CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 62 n. 4, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi lo stesso considerare soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen., inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione, è anch'esso indeducibile perché manifestamente infondato, sia nella parte afferente al riconoscimento della recidiva, (ampiamente argomentato dalla Corte territoriale, che ha dato atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell'imputata e della conseguente sua maggiore pericolosità), sia nella parte afferente al bilanciamento di circostanze (peraltro, alla luce dell'incontestata sintesi dei motivi esplicitati nella sentenza impugnata, non proposto dinanzi alla Corte territoriale) e perché comunque in contrasto con il chiaro divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno