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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 45166/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso richiamando integralmente i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 292 cod.proc.pen. con riferimento al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari.

Espone che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare può giustificare, unitamente ad altri elementi, la sostituzione o la revoca della misura cautelare; i motivi di gravame evidenziavano proprio la sussistenza di elementi ulteriori rispetto al mero decorso del tempo; inoltre, non era condivisibite raffermazione del Tribunale del riesame secondo cui difettavano elementi di novità rispetto ai precedenti gravami proposti.

Con il secondo motivo deduce violazione del principio di gradualità previsto dall'art. 275, comma 1, cod.proc.pen.

Lamenta che il Tribunale, nel rigettare l'appello cautelare, aveva omesso di valutare la possibilità di applicare una misura cautelare meno afflittiva, esprimendo in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della misura in atto una motivazione assertiva.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod.proc.pen.

Argomenta che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, aveva espresso una motivazione apodittica ed apparente, fondando il suo giudizio solo sulla gravità del fatto ed omettendo un'analisi individualizzata delle situazioni riferibili a ciascuno degli indagati, che per quanto appartenenti al medesimo nucleo familiare, rivestivano all'interno delle associazioni ruoli eterogenei; inoltre, il Tribunale aveva erroneamente attribuito all'attuale ricorrente pendenze giudiziarie e sottoposizione a misure cautelari e personali in altri procedimenti.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.

2. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della permanenza del pericolo di reiterazione criminosa.

Il Tribunale, nel ritenere persistenti i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere del ricorrente in relazione alle modalità e circostanze delle "innumerevoli ed allarmanti condotte criminose, per le quali è intervenuta sentenza di condanna, inserite in un ben delineato ed collaudato contesto organizzativo, finalizzato alla sistematica e continuativa acquisizione di organismi societari deputati a celare, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la commercializzazione, in evasione di imposta, di ingenti quantitativi di prodotti alcolici e al trasferimento degli illeciti profitti per il successivo reimpiego in ulteriori attività commerciali" (pag 2 dell'ordinanza impugnata).

Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013), secondo cui, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art.274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità- nonché al disposto dell'art. 274 lett c) cod.proc.pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47.

Va ricordato che la necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177).

Il requisito della attualità, poi, sta indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

L'attualità deve essere intesa, quindi, non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).

L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricorrente, il radicato inserimento nel traffico illegale di prodotti alcolici, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.

Il Tribunale, inoltre, ha tenuto in debito conto e valutato infondato l'elemento evidenziato dalla difesa (decorso del tempo): ha rimarcato che, a fronte delle evidenziate modalità dell'azione, il mero decorso temporale si connota quale circostanza neutra, di per sè inidonea a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, perché non accompagnata ad altri elementi indicativi di un mutamento del quadro cautelare.

Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i ti principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia.

Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01).

3. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione anche in ordine alla valutazione della adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in atto.

Il Tribunale ha specificamente motivato in merito a tale aspetto, rimarcando che, atteso lo spessore delle ravvisate esigenze cautelar', queste non erano contenibili se non mediante la misura degli arresti domiciliari attualmente in esecuzione, emergendo dalle stesse modalità delle condotte criminose (plurime e reiterate nel tempo, dimostrative di un radicato e perdurante inserimento nel traffico illegale di prodotti alcolici) elementi contrari alla attenuazione della misura in atto.

Tale motivazione è congrua ed esente da vizi logici e si sottrae al sindacato di legittimità.

Nè ha pregio la doglianza difensiva secondo cui il pericolo di reiterazione ben potrebbe essere salvaguardato con l'adozione di una misura meno afflittiva, quale l'interdizione a ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche; la valutazione del Tribunale, infatti, è stata basata essenzialmente sulle modalità organizzative delle condotte illecite e prescinde dalla esistenza di cariche sociali in capo all'indagato, onde tale circostanza risulta avulsa dal quadro cautelare; del tutto generica e tesa a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie (preclusa in sede di legittimità) è, poi, la doglianza relativa alla contestazione della esistenza di ulteriori misure cautelari e pendenze giudiziarie menzionate nell'ordinanza impugnata.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso richiamando integralmente i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 292 cod.proc.pen. con riferimento al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Espone che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare può giustificare, unitamente ad altri elementi, la sostituzione o la revoca della misura cautelare; i motivi di gravame evidenziavano proprio la sussistenza di elementi ulteriori rispetto al mero decorso del tempo; inoltre, non era condivisibite raffermazione del Tribunale del riesame secondo cui difettavano elementi di novità rispetto ai precedenti gravami proposti. Con il secondo motivo deduce violazione del principio di gradualità previsto dall'art. 275, comma 1, cod.proc.pen. Lamenta che il Tribunale, nel rigettare l'appello cautelare, aveva omesso di valutare la possibilità di applicare una misura cautelare meno afflittiva, esprimendo in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della misura in atto una motivazione assertiva. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod.proc.pen. Argomenta che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, aveva espresso una motivazione apodittica ed apparente, fondando il suo giudizio solo sulla gravità del fatto ed omettendo un'analisi individualizzata delle situazioni riferibili a ciascuno degli indagati, che per quanto appartenenti al medesimo nucleo familiare, rivestivano all'interno delle associazioni ruoli eterogenei; inoltre, il Tribunale aveva erroneamente attribuito all'attuale ricorrente pendenze giudiziarie e sottoposizione a misure cautelari e personali in altri procedimenti. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della permanenza del pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale, nel ritenere persistenti i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere del ricorrente in relazione alle modalità e circostanze delle "innumerevoli ed allarmanti condotte criminose, per le quali è intervenuta sentenza di condanna, inserite in un ben delineato ed collaudato contesto organizzativo, finalizzato alla sistematica e continuativa acquisizione di organismi societari deputati a celare, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la commercializzazione, in evasione di imposta, di ingenti quantitativi di prodotti alcolici e al trasferimento degli illeciti profitti per il successivo reimpiego in ulteriori attività commerciali" (pag 2 dell'ordinanza impugnata). Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013), secondo cui, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art.274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità- nonché al disposto dell'art. 274 lett c) cod.proc.pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47. Va ricordato che la necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177). Il requisito della attualità, poi, sta indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. L'attualità deve essere intesa, quindi, non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricorrente, il radicato inserimento nel traffico illegale di prodotti alcolici, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. Il Tribunale, inoltre, ha tenuto in debito conto e valutato infondato l'elemento evidenziato dalla difesa (decorso del tempo): ha rimarcato che, a fronte delle evidenziate modalità dell'azione, il mero decorso temporale si connota quale circostanza neutra, di per sè inidonea a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, perché non accompagnata ad altri elementi indicativi di un mutamento del quadro cautelare. Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i ti principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01). 3. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione anche in ordine alla valutazione della adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in atto. Il Tribunale ha specificamente motivato in merito a tale aspetto, rimarcando che, atteso lo spessore delle ravvisate esigenze cautelar', queste non erano contenibili se non mediante la misura degli arresti domiciliari attualmente in esecuzione, emergendo dalle stesse modalità delle condotte criminose (plurime e reiterate nel tempo, dimostrative di un radicato e perdurante inserimento nel traffico illegale di prodotti alcolici) elementi contrari alla attenuazione della misura in atto. Tale motivazione è congrua ed esente da vizi logici e si sottrae al sindacato di legittimità. Nè ha pregio la doglianza difensiva secondo cui il pericolo di reiterazione ben potrebbe essere salvaguardato con l'adozione di una misura meno afflittiva, quale l'interdizione a ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche; la valutazione del Tribunale, infatti, è stata basata essenzialmente sulle modalità organizzative delle condotte illecite e prescinde dalla esistenza di cariche sociali in capo all'indagato, onde tale circostanza risulta avulsa dal quadro cautelare; del tutto generica e tesa a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie (preclusa in sede di legittimità) è, poi, la doglianza relativa alla contestazione della esistenza di ulteriori misure cautelari e pendenze giudiziarie menzionate nell'ordinanza impugnata. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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