CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 34251/2018 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma C.so [OSCURATO:PERSONA] II, 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente, controricorrente incidentale - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. VENDITA -Controricorrenti, ricorrenti incidentali - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5445/2018 depositata il 30/08/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 7 giugno 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Dato atto che la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «chiede che la Corte accolga il primo motivo del ricorso [principale], respinga il secondo con assorbimento del terzo e respinga il ricorso incidentale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]Ercole convenne davanti al Tribunale di Roma l’[OSCURATO:PERSONA] (in seguito: “OI”) e il [OSCURATO:PERSONA] ed Invalidi (poi denominato Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Roma; in seguito: “CRER”), per ottenere una sentenza ex art. 2932, cod. civ., di trasferimento della proprietà degli immobili siti in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, interni 1, 3 e 4, dei quali l’attore si era reso aggiudicatario ad un’asta pubblica indetta dai convenuti, come da verbale del 27/09/1989. L’attore chiese altresì la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, con compensazione delle rispettive ragioni di credito e di debito. Gli enti venditori, nel primo atto difensivo, contestarono di essere inadempienti agli obblighi stabiliti dall’avviso d’asta pubblica a loro carico e, in riconvenzionale, chiesero la risoluzione del contratto, l’accertamento del loro diritto a trattenere a titolo di risarcimento del danno il deposito cauzionale già versato dall’aggiudicatario e, al riguardo, allegarono che quest’ultimo, nell’incontro presso il notaio del 27/12/1991, si sarebbe rifiutato di stipulare l’atto di compravendita e di versare il residuo prezzo, nei termini previsti dal bando. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21590/2004, in parziale accoglimento della domanda, trasferì all’attore la proprietà degli immobili condizionando l’effetto traslativo al versamento del residuo prezzo - euro 220.294,69, per il primo lotto, euro 88.055,90, per il secondo lotto, euro 220.294,69, per il terzo lotto –oltre agli interessi legali dalla domanda (25/09/1991), respinse le altre domande (quella di risarcimento del danno dell’attore e la riconvenzionale di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, proposta dai convenuti), e compensò le spese del giudizio. 3. Interposto appello principale da OI e da CRER, finalizzato al rigetto della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre e alla condanna del sig. D’Ercole al risarcimento del danno, nonché appello incidentale da parte di quest’ultimo, che insisteva nella domanda di risarcimento del danno (correlata al preliminare di vendita nel frattempo stipulato con un terzo), la Corte d’appello di Roma, giusta sentenza n. 1854/2010, ribaltando il risultato del primo giudizio, in accoglimento dell’appello principale degli enti venditori, dichiarò risolto il rapporto per fatto e colpa dell’aggiudicatario, con diritto degli appellanti principali a trattenere le somme già versate dallo stesso D’Ercole a titolo di deposito cauzionale. 4. Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 7711/2016, decidendo sul ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]Ercole e su quello incidentale di OI e CRER, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale con il quale gli enti alienanti lamentavano il mancato accoglimento, da parte del giudice d’appello, di un ulteriore e autonomo motivo di inadempimento dell’aggiudicatario, idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto, e segnatamente il fatto che con l’invito all’aggiudicatario a presentarsi presso il notaio il giorno 27/12/1991 per la stipula del rogito doveva ritenersi implicitamente comunicato il mancato esercizio del diritto di prelazione spettante ai conduttori. Tale omessa comunicazione, per il primo giudice, era sufficiente ad escludere la responsabilità del sig. D’Ercole, dedotta dalle controparti, per il mancato versamento del residuo prezzo nel successivo termine di trenta giorni dalla stessa comunicazione (in realtà mai avvenuta) e a impedire l’esigibilità della prestazione. 5. La sentenza n. 7711/2016 ha evidenziato, come dato di fatto pacifico, che non risultava comunicato all’aggiudicatario il mancato esercizio della prelazione da parte degli inquilini e che tale omissione era sufficiente ad escludere l’esigibilità dell’obbligazione di pagamento del residuo prezzo gravante sull’acquirente, all’epoca della proposizione della domanda ex art. 2932, cod. civ. (in data 25/09/1991), individuata in generale come limite temporale per la valutazione dei comportamenti dei contrenti ai fini dell’imputabilità della risoluzione. La stessa pronuncia ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, riservando al giudice del rinvio l’esame del motivo di risoluzione per fatto e colpa del sig. D’Ercole fatto valere dagli enti venditori con il ricorso per cassazione, in relazione all’asserita equipollenza della convocazione dell’aggiudicatario dinanzi al notaio per il 27/12/1991, per la stipula del rogito di trasferimento, alla (nella specie, mai inviata) comunicazione all’acquirente del mancato esercizio della prelazione. 6. Riassunta la causa da parte del sig. D’Ercole, nel contraddittorio degli enti venditori, i quali costituendosi hanno riproposto il tema della responsabilità dell’acquirente, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello principale di OI e CRER e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]Ercole, così confermando la sentenza del Tribunale di Roma n. 21590/2004 ed ha compensato, tra le parti, le spese di tutti i gradi di giudizio. 7. La Corte romana, dichiarando di attenersi ai princìpi di diritto enunciati dalla sentenza di rinvio, con riferimento alla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre: (i) ha negato che fino all’introduzione della causa, nel settembre ’91, sussistesse una responsabilità dell’aggiudicatario per condotta inadempiente rispetto all’obbligo di pagare il residuo prezzo in mancanza della formale comunicazione dell’assenza di prelazioni da parte dei conduttori; (ii) ha ritenuto irrilevante la questione dell’equipollenza o meno della comunicazione della data 27/12/1991 per il perfezionamento dell’atto dinanzi al notaio rispetto alla notifica dell’esito negativo della comunicazione ai fini della prelazione, data l’interferenza nella definizione del rapporto della discussione tra le parti circa la sorte del contenzioso precedentemente promosso dall’aggiudicatario; (iii) ha sottolineato che, in effetti, gli enti alienanti avevano inserito nel contratto sottoposto alla firma del sig. D’Ercole una clausola di rinuncia ad ogni pretesa oggetto di causa, che l’altro contraente si era rifiutato di sottoscrivere; (iv) ha aggiunto che l’approvazione di tale clausola avrebbe richiesto una nuova trattativa tra le parti, in quanto essa si inseriva in un contesto segnato, per il tempo trascorso, da un mutamento degli interessi in gioco, sicché essa non poteva essere unilateralmente imposta dai venditori; (v) pertanto, non ha ravvisato alcun inadempimento da parte dell’acquirente dell’obbligo di pagare il prezzo in relazione alla condotta dal medesimo tenuta in occasione dell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 8. Su tali basi, la sentenza d’appello ha accolto la domanda del compratore di trasferimento della proprietà degli immobili, con conferma della sentenza n. 21590/2004 del Tribunale di Roma, ed ha rigettato la domanda di risarcimento del danno degli enti venditori. Infine, la stessa pronuncia - richiamata la clausola del regolamento d’asta, accettata dall’aggiudicatario, che limitava la responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave -ha respinto la richiesta del sig. D’Ercole di risarcimento del danno non ravvisando una responsabilità dei proprietari venditori, per dolo o colpa grave, in relazione all’esito negativo di alcune fasi della complessa procedura di trasferimento del compendio immobiliare e ai vari imprevisti verificatisi, tenuto conto della particolare natura dei beni oggetto della compravendita, sottoposti a vincoli e autorizzazioni di enti di controllo. 9. Per la cassazione della sentenza d’appello, il sig. D’Ercole ha proposto ricorso con tre motivi, illustrati da memoria; l’[OSCURATO:PERSONA] e la Casa d i [OSCURATO:PERSONA] d i Roma hanno resistito con controricorso, nel quale hanno svolto ricorso incidentale, affidato ad un complesso motivo, illustrato con una memoria, al quale il ricorrente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale [«Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1282, 1224 e 1218, 1° comma, cod. civ. – Nullità della sentenza per assoluta carenza di una coerente e razionale motivazione ex art. 360, n. 4, in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che - nel solco della sentenza di rinvio n. 7711/2016 di questa Corte – prima riconosce che l’obbligo del pagamento del residuo prezzo non era esigibile, ma subito dopo, con una statuizione contraddittoria e priva dei requisiti di razionalità che costituiscono il cd. minimo costituzionale, oltre che errata in punto di diritto, respinge l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]Ercole avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21590/2004, che prevedeva l’obbligo di pagamento degli interessi legali sul residuo prezzo dalla domanda (25/09/1991) al saldo. 2. Con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di risarcimento del danno contrattuale. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere sbrigativamente respinto la sua domanda di risarcimento dei danni basata sul comportamento inadempiente degli enti venditori rispetto all’obbligo di stipulare il contratto di trasferimento degli immobili, inadempimento accertato dalla pronuncia di annullamento con rinvio di questa Corte, nonché per avere completamente trascurato il “fatto-accertamento” dell’illegittimità della pretesa dei venditori, “decisivo” ai fini della domanda di risarcimento del danno, fondata sulla gravità del ritardo nell’esecuzione del contratto e sulla sua imputabilità alle controparti. 3. Con il terzo motivo [«Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di soccombenza e spese giudiziali, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per assenza di motivazione, ex art. 360, n. 4, in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che, per un verso, ha accertato l’inadempimento degli enti venditori e ha dichiarato la loro soccombenza; per altro verso, con motivazione carente e contraddittoria (e priva dei requisiti minimi previsti dalla Costituzione e dalla legge), ha compensato le spese di tutti i gradi del contenzioso, «[d]ato l’esito complessivo del giudizio, e considerata la natura valutativa della causa». 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [«erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione – art. 360, n. 3, c.p.c. –dell’art. 2932, 2° comma, c.c., anche in relazione agli artt. 1209 ss. c.c., nonché delle norme di ermeneutica negoziale recate dagli artt. 1362, 1° e 2° comma, 1363 e 1366 c.c., anche in relazione all’art.1218 c.c., nonché dell’art. 1453 c.c. e dell’art. 1457 c.c.»], OI e CRER censurano la sentenza impugnata che ha disatteso la loro domanda di risoluzione degli accordi intercorsi tra le parti per fatto e colpa dell’aggiudicatario e di rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da quest’ultimo e, per converso, di riconoscimento del diritto della parte venditrice di trattenere il deposito cauzionale, a titolo di risarcimento del danno. 4.1. In estrema sintesi, rispetto alla variegata censura (sviluppata nelle pagg. 20-54 del controricorso), i ricorrenti incidentali addebitano alla sentenza impugnata: (a) di avere omesso di considerare, in primo luogo, l’assenza di offerta formale che il sig. D’Ercole avrebbe dovuto formulare dal momento della proposizione del giudizio (25/09/1991), trattandosi di fattispecie che si articolava nella sequenza del pagamento del residuo prezzo prima della stipula del definitivo. In altri termini, la domanda di adempimento ex art. 2932, cod. civ., difettava di una condizione primaria che, per non essere mai stata oggetto di rilievo e discussione nei precedenti gradi di giudizio, può e deve essere rilevata ex officio da questa Corte; in secondo luogo, ha trascurato che controparte, con l’avvio dell’azione ex art. 2932, cod. civ., ha inteso dimostrare che tutte le condizioni dell’azione si erano verificate e che pertanto sussistevano tutti gli elementi necessari ai fini della pronuncia costitutiva, con ciò superando egli stesso la questione, da ritenersi assorbita, della mancata comunicazione dell’esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto; (b) di avere erroneamente reputato che gli enti venditori intendessero imporre al sig. D’Ercole, nel testo del contratto definitivo di trasferimento immobiliare del 27/12/1991, una clausola di rinuncia al contenzioso pendente, mentre la stessa clausola era già prevista nel regolamento d’asta (contratto preliminare), e invece la clausola che esulava da tale regolamento era quella che proprio il compratore intendeva inserire per conservare i propri asseriti diritti risarcitori. Da un diverso punto di vista, proseguono i ricorrenti incidentali, la sentenza è viziata là dove considera non equipollenti alla comunicazione, mai inviata dalla controparte, del mancato esercizio della prelazione da parte dei conduttori, la comunicazione dell’invito alla stipula del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché l’incontro tra le parti per il rogito in data 27/12/1991. A causa di tali errori, così si conclude il ragionamento degli enti venditori, il giudice del rinvio ha reputato il sig. D’Ercole non inadempiente all’obbligo di pagamento del residuo prezzo e, correlativamente, non esigibile il credito di OI e CRER già al momento dell’introduzione della causa di primo grado (25/09/1991), ed ha infine escluso di potere estendere la propria valutazione (sulla gravità, prevalenza o dipendenza delle condotte delle parti) fino al 27/12/1991, data fissata per la stipula dell’atto di trasferimento. 5. È prioritario, sul piano logico, l’esame del ricorso incidentale. 5.1. Il ricorso incidentale è tardivo; infatti, la sentenza d’appello n. 5445/2018, pubblicata il 30/08/2018, è stata notificata da OI e CRER al sig. D’Ercole in data 20/09/2018, sicché gli enti venditori avrebbero dovuto proporre ricorso per cassazione nel termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325, cod. proc. civ., che maturava in data 20/11/2018. Le stesse parti, invece, hanno proposto tardivamente ricorso incidentale all’interno del controricorso, notificato a mezzo PEC al ricorrente principale, soltanto in data 29/12/2018. 5.2. Tuttavia - e la seguente considerazione permette di superare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo sollevata da [OSCURATO:PERSONA]Ercole - in continuità con un so lido orientamento di legittimità (ex multis, Cass. 09/07/2020, n. 14596; in termini, Cass.12/03/2018, n. 5876; 22/12/2021, n. 41254), occorre ricordare che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l ’ assetto di interessi derivante dalla sentenza che l’impugnato, in mancanza dell’altrui gravame, avrebbe accettato, e, conseguentemente, può essere proposta, per quanto qui rileva, nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall’impugnazione principale. 5.3. In questa controversia è ammissibile l ’ impugnazione incidentale tardiva proposta dagli enti venditori contro u n capo di sentenza diverso da quelli investit i dall ’ imp ugnazione principale, consistendo il loro interesse giuridicamente rilevante nel fatto che, in sostanza, il ricorrente principale ha messo in discussione l’intera regolamentazione degli interessi contrapposti operata dalla pronuncia della Corte romana. 6. L’unico motivo di ricorso incidentale non è fondato. 6.1. I fatti e gli argomenti allegati dai ricorrenti incidentali al fine di dimostrare la fondatezza della loro domanda di risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e di risarcimento del danno sono già stati esaminati dalla sentenza di rinvio n. 7711/2016, con la quale questa Corte ha ricostruito la fattispecie concreta e le condotte delle parti in maniera incompatibile con la diversa rappresentazione degli stessi elementi oggettivi e comportamentali offerta dagli enti venditori. Nel dettaglio, la sentenza di cassazione ha accertato, con efficacia di giudicato, che la domanda ex art. 2932, cod. civ., di [OSCURATO:PERSONA]Ercole, all’epoca della sua proposizione, (cfr. pag. 12 della sentenza) «non supponeva il preventivo pagamento del prezzo, o l’offerta di esso [n.d.e.: la quale, di regola, nella domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, rappresenta una condizione dell’azione] in quanto tale prestazione, per quanto accertato, non era a quel momento ancora esigibile nei confronti dell’aggiudicatario»; inoltre, per la stessa sentenza (pag. 11) «[g]li Enti alienanti chiedevano […] all’aggiudicatario di inserire nel rogito notarile la rinuncia al giudizio promosso (lo si dà per circostanza incontestata a pag. 5 della sentenza». Infine, è generica, non decisiva, oltre che non autosufficiente, l’asserzione, soltanto abbozzata, secondo cui sarebbe stato il sig. D’Ercole a pretendere che nell’atto di trasferimento venisse inserita una nuova clausola (non prevista dal regolamento d’asta pubblica) finalizzata a consentirgli di non perdere i propri asseriti diritti risarcitori. 7. Passando allo scrutinio dei motivi di ricorso principale, il primo di essi è fondato nei termini appresso indicati. 7.1. La censura concernente la nullità della sentenza per una carenza assoluta di una motivazione “razionale” va disattesa (e per la stessa ragione non merita accoglimento la simmetrica doglianza di cui al terzo mezzo di ricorso principale) poiché, in realtà, una motivazione esiste e, pertanto, non ricorre alcun deficit argomentativo sindacabile in cassazione che si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U., n. 8053/2014). 7.2. Sussiste il prospettato errore di diritto della sentenza impugnata che, da un lato, ha accertato che il pagamento del residuo prezzo non era esigibile al momento dell’instaurazione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932, cod. civ. (cfr. pag. 13 della sentenza) e, dall’altro, anziché fare decorrere l’obbligo di pagare gli interessi legali dal momento del passaggio in giudicato dell’anzidetta pronuncia costitutiva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 21590/2004, la quale, invece, fissava la debenza degli interessi legali sul residuo prezzo a partire dalla domanda (25/09/1991). 7.3. Il decisum della Corte territoriale si discosta dal principio di diritto ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende ribadire, per il quale «[i]l promissario acquirente che, a norma dell’art 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovuti all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligo, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l’effetto traslativo della proprietà». 8. Il secondo motivo, suddiviso in due profili critici, è inammissibile. 8.1. Il prospettato error in iudicando non rispetta il precetto dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano i motivi (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n.23745). 8.2. Del pari inammissibile è la doglianza relativa all’omesso esame di un fatto decisivo, secondo la “nuova” versione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; ed infatti la parte non denuncia l’omesso esame di un fatto in senso storico-naturalistico, ma si duole del mancato accoglimento delle difese da essa svolte a sostegno della domanda di risarcimento del danno, che la Corte di merito ha disatteso con una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). 8.3. Per completezza, sul punto, si evidenzia che, al contrario di quanto sostengono i controricorrenti, non trova applicazione il principio della c.d. doppia conforme, ossia la previsione d’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. Questa disposizione esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. La norma, di stretta interpretazione, è applicabile soltanto alla sentenza d’appello che sia conforme a quella di primo grado, non anche alla diversa fattispecie (ed è il caso in esame) della decisione del giudice del rinvio conseguente alla cassazione (con rinvio) della sentenza d’appello. 9. Il terzo motivo, attinente al tema delle spese processuali, rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 10. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo motivo, assorbito il terzo, e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art