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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14659/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32409-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 161/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva respinto l'opposizione all'avviso di addebito proposta dalla società in epigrafe nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 28.057,03, somma ritenuta dovuta per l’illegittima fruizione di sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato con riferimento a due lavoratori;

2. la Corte territoriale, premesso che uno dei requisiti ex lege codificati per ottenere i beneficio degli sgravi in contesa era costituito dalla decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2015, ha ritenuto - conformemente al giudice di primo grado - che i due rapporti di lavoro in contestazione sarebbero stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dal 30 dicembre 2014, come risultante dalle comunicazioni effettuate dalla società medesima al Centro per l'impiego; la Corte, inoltre, ha ritenuto che le due lettere inviate ai lavoratori e prodotte in giudizio dalla società erano sfornite di ogni elemento utile per consentirne una certa datazione, per cui non ha prestato credito alla tesi della società secondo cui le comunicazioni al Centro per l'impiego contenessero un errore materiale;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con un motivo articolato in 4 censure, illustrato da memoria; non ha svolto attività difensiva l’[OSCURATO:PERSONA], anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA];

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Ric. 2020 n. 32409 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso censura la sentenza impugnata: per violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., deducendo che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato l’accordo delle parti sulla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015; per violazione della medesima disposizione codicistica da parte della Corte territoriale “allorché nel sindacare il contenuto – pacifico – dei contratti di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, si è limitata al senso letterale delle parole utilizzate”; per violazione dell’art. 1321 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse dato prova della pretesa contributiva - e cioè che i due contratti fossero stati trasformati a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2015 - mediante comunicazioni di natura amministrativa; ancora per violazione delle disposizioni che presiedono l’ermeneutica contrattuale e, in particolare, di quelle che impongono di interpretare il contratto nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (art 1369 c.c.) e meno gravoso per l’obbligato (1371 c.c.);

2. il Collegio reputa il ricorso inammissibile, in tutte le censure in cui lo stesso è articolato; opportuno evidenziare in premessa che –come ricordato nello storico della lite- la controversia verte sulla decorrenza dei rapporti di lavoro in contestazione che sarebbero stati trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2015, secondo quanto sostenuto dalla società, ovvero dal 30 dicembre 2014, come, invece, hanno accertato i giudici del merito; trattasi chiaramente di una quaestio facti, per contestare la quale non è sufficiente innanzi a questa Suprema Corte evocare solo formalmente, come nel ricorso in esame, una pretesa “violazione o falsa applicazione Ric. 2020 n. 32409 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 di norme di diritto”, avendo ancora di recente le Sezioni unite ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020); nella specie non vi è dubbio che tutte le censure pretendono, nella sostanza, una rivalutazione di un accertamento di fatto, qual è indubbiamente la data di decorrenza di un rapporto di lavoro, sollecitando un sindacato che esorbita dai poteri conferiti a questa Corte; in particolare, poi, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr. Cass. n. 3680 del 2019); infine, quanto alla denuncia di violazione delle disposizioni sull’ermeneutica contrattuale, va rammentato che anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato Ric. 2020 n. 32409 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo- laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata Ric. 2020 n. 32409 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile nel suo complesso; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 32409 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32409-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 161/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva respinto l'opposizione all'avviso di addebito proposta dalla società in epigrafe nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 28.057,03, somma ritenuta dovuta per l’illegittima fruizione di sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato con riferimento a due lavoratori; 2. la Corte territoriale, premesso che uno dei requisiti ex lege codificati per ottenere i beneficio degli sgravi in contesa era costituito dalla decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2015, ha ritenuto - conformemente al giudice di primo grado - che i due rapporti di lavoro in contestazione sarebbero stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dal 30 dicembre 2014, come risultante dalle comunicazioni effettuate dalla società medesima al Centro per l'impiego; la Corte, inoltre, ha ritenuto che le due lettere inviate ai lavoratori e prodotte in giudizio dalla società erano sfornite di ogni elemento utile per consentirne una certa datazione, per cui non ha prestato credito alla tesi della società secondo cui le comunicazioni al Centro per l'impiego contenessero un errore materiale; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con un motivo articolato in 4 censure, illustrato da memoria; non ha svolto attività difensiva l’[OSCURATO:PERSONA], anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Ric. 2020 n. 32409 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso censura la sentenza impugnata: per violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., deducendo che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato l’accordo delle parti sulla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015; per violazione della medesima disposizione codicistica da parte della Corte territoriale “allorché nel sindacare il contenuto – pacifico – dei contratti di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, si è limitata al senso letterale delle parole utilizzate”; per violazione dell’art. 1321 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse dato prova della pretesa contributiva - e cioè che i due contratti fossero stati trasformati a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2015 - mediante comunicazioni di natura amministrativa; ancora per violazione delle disposizioni che presiedono l’ermeneutica contrattuale e, in particolare, di quelle che impongono di interpretare il contratto nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (art 1369 c.c.) e meno gravoso per l’obbligato (1371 c.c.); 2. il Collegio reputa il ricorso inammissibile, in tutte le censure in cui lo stesso è articolato; opportuno evidenziare in premessa che –come ricordato nello storico della lite- la controversia verte sulla decorrenza dei rapporti di lavoro in contestazione che sarebbero stati trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2015, secondo quanto sostenuto dalla società, ovvero dal 30 dicembre 2014, come, invece, hanno accertato i giudici del merito; trattasi chiaramente di una quaestio facti, per contestare la quale non è sufficiente innanzi a questa Suprema Corte evocare solo formalmente, come nel ricorso in esame, una pretesa “violazione o falsa applicazione Ric. 2020 n. 32409 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 di norme di diritto”, avendo ancora di recente le Sezioni unite ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); nella specie non vi è dubbio che tutte le censure pretendono, nella sostanza, una rivalutazione di un accertamento di fatto, qual è indubbiamente la data di decorrenza di un rapporto di lavoro, sollecitando un sindacato che esorbita dai poteri conferiti a questa Corte; in particolare, poi, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr. Cass. n. 3680 del 2019); infine, quanto alla denuncia di violazione delle disposizioni sull’ermeneutica contrattuale, va rammentato che anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato Ric. 2020 n. 32409 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo- laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata Ric. 2020 n. 32409 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 32409/2020 Numero sezionale 639/2022 Numero di raccolta generale 14659/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile nel suo complesso; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 32409 sez. ML - ud. 20-01-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9