CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12371/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3991 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a socio unico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori giovannifichetti@ avvocaticosenza.it e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1306/01/18, depositata in data 5 giugno 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a socio unico, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 473/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 con cui l'Ufficio aveva recuperato il maggior credito di imposta per incrementi occupazionali indebitamente fruiti per l'anno di imposta 2011; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]- con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'ari 360 n 4 c.p.c., la nullità della sentenza emessa in violazione dell'art. 36 del D. Lgs 546/1992 comma 2 n. 2), 3) e 4) e dell'ari 118 disp. att. c.p.c., affermando che dalla sentenza emessa dalla CTR non sarebbe ricavabile né la concisa esposizione dello svolgimento del processo, né le richieste delle parti, né la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, come richiesto dall'ari 36 del D. Lgs 546/1992; - il primo motivo è infondato; - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass., sez. 5, n. 20620 del 2020); -nella specie, la CTR, con una motivazione, sebbene stringata, non al di sotto del c.d. "minimo costituzionale", ha ritenuto documentalmente provato- con un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità - l'utilizzo da parte della contribuente, per l'anno 2011, di un credito di imposta per incrementi occupazionali superiore a quello dovuto, pur avendo operato riversamenti di crediti di imposta imputate ad annualità precedenti ("Agenzia dimostra documentalmente l'utilizzo del credito di imposta oltre quanto spettante al contribuente che ha operato le restituzioni per gli anni precedenti ma non per quello cui si riferisce la cartella. In altre parole, le restituzioni sono state imputate a più annualità con conseguente evasione della somma della quale viene intimato il pagamento"); -con il secondo motivo, la ricorrente invoca, in relazione all'ad 360 n 4 c.p.c., la nullità della sentenza emessa in violazione dell'ad 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda/eccezione di parte, giacché la CTR avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione di violazione di legge per inutilizzabilità dello strumento di cui all'art 36-bis del DPR 600/1973 in mancanza di previo avviso di accertamento e/o rettifica; -il motivo è infondato; - premesso che "per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia" (Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017;Cass. Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021), nella specie, la CTR nel ritenere legittima la cartella di pagamento in questione ha implicitamente disatteso l'eccezione relativa alla assunta inutilizzabilità dello strumento di cui all'ad 36-bis del DPR 600/1973 in mancanza di previo avviso di accertamento e/o rettifica; ciò, peraltro, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017); -con il terzo motivo, la contribuente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all'ad 360 n. 5 c.p.c., affermando che la CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto da cui si evince che la contribuente avrebbe utilizzato solo il credito a lei spettante, come riscontrabile dai modelli F24 versati e allegati in tutti í gradi di giudizio; -il motivo è inammissibile; -va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 5 giugno 2018) concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'ad. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'ad. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015; Cass. n. 1451 del 2022); nella specie, la ricorrente non ha indicato alcun fatto storico trascurato dal giudice, quanto piuttosto ha riportato una parte delle sue deduzioni, lamentando che la CTR non ne avrebbe tenuto conto e riproponendo così valutazioni di merito, inammissibili in questa sede; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis