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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 02769/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha parzialmente riformato quella dei Tribunale di Macerata quanto al trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine commisurazione della pena inflitta e all'aumento per continuazione - è aspecifico, in quanto non prende atto che la Corte di appello ha valutato le doglianze che sollecitavano la riduzione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da intendersi prevalenti sulle contestate aggravanti.

Tale prevalenza ha determinato l'elisione dell'aumento per la continuazione fallimentare, della quale il ricorrente continua a dolersi, in quanto si tratta di una circostanza aggravante che nel caso concreto è stata ritenuta sub valente.

Pertanto, il trattamento sanzionatorio fonda su una pena base di poco superiore al minimo (anni tre e mesi sei di reciusione ., rispetto a: minimo di anni tre) che trovano una congrua giustificazione nella entità non trascurabile deie somme distratte e nei precedenti dell'imputato: sui punto non è consentita la dogiianza mossa in sede di legittimità ed è manifestamente infondato il motivo perché, secondo Vinairizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), con cui il ricorrente non si è confrontato.

Infine, come anticipato, il Giudice di appello ha inoltre ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aumento per la continuazione fallimentare, cosicché la doglianza del ricorrente sul punto è quindi anche generica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento deUe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile fl ricorso e condanna ii ricorrente a; pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha parzialmente riformato quella dei Tribunale di Macerata quanto al trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine commisurazione della pena inflitta e all'aumento per continuazione - è aspecifico, in quanto non prende atto che la Corte di appello ha valutato le doglianze che sollecitavano la riduzione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da intendersi prevalenti sulle contestate aggravanti. Tale prevalenza ha determinato l'elisione dell'aumento per la continuazione fallimentare, della quale il ricorrente continua a dolersi, in quanto si tratta di una circostanza aggravante che nel caso concreto è stata ritenuta sub valente. Pertanto, il trattamento sanzionatorio fonda su una pena base di poco superiore al minimo (anni tre e mesi sei di reciusione ., rispetto a: minimo di anni tre) che trovano una congrua giustificazione nella entità non trascurabile deie somme distratte e nei precedenti dell'imputato: sui punto non è consentita la dogiianza mossa in sede di legittimità ed è manifestamente infondato il motivo perché, secondo Vinairizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), con cui il ricorrente non si è confrontato. Infine, come anticipato, il Giudice di appello ha inoltre ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aumento per la continuazione fallimentare, cosicché la doglianza del ricorrente sul punto è quindi anche generica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento deUe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile fl ricorso e condanna ii ricorrente a; pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 02769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris