CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controDella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dalla [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.TS0055282/2016) emesso da Agenzia delle Entrate (d’ora in poiricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi controricorrenti), avente ad oggetto una rettifica diclassamento catastale di una unità immobiliare sita nel Comune diTrieste, in via dei Giustinelli, n. 1, censita ab origine nel 1939 (conNumero registro generale 17074/2023Numero sezionale 3084/2026Numero di raccolta generale 12103/2026Data pubblicazione 30/04/2026vani.Con denuncia variazione docfa del 2015 presentata all’Agenzia delleEntrate, [OSCURATO:PERSONA] di Trieste-Territorio gli odiernicontroricorrenti proponevano la modificazione del precedenteclassamento con quello di Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 7vani motivata per la “diversa distribuzione spazi interni”, precisandonelle note relative al Documento e [OSCURATO:PERSONA]”) che “l’alloggionon possiede le caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi deld.m. 04/12/1961 e d.m. 02/08/1969, n. 1072, pertanto si proponela categoria catastale A/2”.La C.T.P. ha rigettato il ricorso.La C.T.R. ha accolto l’appello degli odierni controricorrenti, per quelloche oggi rileva, sulla base delle seguenti ragioni:- si ritiene che « in adesione alle censure dei ricorrenti enunciatecon specifico motivo di gravame - che la richiesta di unadiversa categoria e classe possa essere avanzata in ognimomento anche tramite la procedura DOCFA qualora lasituazione di fatto o di diritto originaria non dovesse rilevarsipiù veritiera, laddove la motivazione dell’avviso diaccertamento de quo basava esplicitamente il ripristino delclassamento originario non solo sulla constatazione dellamodifica della mera consistenza, ma anche sul giudizio diappartenenza dell’unità immobiliare alla Categoria A/1, classe3, condotto secondo vari parametri, avendo la stessa richiestadi variazione con la procedura DOCFA proposto un diversoclassamento dell’unità immobiliare allegando non solo unamodifica interna, ma anche il mancato possesso dei requisitisostanziali che giustificavano quello originario, se pur fattivalere con richiamo ad una normativa inappropriata;- è corretta la classificazione proposta dai ricorrenti.Numero registro generale 17074/2023Numero sezionale 3084/2026Numero di raccolta generale 12103/2026Avverso la sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso fondato su unData pubblicazione 30/04/2026unico motivo e presentato memoria, mentre i contribuenti hannoproposto controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione dinorme di diritto (artt. 7 e 61 D.P.R. n. 1142/1949 in combinatodisposto con art. 38 D.P.R. n. 917/1986 e art. 3, comma 58, L.n. 662/1996)». Censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto che potesse essere presentata Docfa ai soli fini del de-classamento dell’immobile, senza che lo stesso avesse subitomodifiche sostanziali, quali ad esempio ampliamento,frazionamento, demolizione, dotazione impiantistica odistribuzione spaziale atta al cambio di destinazione d’uso.1.1. Il motivo è fondato. Nella fattispecie i controricorrenti hannoscelto per la revisione catastale lo strumento del procedimentoDOCFA, regolato dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701, il cui art. 1,comma 1, prevede che si possa far ricorso ad essa in due solicasi: in caso di presentazione di dichiarazione di nuovacostruzione di cui all'art. 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142o in caso di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 delR.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dallaLegge 11 agosto 1939 n. 1249, il quale impone alle persone oenti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare, nei modi e terminida stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nelpossesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichinomutazioni ai sensi dell'art. 17 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652,convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n.1249.L'impiego della procedura DOCFA è, pertanto, limitato ai soli casidi variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichisostanziale modifica nella consistenza delle singole unitàimmobiliari, circostanza questa che nel caso di specie è smentitaNumero registro generale 17074/2023Numero sezionale 3084/2026dalla stessa Docfa presentata dall’intimato per esclusiva diversaNumero di raccolta generale 12103/2026distribuzione degli spazi interni (doc.1 denominatoD atca apurbtbeliclalazio ne 30/04/2026documentazione) (Cass., Sez. 5, n. 31553/2022, Sez. 5, n.2250/2021, Rv. 660480 – 01, Sez. 6-5, n. 18617/2020).Sono stati, dunque, valorizzati elementi inidonei ad intaccarel'originario classamento in A/1 e a giustificare una variazione alribasso della classe, tenendo conto della sua situazionepreesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche eornamentali)2. La sentenza impugnata, dunque, non ha correttamente applicatola normativa che disciplina la revisione catastale, applicando unarevisione di classamento ad un'ipotesi non prevista dallanormativa di settore, né ha fatto buon governo dei principi dilegittimità sopra richiamati.3. Ne conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione dellasentenza impugnata. Non si rappresenta la necessità di ulterioriaccertamenti in fatto e, pertanto, la Corte può decidere la causanel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.Condanna i controricorrenti a pagare in favore della ricorrente lespese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell'importodi € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.Condanna altresì i controricorrenti a pagare in favore dellaricorrente Agenzia le spese del primo grado di giudizio, che liquidanell'importo di € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito, nonchéle spese del secondo grado di giudizio che liquida nell'importo di €3.200,00, oltre spese prenotate a debito, importi già abbattuti del20%, ex art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 17074/2023Numero sezionale 3084/2026Numero di raccolta generale 12103/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diData pubblicazione 30/04/2026Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]