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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02759/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 28.7.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di poter scambiare generi e oggetti di modico valore liberamente, senza vincoli di orario; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto è stata confermata una limitazione che non ha alcun rilievo rispetto alle finalità del regime detentivo in atto; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il diritto allo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità può essere legittimamente regolamentato per consentire all'amministrazione penitenziaria la verifica dell'esistenza di specifiche esigenze di sicurezza, calibrate sulle peculiarità dei singoli casi che potrebbero giustificarne una limitazione, e le regole fissate dalla Casa circondariale non valicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella "congruità della misura rispetto allo scopo", ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza, e, in secondo luogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 28.7.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di poter scambiare generi e oggetti di modico valore liberamente, senza vincoli di orario; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto è stata confermata una limitazione che non ha alcun rilievo rispetto alle finalità del regime detentivo in atto; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il diritto allo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità può essere legittimamente regolamentato per consentire all'amministrazione penitenziaria la verifica dell'esistenza di specifiche esigenze di sicurezza, calibrate sulle peculiarità dei singoli casi che potrebbero giustificarne una limitazione, e le regole fissate dalla Casa circondariale non valicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella "congruità della misura rispetto allo scopo", ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza, e, in secondo luogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 02759/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris