CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 16008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18684-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2022 TREMITI 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 846 PIOLI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente fs, 60/2016 dll WMTd rAgge= di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 690/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza del 21 gennaio 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Sulmona e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pescasseroli avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'istante all'assunzione alle dipendenze del predetto Ente in forza della procedura di stabilizzazione prevista dalle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007 nel livello Cl del CCNL per il comparto Enti locali o, in subordine, la declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro conclusi con l'Ente medesimo con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto con il medesimo inquadramento e condanna dell'Ente al pagamento, anche ai sensi degli artt. 2126 e 36 Cost., delle relative differenze retributive o, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto accertato l'essere stato il Neri impiegato presso l'Ente in un primo tempo quale lavoratore socialmente utile ed, in seguito, in virtù di un contratto di collaborazione continuativa e coordinata per l'espletamento di attività del tutto rispondenti a quelle previste tanto dal progetto di pubblica utilità quanto dall'unico contratto di collaborazione da considerarsi legittimamente stipulati ed eseguiti e comunque non soggetti alle previsioni della direttiva 1999/70/CE, volta a sanzionare l'abuso del ricorso ai contratti a termine, fattispecie valutata qui neppure configurabile, così da escludere la conversione a tempo indeterminato del rapporto ed altresì, per difetto della prova della ricorrenza dei presupposti di carattere finanziario, la stabilizzazione del medesimo ed ancora il diritto al risarcimento del danno, non ricorrendo l'ipotesi della abusiva reiterazione di contratti a termine nonché il diritto all'applicabilità del disposto dell'art. 2126 c.c. non configurandosi neppure di fatto un rapporto di lavoro subordinato in caso di esecuzione in difformità dal relativo progetto di un soggetto impiegato quale lavoratore socialmente utile; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Neri, affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l'Ente; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., del d.lgs. n. 468/1997 degli artt. 1 e 15 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea e 36 Cost., lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale, inteso ad escludere il diritto al pagamento delle prestazioni rese sulla base di un contratto di lavoro subordinato nullo stante l'inconfigurabilità, anche in via di mero fatto, di un rapporto di lavoro subordinato in caso di esecuzione del progetto cui risulta assegnato un lavoratore socialmente utile in difformità rispetto a quanto da quello previsto; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte la mancata considerazione del riconoscimento in favore del Neri da parte dell'Ente di un compenso integrativo per l'impiego del Neri quale LSU per l'orario eccedente il programma; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 468/1997, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato in ordine alla rispondenza dell'impiego del ricorrente al progetto cui lo stesso risultava assegnato quale LSU; che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 81/2000 e degli artt. 2094, 2086 e 2104 c.c. è prospettata con riguardo alla sancita ammissibilità, ex art. 6 d.lgs. n. 81/2000, dell'impiego del ricorrente già LSU nello svolgimento delle medesime attività in virtù di un contratto di collaborazione continuativa e coordinata, prescindendo dalla verifica della ricorrenza in base alle modalità di svolgimento di quelle prestazioni, della subordinazione; che con il quinto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è dedotto con riguardo alla mancata considerazione degli elementi fattuali, da ritenersi provati per non essere stati contestati ed essere comunque emersi in sede istruttoria, idonei ad attestare la ricorrenza, nella specie, della subordinazione; che con il sesto motivo, posto sotto la rubrica "Violazione e falsa applicazione e interpretazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e comunque di ogni altra norma di governo del processo e di valutazione della prova", la mancata verifica da parte della Corte territoriale della natura subordinata del rapporto intercorso pur diversamente formalizzato è nuovamente denunciata sotto il profilo dell'omessa pronunzia e dell'omessa valutazione di quanto allegato e provato in atti; che, venendo all'esame degli esposti motivi, appare preliminarmente opportuno precisare come l'impugnazione proposta sia volta a circoscrivere l'oggetto del giudizio all'applicabilità o meno nella specie dell'art. 2126 c.c., ovvero al conseguimento delle differenze retributive maturate con riguardo al trattamento economico previsto, tempo per tempo, dal CCNL per il comparto Enti locali in relazione alle prestazioni eseguite dal ricorrente e riconducibili all'inquadramento nel livello Cl della classificazione del personale del predetto CCNL e quello percepito dal ricorrente in relazione agli atti costitutivi dei rapporti intercorsi con l'Ente, il progetto di adibizione quale LSU ed il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e ciò in quanto il ricorrente - mentre nulla eccepisce circa la ritenuta inapplicabilità dei rimedi previsti dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dalla direttiva 1999/70/CE a fronte dell'illegittimo ricorso a tipologie flessibili di rapporto nel pubblico impiego, essenzialmente motivata nell'impugnata sentenza in relazione alla natura speciale e assistenziale dei contratti di impiego degli LSU ed all'unicità del contratto di collaborazione continuativa e coordinata stipulato con il ricorrente, che escludono la rilevanza da un lato e la stessa ricorrenza dall'altro dell'abusiva reiterazione del ricorso a rapporti flessibili ed ancora nulla eccepisce in ordine alla ritenuta carenza di prova dei presupposti finanziari legittimanti la pur invocata stabilizzazione - concentra le censure articolate nei sei motivi sopra illustrati sugli errores in iudicando ed in procedendo in cui, a suo dire, sarebbe incorsa la Corte territoriale nel trascurare l'accertamento, in relazione alle specifiche modalità di svolgimento del rapporto, al di là delle successive distinte formalizzazioni in base alle quali lo stesso ha avuto corso, della ricorrenza nella specie della subordinazione; la Corte fonda la propria pronunzia sull'adesione agli orientamenti, pure questi dal ricorrente fatti oggetto di censura, per cui, quanto al rapporto degli LSU, l'art. 2126 c.c. sarebbe comunque inapplicabile a motivo sempre della natura speciale ed assistenziale del medesimo e, quanto al contratto di collaborazione continuativa e coordinata, questo sarebbe comunque legittimo ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 81/2000 se stipulato con un LSU per lo svolgimento della medesima attività oggetto del progetto cui questi era adibito, così evidentemente mostrando il ricorrente di voler addivenire alla qualificazione del rapporto come instaurato con un funzionario di fatto, rapporto come tale nullo e suscettibile di fondare la pretesa economica qui azionata ai sensi dell'art. 2126 c.c.; che, a questa stregua, il primo motivo deve ritenersi infondato, atteso che, se è vero che, in linea di principio si applica l'art.2126 c.c. quando le prestazioni di un LSU si discostino, per contenuto, orario e impegno, da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto originario, tuttavia nel caso di specie la sentenza ha positivamente accertato che, assunto come LSU, il Neri è stato effettivamente utilizzato in modo conforme al programma, sicché di applicazione dell'art. 2126 non è da parlarsi; che, di contro, il secondo ed il quinto motivo risultano inammissibili ex art. 348 ter c.p.c., essendovi una doppia conforme di merito; che parimenti inammissibile si rivela il terzo motivo ivi censurando il ricorrente il convincimento cui approda la Corte territoriale in punto individuazione delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente medesimo; che, viceversa, infondato si appalesa il quarto motivo dal momento che, quand'anche l'unico contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato inter partes fosse stato illegittimo, tale illegittimità non avrebbe comportato né la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ostandovi l'art. 36 TUPI, né il risarcimento del danno comunitario trattandosi di un solo contratto e non di una abusiva reiterazione (v. CGUE, sentenza Mangold); che, da ultimo, inammissibile appare il sesto motivo risolvendosi la censura nella confutazione della valutazione delle risultanze istruttorie cui, nel libero apprezzamento ad essa riservato quale giudice del merito, è approdata la Corte territoriale; che, pertanto, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl