CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato condannato alla pena di anno 1 e mesi 8 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000, per non aver presentato la dichiarazione fiscale IVA, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo A) e di cui agli artt. 81 cod. pen. e 10 d.lgs., per aver distrutto documenti fiscali e in particolare le fatture attive di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del reddito e del volume di affari (capo B). Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità dell'accertamento induttivo ai fini della determinazione dell'imposta evasa per omessa considerazione delle componenti negative di reddito. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che l'accertamento induttivo fosse stato svolto conformemente ai principi applicabili, sulla base di dati certi, acquisiti dal depositario delle scritture contabili e dal bilancio del 2013. Quanto alle poste passive, non è stato possibile riconoscere costi deducibili, in assenza di elementi documentali certi, gravando sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare i relativi costi. Gli unici dati contabili recuperabili provenivano dal server utilizzato dal depositario, dai quali risultava che, per tutto il 2014, la società aveva effettuato operazioni attive soggette a IVA e produttive di reddito. La circostanza che la società avesse subito azioni esecutive o ricevuto istanze di fallimento dimostrava soltanto l'esistenza di debiti verso alcuni creditori, ma non l'incapacità assoluta di farvi fronte. Tale ricostruzione difensiva, peraltro, risultava smentita dagli accertamenti diretti effettuati dalla Guardia di Finanza. La seconda doglianza non risulta inserita nel contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, Rv. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 48703 del 24 settembre 2014, Rv. 261438). 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Ba ic agro A drea Gentili [OSCURATO:PERSONA] CANCF7 2 2 SET 2026 11 DIRETTORE AMM1N [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. A reati, r l 2