in rilievo alcun elemento idoneo ad elidere le presunte esigenze cautelari o a condurre a un loro affievolimento. Neppure poteva essere apprezzato il rilievo difensivo relativo al decorso del tempo, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che reputa significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione a un'associazione di stampo mafioso soltanto l'avvenuto recesso volontario, da accertare in virtù di una condotta esplicita. Dovevano, pertanto, considerarsi ininfluenti sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, non soltanto i profili inerenti al tempo decorso dall'esecuzione della misura, ma anche quelli relativi al comportamento assunto in seguito alla scarcerazione, che apparivano "generici e privi di concreti elementi volti al superamento della predetta presunzione".2. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione con due distinti atti, l'uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Denuncia erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, il decorso del tempo, la disarticolazione dei vertici e la presenza di due soli partecipi in libertà (Andrea SCALZO e [OSCURATO:PERSONA] DOMANICO) consentivano di ritenere l'insussistenza dei pericula libertatis. Non appartenendo lo SCALZO ad una mafia "storica", doveva aderirsi a quell'orientamento di legittimità, secondo il quale la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere vinta anche valorizzando elementi dimostrativi della instabilità o temporaneità del vincolo, nonché attraverso la valutazione della distanza temporale tra l'applicazione della misura e i fatti contestati. Nella specie, l'instabilità del vincolo discendeva dalla permanenza in libertà di due soli associati, mentre l'allontanamento dell'imputato da logiche mafiose si evinceva dallo svolgimento, da parte sua, di lecita attività lavorativa. 2.2. Ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si sviluppa nei seguenti motivi. 2.2.1. Violazione degli artt. 309, 310, 582, 583 e 591 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto l'appello cautelare del P.M. ammissibile nonostante l'eccepita violazione delle norme suindicate in tema di deposito dell'impugnazione. L'atto di appello in questione risultava depositato presso la Procura della Repubblica di Catanzaro in data 30 luglio 2021 e, in pari data, depositato presso il Tribunale di Catanzaro con la dicitura "30/7/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]". Si era, pertanto, eccepita l'impossibilità di desumere l'identità del soggetto che aveva provveduto materialmente a depositare l'atto d'impugnazione. Sul punto, l'ordinanza impugnata aveva fornito una risposta errata sul piano procedurale, poiché aveva mostrato di confondere l'intestazione dell'atto di appello, quindi la provenienza dell'atto, con un problema affatto diverso, ovvero quello del soggetto che aveva materialmente depositato l'atto in questione, la cui identità andava accertata secondo quanto disposto dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. In mancanza di tale accertamento, l'appello del P.M. andava dichiarato inammissibile. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, 274, 292 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. L'imputato aveva evidenziato gli elementi positivi dai quali far discendere l'insussistenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari, valorizzando, non soltanto il rilevante distacco temporale tra i fatti in contestazione e l'applicazione della misura cautelare, ma il suo essere soggetto incensurato, ben inserito nel tessuto sociale e dedito a lecita attività lavorativa, che documentava depositando i bilanci degli ultimi anni della sua ditta.L'ordinanza impugnata non aveva preso in considerazione quanto evidenziato nella memoria difensiva e nella documentazione ad essa acclusa, definendo le allegazioni difensive come vaghe e generiche, senza una loro adeguata valutazione e senza, soprattutto, offrire coerente e congrua motivazione sul perché di tale vaghezza o genericità. Il provvedimento, inoltre, non si conformava a quella linea ermeneutica di legittimità, secondo la quale, pur in presenza della presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla I. 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal Giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità (c.d. tempo silente), che può rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. In spregio alla richiamata giurisprudenza, il Tribunale del riesame, ancorché in presenza di una contestazione "chiusa" dell'attività della cosca mafiosa, aveva concluso per la inidoneità ai fini cautelari dell'assenza di segnalazioni di attività delittuose in capo all'imputato, senza neppure prendere in esame lo specifico legame intercorso tra il predetto e il sodalizio di appartenenza. Infine, doveva reputarsi assimilabile a una formula di stile l'ulteriore affermazione attinente alle "strettissime relazioni sussistenti tra la cosca ed altre articolazioni di 'ndrangheta", in quanto non supportata da alcuna specificazione concreta. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "motivi nuovi" insistendo sul tema del superamento della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 2. In via preliminare, va disattesa la censura di carattere formale dedotta nel primo motivo di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla eccepita violazione delle norme processuali previste in tema di deposito dell'impugnazione. Il difensore, in particolare, deduce la violazione dell'art. 582, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., per omessa identificazione, da parte del cancelliere competente, del soggetto che materialmente provvide, per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, a depositare l'appello cautelare sul quale si è, poi, pronunciato il Tribunale del riesame di quella città emettendo l'ordinanza oggi impugnata. La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire alla condivisibile giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo la quale l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (fra le ' 4 il ( ( altre, Sez. 5, n. 8904 del 19/1/2021, Oddo, Rv. 280728; Sez. 4, n. 42867 del 26/9/2019, P., Rv. 277630). In applicazione di tale principio a casi analoghi a quello oggi scrutinato, è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione, come per quello di specie, recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria. Nel caso dell'appello cautelare proposto dal P.M. di Catanzaro, l'incertezza doveva reputarsi esclusa anche per la perfetta coincidenza della data di deposito dell'impugnazione presso la Segreteria della Procura calabrese e presso la cancelleria del Tribunale del riesame (il 30 luglio 2021). 3. Si ritiene, viceversa, fondata la censura, dedotta, in modo sostanzialmente coincidente, dai due difensori nei rispettivi atti d'impugnazione, con cui ci si duole della carenza di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Catanzaro sul tema delle esigenze cautelari. Giova rammentare che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (fra molte, Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510). Si è precisato, inoltre, che, rispetto alla suddetta presunzione legale, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (fra le più recenti, Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983). 4. A tali principi non si è uniformato il Tribunale del riesame di Catanzaro. Ed invero, l'organo de libertate, chiamato a valutare la condotta tenuta dallo SCALZO nel triennio successivo alla sua ultima scarcerazione (risalente al 2019), per come prospettata dalla difesa, ha speso poche e frettolose parole, definendo come "generici e privi di concreti elementi", volti al superamento della presunzione di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i "profili" relativi alla suddetta condotta, senza, tuttavia, neppure dare atto in cosa essa fosse, in concreto, consistita, e senza spiegare perché gli elementi forniti dalla difesa - consegnati in una memoria con allegata documentazione (di cui il giudice di merito ha omesso ogni menzione) - dovessero considerarsi così generici da non poter superare la presunzione legale citata. Altrettanto superficialmente è trattato il tema del decorso "oggettivo" del tempo fra i fatti in contestazione e l'applicazione della misura, in mancanza della indicazione del momento di effettiva cessazione della condotta di partecipazione associativa ascritta allo SCALZO (da verificarsi anche in caso di c.d. contestazione "aperta"), elemento necessario per potersi apprezzare, in concreto, la effettiva dimensione della distanza temporale dai fatti alla data dell'applicazione della misura cautelare a suo carico e, conseguentemente, la condotta, in ipotesi, lecita serbata dal predetto in quella frazione di tempo. 5. Le lacune motivazionali evidenziate impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro, che provvederà a colmare le carenze rilevate, attenendosi ai principi di diritto richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a