Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 16947/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SANSO' MONICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato nelle forme "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e ad una pluralità di reati contro il patrimonio, in continuazione tra loro, le pene concordate tra le parti.

A sostegno dei ricorsi hanno dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di condizioni per addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per un motivo non consentito.

Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025 L'estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SANSO' MONICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato nelle forme "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e ad una pluralità di reati contro il patrimonio, in continuazione tra loro, le pene concordate tra le parti. A sostegno dei ricorsi hanno dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di condizioni per addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per un motivo non consentito. Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025 L'estenso
Sentenza Cassazione n. 16947/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris