CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30874/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- s sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale non costituito – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente al ricorso incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3268/2020 depositata il 29/09/2020 e notificata, tramite p ec, in data 1/10/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’immobile di via Diaz 67 nel comune di Agerola, conveniva, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del piano terra, e [OSCURATO:PERSONA], proprietario del primo piano del palazzo in via Diaz 39, chiedendo che fossero condannati a regolarizzare le aperture sulla sua proprietà o a chiuderle e comunque a far cessare l’abuso ed a risarcirle i danni medio temporeprodotti; i coniugi Abagnale-Esposito, costituitisi, eccepivano – ai fini che ancora interessano – il difetto di legittimazione attiva e passiva, in quanto le luci insistevano su un muro condominiale e per di più, essendo quello di via Diaz 67, un palazzo di notevole interesse storico ed artistico, lamentavano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Soprintendenza dei beni archeologici di Napoli e del Comune di Agerola; [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle domande dell’attrice e e, in via riconvenzionale, che la stessa fosse condannata ex art. 96 cod.proc. civ. per lite temeraria; con la sentenza n. 64/15, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a regolarizzare le luci secondo i criteri e con le modalità stabilite dal CTU e al pagamento, a titolo risarcitorio, di euro 500,00, rigettava la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, accogliendo la domanda riconvenzionale di quest’ultimo, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli la somma di euro 400,00, ai sensi dell’art. 96 cod.proc. civ.; avverso detta decisione interponevano appello [OSCURATO:PERSONA] (solo per le statuizioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) ed i coniugi Abagnale -Esposito; la Corte d’Appello, riuniti gli appelli, con la sentenza n. 3268/2020, pubblicata il 29 settembre 2020 e notificata in data 1/10/2020, ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha, quindi, dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] soccombente virtuale, ha rigettato l’appello dei coniugi Abagnale-Esposito; i coniugi Abagnale-Esposito affidano a quattro motivi il ricorso per la cassazione di detta pronuncia e lo illustrano con memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, ma non depositato, ricorso incidentale, basato su un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria Considerato che: Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1) con il primo motivo alla Corte d’appello si imputa di aver violato e falsamente applicato gli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e l’art. 111 Cost; i ricorrenti insistono circa la violazione del principio del contraddittorio, per la pretermissione del condominio e degli altri comproprietari delle mura maestre ove insistono le luci, oggetto di controversia, ritenuti litisconsorti necessari; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte d’appello, come già il Tribunale, ha ritenuto che le luci servivano unicamente i locali di proprietà degli odierni ricorrenti, per cui non potevano essere considerate condominiali (diversamente dal muro perimetrale nel quale si aprivano), ma di loro proprietà esclusiva e ha evocato Cass. n. 7745/1999 per affermare che la domanda di eliminazione delle vedute aperte sul muro perimetrale avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del proprietario delle vedute e non nei confronti di tutti i condomini, perché l’azione, volta a regolarizzare le luci, ha natura reale e in quanto tale ha come destinatario il proprietario dell’immobile servito dalle luci prive dei requisiti di legge; l’errore della Corte d’Appello consisterebbe nel travisamento del principio di diritto enunciato da questa Corte nella pronuncia evocata; i ricorrenti aggiungono che la Corte d’Appello, con ragionamento distorto, avrebbe negato il fatto che per regolarizzare le luci avrebbero dovuto compiere illeciti amministrativi e reati, per il fatto di dover intervenire su un immobile di interesse storico, osservando che, del resto, [OSCURATO:PERSONA] vi aveva provveduto; il motivo va rigettato; il travisamento del principio di diritto che viene attribuito alla sentenza qui impugnata è argomentato riprendendo la motivazione in diritto della pronuncia n. 7745/1999; il caso sottoposto allo scrutinio di legittimità era molto simile a quello per cui è causa: era stata chiesta la chiusura di alcune vedute aperte sul muro perimetrale dell'immobile prospiciente quello dell’attore o, quanto meno, l’intervento sulle stesse per renderle conformi alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ.; la domanda era stata accolta dal giudice di appello; con il primo motivo di ricorso per cassazione la sentenza d’appello veniva censurata per vizio del contraddittorio, perché, secondo il ricorrente, la domanda di chiusura delle vedute andava proposta nei confronti di tutti i condomini dell'edificio, nel cui muro perimetrale le vedute si aprivano; questa Corte ha ritenuto detta censura “destituita di fondamento, poiché la domanda tendeva solo all'eliminazione delle vedute, che, al contrario, del perimetrale nel quale si aprono, non costituiscono beni condominiali. Peraltro, il ripristino a luci delle vedute non inciderebbe affatto sul muro perimetrale, sicché anche la prospettazione fatta con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., fondata sul pregio architettonico dell'edificio, a prescindere dalla sua inammissibilità, conseguente alla novità della questione, si rivela comunque infondata”; è chiaro, dunque, che questa Corte ha rigettato il motivo con cui si lamentava il fatto che la sentenza non fosse stata pronunciata nei confronti di tutti i condomini dell’edificio nel cui muro perimetrale si aprivano le vedute, ritenendo che il muro perimetrale costituisseun bene condominiale, ma che lo stesso non poteva dirsi per la veduta; ne consegue che la Corte d’appello ha evocato e correttamente applicato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 7745/1999, sicché deve dirsi del tutto sfornita di fondamento la censura dei ricorrenti che sostengono, invece, (cfr. p. 10) che “a rigor di logica” la decisione di legittimità avrebbe affermato “l’esatto contrario ovvero che quando le modifiche richieste incidono sulle parti comuni legittimato passivo è il condominio essendo proprietario delle mura maestre in uno a tutti i condomini”; parimenti non meritano accoglimento le ulteriori critiche mosse al decisum impugnato, perché non ne è stato colto il fondamento, atteso che il giudice a quo ha replicato, respingendole, alle argomentazioni difensive che gli appellanti/odierni ricorrenti avevano addotto a sostegno della loro tesi, secondo cui per effettuare la modifica richiesta dal Tribunale avrebbero dovuto chiedere il permesso di costruire al Comune di Agerola e alla Sovrintendenza dei beni culturali di Napoli, la quale, peraltro, non avrebbe potuto concederlo essendo l’edificio sottoposto a vincolo paesaggistico; 2) con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., “ degli artt. 8 2 2 c.p . c. e 111 Cost. violazione e falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto”; i ricorrenti assumono - dopo un’ampia illustrazione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sull’abuso del diritto, allo scopo dichiarato di offrire le coordinate per cassare la sentenza - che la domanda attorea sarebbe stata proposta a scopo vendicativo, a seguito di una accesa discussione tra l’attrice e [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe dimostrato dalle foto a corredo della CTU e dal fatto che solo alcune luci e non altre sarebbero state denunciate per violazione dell’art. 902 cod.proc. civ.; il motivo non ha pregio; la Corte d’Appello ha dichiarato assorbito il quarto motivo di appello con cui era stata denunciata la natura emulativa dell’azione, affermando “che deve essere esclusa in ragione della sua fondatezza”; il che già è sufficiente per non dare seguito alla censura, la quale non indica affatto le ragioni per cui la sentenza d’appello dovrebbe considerarsi errata in iure, limitandosi a teorizzare sulla ricorrenza di una figura generale di abuso del diritto che emerge dalle trame del nostro sistema giuridico – i ricorrenti evocano tutti i formanti: quello normativo giudiziale, quello dottrinario e quello normativo – che la Corte d’appello, però, non ha disconosciuto, essendosi limitata a rilevare che la fondatezza della domanda attorea bastava ad escludere la natura emulativa della stessa; 3) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione degli artt. 901 e 902 c.p.c.” e dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 cod.proc. civ. nonché dell’art. 2056 cod.civ.; il motivo è illustrato in questo modo: i ricorrenti premettono che “tutto ciò assorbe la statuizione relativa alla condanna dei danni statuiti dal primo giudice “, riportano alcuni stralci del dispositivo della sentenza del Tribunale, alcuni passaggi della motivazione della stessa, aggiungono “sul punto è il caso riportare il 3° quesito ‘verificare eventualmente la sussistenza di danni’. Pag. 7 CTU considerato che nessuna modica sostanziale sia stata effettuata alle citate luci, non ci sono stati danni arrecati al fondo della parte attorea’”, concludono che la statuizione del giudice è stata resa in aperta violazione del principio dell’onere della prova e dell’art. 2056 cod.civ.; le ragioni di inammissibilità del motivo sono plurime: l’illustrazione del motivo riguarda direttamente la sentenza di prime cure, non prospetta alcuna critica alla sentenza qui impugnata ed è pertanto inammissibile sotto il profilo dell’art. 366, n. 4 cod. proc. civ., poiché non si correla alla motivazione enunciata dalla Corte territoriale nel riformare lasentenza di primo grado, in ossequio alla funzione di " revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale, pur se circoscritto ai motivi di censura, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni acritica vincolata del giudizio di legittimità anche con riguardo al dovere del giudice di rivalutare autonomamente la CTU e il materiale probatorio osservato dal giudice di primo grado (Cass. 20/12/2021, n. 40753; Cass. 5/05/2020, n. 8460; Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199); sicché, non apparendo il motivo correlato alla ratio decidendi, esso va incontro alla declaratoria di inammissibilità, in applicazione del principio di diritto enunciato daCass., Sez. Un. 20/03/2017, n. 7074: "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in unacritica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”; ulteriore ragione di inammissibilità è insita nel fatto che il motivo richiama la sentenza di prime cure, il quesito formulato al CTU, la CTU stessa in totale spregio delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc. civ. ; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod. proc. civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass.19/04/2022, n. 12481) ; 4) con il quarto nonché ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc. civ., del dm n. 55/2014; oggetto di censura è la statuizione di condanna alle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sentenza del Tribunale, confermata dalla sentenza d’appello, perché mancherebbe di motivazione e sarebbe viziata per erronea quantificazione delle spese di lite; il motivova disatteso; la condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado non è stata oggetto di impugnazione; la Corte d’Appello, avendo confermato sul punto la sentenza del Tribunale, non ha provveduto –né era tenuta a farlo – sul capo della sentenza del Tribunale che aveva disposto la condanna alle spese degli odierni ricorrenti (cfr. ex plurimis Cass. 30/01/2023, n. 2697); in aggiunta, la censura mossa alla sentenza gravata in punto di quantificazione delle spese di lite è dedotta in maniera generica e priva di pertinenti argomenti di critica, non essendo illustrate le ragioni per cui gli importi liquidabili avrebbero dovuto essere diversi da quelli riconosciuti dal giudice a quo ed in particolare, facendo solo riferimento ai minimi dei compensi tabellari, non si confronta con il principio secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr. Cass., ord ., n. 8561 del 27/03/2023; Cass., ord., n. 19989 del 13/07/2021; in senso conforme, cfr. Cass., ord., n. 12537 del 10/05/2019) ; infatti la Corte di merito, tenendo conto dello scaglione indicato dagli stessi ricorrenti, non ha superato il massimo previsto, pur a non voler considerare la fase istruttoria, il cui compenso spetta comunque, atteso che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. non prevede alcun compenso per una specifica fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria; detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, che è fase ineludibile (cfr. Cass., ord., n. 8561 del 27/03/2023; Cass., ord., 17/03/2022, n.8703; Cass, ord., 26/05/2012, n. 27056); Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 5) [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla CTU e dagli esiti delle prove testimoniali; 6) detto ricorso non risulta iscritto a ruolo; nondimeno, la copia del ricorso incidentale notificata è stata allegata al controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass.25/02/2020, n. 4917, Cass., Sez. Un., 15/07/2009, n. 16503; Cass. 16/01/2007, n. 840), esso deve dichiararsi improcedibile e [OSCURATO:PERSONA]; deve considerarsi legittimata ad ottenere la refusione delle spese sostenute per resistere ad esso; 8) va, pertanto, rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale; 9) le spese di lite sono liquidate come da dispositivo , disponendosene la distrazione in favore dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dichiarato di averle anticipate, e p recisa n dosi che non vi è luogo a provvedere per dette spese tra i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale in difetto di istanze fra dette parti; 10) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Le somme a tal fine liquidate vanno distratte a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], c he hanno dichiarato di averle anticipate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà