CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1985
Cassazione n. 23544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/11/1985 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che i primi tre motivi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3, 4, 5 e 6della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, in ordine alla recidiva, ha reso una motivazione che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690, valutando il nuovo fatto delittuoso come sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, in relazione ai suoi precedenti penali; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M