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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27613/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] La quale si associa all'avv [OSCURATO:PERSONA].

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accodimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 19/1./2023 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416bis.1 cod.pen., contestati ai capi 1, 2, 5 e 11 dell'imputazione provvisoria.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva concernente la violazione del divieto previsto dall'art.297, comma 3, cod.proc.pen., in riferimento all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania il 1°/2/2021 nel procedimento avente n. 5052/2020 RGN5, con contestuale richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura per scadenza del termine di fase; in particolare, il Collegio ha rilevato che, nel procedimento n.5052/2020 RGNIR, al ricorrente erano stati contestati i delitti previsti dall'art.416-bis cod.pen. e dagli artt.73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416-bis.1 cod.pen., commessi in Catania tra il maggio 2020 e il febbraio 2021, per i quali era stata emessa ordinanza di custodia cautelare il 1°/2/2021 e depositata la richiesta di rinvio a giudizio il 24/9/2021; che, dalla lettura delle imputazioni, era ravvisabile il difetto di connessione tra le medesime, in quanto nell'altro procedimento si era proceduto per reati associativi relativi alla famiglia Cappello/Carateddi, mentre nell'odierno procedimento si verteva intorno a un sodalizio composto da soggetti diversi e non aggravato da finalità agevolatorie di consesso mafioso o da metodo mafioso; che il deposito dell'informativa conclusiva relativa al presente procedimento era avvenuto nel giugno del 2021, quindi in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza cautelare e che difettava quindi il presupposto della desumibilità dagli atti degli elementi posti alla base dell'ordinanza successiva.

In punto di merito II Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi di indagine costituiti dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza di soggetti coindagati e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendo specificamente che gli stessi comprovassero l'esistenza e l'operatività, tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania - diretto e organizzato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avente quale oggetto il traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina; emergenze indiziarie, a propria volta, traenti spunto da quelle relative ad altro procedimento (avente n.5870/2018), nel quale era stato individuato un altro gruppo di trafficanti che aveva rifornito di sostanze stupefacenti quello oggetto del presente giudizio.

Il Tribunale ha quindi operato un analitico esame in ordine alla fondatezza delle ipotesi accusatorie relative ai singoli reati fine e ha ritenuto che le emergenze investigative inducessero a ritenere provata l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione alla quale l'odierno ricorrente doveva essere individuato quale soggetto che (insieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) aveva rivestito il compito di custode delle sostanze medesime, tanto sulla base dell'attività intercettativa e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

In punto di esigenze cautelari, il Tribunale - alla luce del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità dei fatti contestati e del contenuto della citata ed ulteriore ordinanza cautelare, relativa a fatti successivi - ha ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., confermando il giudizio del GIF> in ordine all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge processuale con riferimento all'art.297, comma 3, cod.proc.pen.; ha osservato che, in data 1°/2/2021, il [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto da una prima ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP presso il Tribunale di Catania in seno al procedimento n.5052/2020, definito con sentenza di primo grado per i reati previsti dagli artt. 416-bis cod.pen., 74 e 73 del T.U. stup., aggravato ai sensi dell'art.416-bis.1 cod.pen., 2 e 4 della

I. 2 ottobre 1967, n.985 e 648 cod.pen., contestati per il periodo compreso tra il maggio del 2020 e il febbraio del 2021, quindi in un periodo temporale posteriore rispetto a quello oggetto del presente procedimento, collocato tra l'aprile del 2019 e il luglio 2019 e in relazione al quale la comunicazione finale di notizia di reato era stata depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha quindi dedotto che il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di omessa motivazione in ordine al rapporto di connessione sussistente tra i reati ascritti nei due procedimenti, già di per sé stessa ricavabile dalla contestazione del metodo mafioso contenuta nel secondo di essi, rilevando che in entrambi i casi le condotte erano state realizzate sotto la protezione della famiglia Cappello, dato desumibile dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Castorina e riferite all'anno 2019; ha quindi concluso che, sussistendo la connessione qualificata ed essendo l'arco temporale contestato nel presente procedimento anteriore a quello oggetto del primo, si sarebbe dovuta verificare una caducazione automatica della seconda ordinanza custodiale.

Con il secondo motivo di impugnazione„ ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento all'art.74 del T.U. stup.; ha dedotto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sul dato relativo al necessario inserimento attivo e dinamico del ricorrente all'interno del sodalizio e con carattere di stabilità.

Con il terzo motivo di impugnazione,, ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento all'art.73 del T.U. stup.; ha dedotto l'insufficienza degli elementi indiziari in ordine alla condotta contestata alla data del 13/4/2019, con specifico riferimento all'esatta identificazione del soggetto intervenuto nei dialoghi captati con [OSCURATO:PERSONA]; mentre, anche in relazione agli episodi del 7/6/2019 e 17/6/2019, ha dedotto che la prova del trasporto di stupefacente era stata ricavata sulla base del contenuto non univoco di alcune intercettazioni; altresì, in ordine all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dedotto che non sussisteva alcun elemento indiziario idoneo a ritenere concretizzata una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'accordo intercorso tra i fratelli Vitale da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altra.

Con il quarto motivo di impugnazione) ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art.275 cod.proc.pen.; ha dedotto che l'ordinanza del Tribunale si presentava, sotto tale aspetto, priva di motivazione in relazione al dato rappresentato dalla pregressa restrizione - per quasi un anno - agli arresti domiciliari nell'ambito dell'altro procedimento e che la relativa osservanza dellie prescrizioni connesse doveva ritenersi elemento idoneo a superare la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen..

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen., ai sensi del quale: «Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sondi commisurati all'imputazione più grave».

In particolare, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un nesso di connessione qualificata tra i reati contestati nella presente sede - asseritamente commessi in un arco temporale compreso tra aprile e luglio del 2019 - e quelli oggetto del procedimento penale n.5052/2020, relativi, tra gli altri, alle fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, commessi in epoca posteriore ovvero tra il maggio del 2020 e il febbraio del 2021. 2.1 Va quindi premesso che il meccanismo di retrodatazione previsto dalla suddetta disposizione si applica - per effetto delle modifiche introdotte dalla

I. 8 agosto 1995, n.332 - anche in relazione a ordinanza successivamente emessa per fatti diversi purché ricorra la duplice condizioni della sussistenza di una connessione qualificata ai sensi dell'art.12, lett.b) e c), cod.proc.pen. e si tratti di fatti commessi anteriormente rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare, purché si tratti di fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste il rapporto di connessione; elementi in presenza dei quali opera il meccanismo di retrodatazione a far data dall'esecuzione della prima ordinanza cautelare con commisurazione dei termini a quelli propri dell'imputazione più grave. 2.2 In ordine alla tipologia di rimedi esperibili dall'indagato/imputato per evitare l'effetto negativo della c.d. contestazione a catena e per fare dichiarare la retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che la questione può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). 2.3 Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi che non sussistano gli elementi per dar luogo alla retrodatazione invocata dalla difesa nell'ambito del procedimento di riesame.

Pregiudizialmente va difatti rilevato che - conformemente a quanto argomentato dal Tribunale - non è, allo stato, ravvisabile tra le diverse fattispecie contestate nei due procedimenti il necessario legame di connessione qualificata; vertendosi, nel procedimento oggetto del presente giudizio, nell'ambito di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non aggravato, per quanto riguarda l'odierno ricorrente, dal metodo mafioso.

Ne consegue, in relazione al testo dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen., come risultante a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n.408 del 3/11/2005i che, trattandosi di fatti diversi e non legati da connessione qualificata, il presupposto per l'operatività della retrodatazione è costituito dalla desumibilità degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza al momento di emissione del primo provvedimento; elemento in relazione al quales la giurisprudenza di questa Corte ha - a propria volta - precisato che per l'anteriore desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto- reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291) dovendo aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230). 4/E.

Conseguet~che, al fine di valutare la sussistenza del requisito della desumibilità degli elementi posti alla base della seconda ordinanza già al momento dell'emissione della prima, ben può farsi riferimento alla data dell'informativa conclusiva di polizia giudiziaria depositata nell'ambito del procedimento in riferimento al quale si invoca la retrodatazione e relativa a fatti anteriori rispetto alla prima (Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, Trapani, Rv. 278910). 2.4 Nel caso di specie, risulta quindi che l'informativa conclusiva relativa t4 al procedimento in esame èaVvprt, nel giugno del 2021 e quindi posteriormente rispetto all'emissione della prima ordinanza cautelare, risalente al precedente mese di febbraio; conseguendone che, a tale ultimo momento, il pubblico ministero non si trovava nelle condizioni di servirsi di un quadro indiziario connotato da univocità al fine di contestare anche i diversi fatti poi posti alla base della seconda ordinanza cautelare.

3. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'insussistenza dei necessari elementi indiziari per configurare la partecipazione al sodalizio criminoso, specificamente deducendo la mancanza di elementi da cui ricavare l'effettivo inserimento attivo dell'indagato all'interno dell'associazione in maniera perdurante e consapevole.

Con il terzo motivo di ricorso, il difensore ha altresì contestato la sussistenza di un idoneo compendio indiziario in riferimento ai reati fine contestati ai capi 2, 5 e 11 dell'imputazione provvisoria.

I due motivi, unitariamente esaminati per la loro connessione logica, non sono fondati. 3.1 Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; hi altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 3.2 Operata tale premessa, va rilevato che il Tribunale distrettuale - dopo aver dato conto dei convergenti elementi indiziari confluenti al fine di dimostrare l'esistenza dell'associazione - ha, con argomentazioni congrue e da ritenere esenti dai denunciati vizi di violazione della legge processuale e di illogicità della motivazione, dato analiticamente conto della sussistenza della posizione di intraneità dell'odierno ricorrente rispetto al sodalizio criminoso; intraneità, a propria volta, desunta dal complesso dei reati fine contestati ai capi successivi dell'imputazione provvisoria e in coerenza con il principio in base al quale in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505). 3.3 Va altresì premesso che, in linea generale, l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603).

Ne consegue che il Tribunale del riesame ben può operare la propria motivazione per relationem rispetto all'ordinanza applicativa sulla base dei principi dettati da Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; in base ai quali la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. 3.4 Nel caso di specie, come peraltro chiaramente esplicitato nella premessa dell'ordinanza, il Tribunale del riesame ha fatto pieno e integrale riferimento - per tutto quanto non analiticamente indicato nella successiva motivazione - alle argomentazioni contenute nell'ordinanza applicativa.

Ciò posto, deve quindi ritenersi che i motivi di ricorso non si confrontino con le analitiche considerazioni spiegate dal Tribunale del riesame attraverso il rinvio a quelle contenute nell'ordinanza applicativa.

In particolare, in ordine al reato contestato al capo 5), i due provvedimenti hanno dato analiticamente atto di come la sostanza stupefacente oggetto della contestazione sia stata trasportata presso un immobile intestato al padre della convivente del [OSCURATO:PERSONA], il quale - sulla base degli esiti dell'attività di osservazione e delle intercettazioni telefoniche - aveva coadiuvato i fratelli Vitale nella ricezione e nel trasporto della sostanza stessa.

Ugualmente, in relazione al reato contestato al capo 11), è stato dato atto nell'ordinanza applicativa - richiamata per relationem dal Tribunale - del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella ricezione della sostanza stupefacente fornita dal Messina, atteso che lo stesso era presente a bordo di un distinto scooter insieme ai fratelli Vitale nel momento in cui Messina aveva prelevato lo stupefacente dal mezzo nella sua disponibilità.

Tali elementi indiziari - con motivazione coerente ed esente dal denunciato vizio di illogicità - sono stateìquindi ritenute dal Tribunale come ' idon0 a comprovare la sussistenza dei reati fine e, dall'altro, a fondare la valutazione in base alla quale l'odierno ricorrente era soggetto intraneo all'organizzazione con la funzione di custode della sostanza stupefacente fornita ai Vitale, quali promotori e organizzatori del gruppo.

Dovendosi altresì ribadire il principio in base al quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, c:he può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nel caso in esame, resistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 4, n.50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).

4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa ha contestato la valutazione del Tribunale in punto di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva, deducendo sul punto che il ricorrente - al momento dell'esecuzione della misura - si trovava da circa un anno in regime di arresti domiciliari in riferimento al procedimento in ordine al quale è stata invocata la connessione, tenendo una condotta rispettosa delle relative prescrizioni.

Il motivo non è fondato.

Va quindi rilevato che si applica nella fattispecie concreta in esame la c.d. doppia presunzione dettata dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell'art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Sul punto il Tribunale, con argomentazioni analitiche tale da far ritenere infondato l'invocato vizio di carenza di motivazione, ha dato atto delle circostanze fattuali tali da non far ritenere superata la predetta presunzione; in particolare rappresentate dalla gravità dei fatti contestati e dall'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un allarmante contesto di criminalità organizzata in epoca successiva ai fatti contestati nella presente sede.

Elementi in relazione ai quali deve ritenersi che il solo dato rappresentato dalla corretta osservanza della prescrizioni proprie dell'applicazione della misura inframuraria in ordine al successivo procedimento non sia idoneo a riverberarsi sul giudizio di proporzionalità e adeguatezza in presenza della suddetta doppia presunzione; elemento, quello della osservanza delle relative prescrizioni, da intendersi assolutamente neutro atteso il carattere doveroso del rispetto delle medesime (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e la trasmissione degli atti alla cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] La quale si associa all'avv [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accodimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 19/1./2023 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416bis.1 cod.pen., contestati ai capi 1, 2, 5 e 11 dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva concernente la violazione del divieto previsto dall'art.297, comma 3, cod.proc.pen., in riferimento all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania il 1°/2/2021 nel procedimento avente n. 5052/2020 RGN5, con contestuale richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura per scadenza del termine di fase; in particolare, il Collegio ha rilevato che, nel procedimento n.5052/2020 RGNIR, al ricorrente erano stati contestati i delitti previsti dall'art.416-bis cod.pen. e dagli artt.73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416-bis.1 cod.pen., commessi in Catania tra il maggio 2020 e il febbraio 2021, per i quali era stata emessa ordinanza di custodia cautelare il 1°/2/2021 e depositata la richiesta di rinvio a giudizio il 24/9/2021; che, dalla lettura delle imputazioni, era ravvisabile il difetto di connessione tra le medesime, in quanto nell'altro procedimento si era proceduto per reati associativi relativi alla famiglia Cappello/Carateddi, mentre nell'odierno procedimento si verteva intorno a un sodalizio composto da soggetti diversi e non aggravato da finalità agevolatorie di consesso mafioso o da metodo mafioso; che il deposito dell'informativa conclusiva relativa al presente procedimento era avvenuto nel giugno del 2021, quindi in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza cautelare e che difettava quindi il presupposto della desumibilità dagli atti degli elementi posti alla base dell'ordinanza successiva. In punto di merito II Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi di indagine costituiti dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza di soggetti coindagati e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendo specificamente che gli stessi comprovassero l'esistenza e l'operatività, tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania - diretto e organizzato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avente quale oggetto il traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina; emergenze indiziarie, a propria volta, traenti spunto da quelle relative ad altro procedimento (avente n.5870/2018), nel quale era stato individuato un altro gruppo di trafficanti che aveva rifornito di sostanze stupefacenti quello oggetto del presente giudizio. Il Tribunale ha quindi operato un analitico esame in ordine alla fondatezza delle ipotesi accusatorie relative ai singoli reati fine e ha ritenuto che le emergenze investigative inducessero a ritenere provata l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione alla quale l'odierno ricorrente doveva essere individuato quale soggetto che (insieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) aveva rivestito il compito di custode delle sostanze medesime, tanto sulla base dell'attività intercettativa e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale - alla luce del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità dei fatti contestati e del contenuto della citata ed ulteriore ordinanza cautelare, relativa a fatti successivi - ha ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., confermando il giudizio del GIF> in ordine all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge processuale con riferimento all'art.297, comma 3, cod.proc.pen.; ha osservato che, in data 1°/2/2021, il [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto da una prima ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP presso il Tribunale di Catania in seno al procedimento n.5052/2020, definito con sentenza di primo grado per i reati previsti dagli artt. 416-bis cod.pen., 74 e 73 del T.U. stup., aggravato ai sensi dell'art.416-bis.1 cod.pen., 2 e 4 della I. 2 ottobre 1967, n.985 e 648 cod.pen., contestati per il periodo compreso tra il maggio del 2020 e il febbraio del 2021, quindi in un periodo temporale posteriore rispetto a quello oggetto del presente procedimento, collocato tra l'aprile del 2019 e il luglio 2019 e in relazione al quale la comunicazione finale di notizia di reato era stata depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha quindi dedotto che il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di omessa motivazione in ordine al rapporto di connessione sussistente tra i reati ascritti nei due procedimenti, già di per sé stessa ricavabile dalla contestazione del metodo mafioso contenuta nel secondo di essi, rilevando che in entrambi i casi le condotte erano state realizzate sotto la protezione della famiglia Cappello, dato desumibile dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Castorina e riferite all'anno 2019; ha quindi concluso che, sussistendo la connessione qualificata ed essendo l'arco temporale contestato nel presente procedimento anteriore a quello oggetto del primo, si sarebbe dovuta verificare una caducazione automatica della seconda ordinanza custodiale. Con il secondo motivo di impugnazione„ ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento all'art.74 del T.U. stup.; ha dedotto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sul dato relativo al necessario inserimento attivo e dinamico del ricorrente all'interno del sodalizio e con carattere di stabilità. Con il terzo motivo di impugnazione,, ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento all'art.73 del T.U. stup.; ha dedotto l'insufficienza degli elementi indiziari in ordine alla condotta contestata alla data del 13/4/2019, con specifico riferimento all'esatta identificazione del soggetto intervenuto nei dialoghi captati con [OSCURATO:PERSONA]; mentre, anche in relazione agli episodi del 7/6/2019 e 17/6/2019, ha dedotto che la prova del trasporto di stupefacente era stata ricavata sulla base del contenuto non univoco di alcune intercettazioni; altresì, in ordine all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dedotto che non sussisteva alcun elemento indiziario idoneo a ritenere concretizzata una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'accordo intercorso tra i fratelli Vitale da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altra. Con il quarto motivo di impugnazione) ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art.275 cod.proc.pen.; ha dedotto che l'ordinanza del Tribunale si presentava, sotto tale aspetto, priva di motivazione in relazione al dato rappresentato dalla pregressa restrizione - per quasi un anno - agli arresti domiciliari nell'ambito dell'altro procedimento e che la relativa osservanza dellie prescrizioni connesse doveva ritenersi elemento idoneo a superare la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen., ai sensi del quale: «Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sondi commisurati all'imputazione più grave». In particolare, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un nesso di connessione qualificata tra i reati contestati nella presente sede - asseritamente commessi in un arco temporale compreso tra aprile e luglio del 2019 - e quelli oggetto del procedimento penale n.5052/2020, relativi, tra gli altri, alle fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, commessi in epoca posteriore ovvero tra il maggio del 2020 e il febbraio del 2021. 2.1 Va quindi premesso che il meccanismo di retrodatazione previsto dalla suddetta disposizione si applica - per effetto delle modifiche introdotte dalla I. 8 agosto 1995, n.332 - anche in relazione a ordinanza successivamente emessa per fatti diversi purché ricorra la duplice condizioni della sussistenza di una connessione qualificata ai sensi dell'art.12, lett.b) e c), cod.proc.pen. e si tratti di fatti commessi anteriormente rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare, purché si tratti di fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste il rapporto di connessione; elementi in presenza dei quali opera il meccanismo di retrodatazione a far data dall'esecuzione della prima ordinanza cautelare con commisurazione dei termini a quelli propri dell'imputazione più grave. 2.2 In ordine alla tipologia di rimedi esperibili dall'indagato/imputato per evitare l'effetto negativo della c.d. contestazione a catena e per fare dichiarare la retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che la questione può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). 2.3 Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi che non sussistano gli elementi per dar luogo alla retrodatazione invocata dalla difesa nell'ambito del procedimento di riesame. Pregiudizialmente va difatti rilevato che - conformemente a quanto argomentato dal Tribunale - non è, allo stato, ravvisabile tra le diverse fattispecie contestate nei due procedimenti il necessario legame di connessione qualificata; vertendosi, nel procedimento oggetto del presente giudizio, nell'ambito di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non aggravato, per quanto riguarda l'odierno ricorrente, dal metodo mafioso. Ne consegue, in relazione al testo dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen., come risultante a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n.408 del 3/11/2005i che, trattandosi di fatti diversi e non legati da connessione qualificata, il presupposto per l'operatività della retrodatazione è costituito dalla desumibilità degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza al momento di emissione del primo provvedimento; elemento in relazione al quales la giurisprudenza di questa Corte ha - a propria volta - precisato che per l'anteriore desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto- reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291) dovendo aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230). 4/E. Conseguet~che, al fine di valutare la sussistenza del requisito della desumibilità degli elementi posti alla base della seconda ordinanza già al momento dell'emissione della prima, ben può farsi riferimento alla data dell'informativa conclusiva di polizia giudiziaria depositata nell'ambito del procedimento in riferimento al quale si invoca la retrodatazione e relativa a fatti anteriori rispetto alla prima (Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, Trapani, Rv. 278910). 2.4 Nel caso di specie, risulta quindi che l'informativa conclusiva relativa t4 al procedimento in esame èaVvprt, nel giugno del 2021 e quindi posteriormente rispetto all'emissione della prima ordinanza cautelare, risalente al precedente mese di febbraio; conseguendone che, a tale ultimo momento, il pubblico ministero non si trovava nelle condizioni di servirsi di un quadro indiziario connotato da univocità al fine di contestare anche i diversi fatti poi posti alla base della seconda ordinanza cautelare. 3. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'insussistenza dei necessari elementi indiziari per configurare la partecipazione al sodalizio criminoso, specificamente deducendo la mancanza di elementi da cui ricavare l'effettivo inserimento attivo dell'indagato all'interno dell'associazione in maniera perdurante e consapevole. Con il terzo motivo di ricorso, il difensore ha altresì contestato la sussistenza di un idoneo compendio indiziario in riferimento ai reati fine contestati ai capi 2, 5 e 11 dell'imputazione provvisoria. I due motivi, unitariamente esaminati per la loro connessione logica, non sono fondati. 3.1 Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; hi altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 3.2 Operata tale premessa, va rilevato che il Tribunale distrettuale - dopo aver dato conto dei convergenti elementi indiziari confluenti al fine di dimostrare l'esistenza dell'associazione - ha, con argomentazioni congrue e da ritenere esenti dai denunciati vizi di violazione della legge processuale e di illogicità della motivazione, dato analiticamente conto della sussistenza della posizione di intraneità dell'odierno ricorrente rispetto al sodalizio criminoso; intraneità, a propria volta, desunta dal complesso dei reati fine contestati ai capi successivi dell'imputazione provvisoria e in coerenza con il principio in base al quale in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505). 3.3 Va altresì premesso che, in linea generale, l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603). Ne consegue che il Tribunale del riesame ben può operare la propria motivazione per relationem rispetto all'ordinanza applicativa sulla base dei principi dettati da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; in base ai quali la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. 3.4 Nel caso di specie, come peraltro chiaramente esplicitato nella premessa dell'ordinanza, il Tribunale del riesame ha fatto pieno e integrale riferimento - per tutto quanto non analiticamente indicato nella successiva motivazione - alle argomentazioni contenute nell'ordinanza applicativa. Ciò posto, deve quindi ritenersi che i motivi di ricorso non si confrontino con le analitiche considerazioni spiegate dal Tribunale del riesame attraverso il rinvio a quelle contenute nell'ordinanza applicativa. In particolare, in ordine al reato contestato al capo 5), i due provvedimenti hanno dato analiticamente atto di come la sostanza stupefacente oggetto della contestazione sia stata trasportata presso un immobile intestato al padre della convivente del [OSCURATO:PERSONA], il quale - sulla base degli esiti dell'attività di osservazione e delle intercettazioni telefoniche - aveva coadiuvato i fratelli Vitale nella ricezione e nel trasporto della sostanza stessa. Ugualmente, in relazione al reato contestato al capo 11), è stato dato atto nell'ordinanza applicativa - richiamata per relationem dal Tribunale - del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella ricezione della sostanza stupefacente fornita dal Messina, atteso che lo stesso era presente a bordo di un distinto scooter insieme ai fratelli Vitale nel momento in cui Messina aveva prelevato lo stupefacente dal mezzo nella sua disponibilità. Tali elementi indiziari - con motivazione coerente ed esente dal denunciato vizio di illogicità - sono stateìquindi ritenute dal Tribunale come ' idon0 a comprovare la sussistenza dei reati fine e, dall'altro, a fondare la valutazione in base alla quale l'odierno ricorrente era soggetto intraneo all'organizzazione con la funzione di custode della sostanza stupefacente fornita ai Vitale, quali promotori e organizzatori del gruppo. Dovendosi altresì ribadire il principio in base al quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, c:he può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nel caso in esame, resistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 4, n.50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa ha contestato la valutazione del Tribunale in punto di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva, deducendo sul punto che il ricorrente - al momento dell'esecuzione della misura - si trovava da circa un anno in regime di arresti domiciliari in riferimento al procedimento in ordine al quale è stata invocata la connessione, tenendo una condotta rispettosa delle relative prescrizioni. Il motivo non è fondato. Va quindi rilevato che si applica nella fattispecie concreta in esame la c.d. doppia presunzione dettata dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell'art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Sul punto il Tribunale, con argomentazioni analitiche tale da far ritenere infondato l'invocato vizio di carenza di motivazione, ha dato atto delle circostanze fattuali tali da non far ritenere superata la predetta presunzione; in particolare rappresentate dalla gravità dei fatti contestati e dall'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un allarmante contesto di criminalità organizzata in epoca successiva ai fatti contestati nella presente sede. Elementi in relazione ai quali deve ritenersi che il solo dato rappresentato dalla corretta osservanza della prescrizioni proprie dell'applicazione della misura inframuraria in ordine al successivo procedimento non sia idoneo a riverberarsi sul giudizio di proporzionalità e adeguatezza in presenza della suddetta doppia presunzione; elemento, quello della osservanza delle relative prescrizioni, da intendersi assolutamente neutro atteso il carattere doveroso del rispetto delle medesime (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e la trasmissione degli atti alla cancelleria
Sentenza Cassazione n. 27613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris