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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08329/2025

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua richiesta di restituzione delle somme e dei beni eccedenti il valore del quantum di confisca, pari ad euro 41.685.398,76, disposta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza, con sentenza irrevocabile.

A ragione della decisione osserva che non sono stati prospettati specifici elementi a sostegno del denunciato esubero poiché l’istante continua a confondere il valore dei beni personali oggetto di confisca ed il valore realizzato in sede di liquidazione delle procedure fallimentari, che hanno investito società estranee alla confisca.

Nella situazione data l’esito delle procedure fallimentari non influisce in alcun modo sul quantum della confisca: mentre le prime sono portate avanti nell’interesse dei creditori, l’unico beneficiario della confisca è lo Stato.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia un unico motivo per vizio di motivazione cui premette una analitica ricostruzione delle vicende processuali Evidenzia che l’istanza con cui era stata chiesta la restituzione dei beni eccedenti il quantum oggetto di confisca, previa stima analitica del valore dell’intero compendio, è stata rigettata sul presupposto che le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non erano state oggetto di confisca ed erano state dichiarate fallite.

Dalla documentazione allegata dalla difesa alla memoria del 17 maggio 2024 e non esaminata dalla Corte distrettuale adita in sede di opposizione risulta, invece, che la confisca ha avuto ad oggetto anche le quote di partecipazione alle predette due società di cui era titolare Oddo, nella qualità di quale socio unico, e che tali società sono proprietarie di un numero considerevole di immobili di rilevante valore, In assenza di un calcolo preciso del valore effettivo di tutti i beni sottoposti a dalla confisca, il Giudice dell’esecuzione, onde evitare una lesione dei diritti del condannato, avrebbe dovuto, anche in sede di opposizione, così come chiesto anche dal Procuratore della Corte di appello nelle sue conclusioni, disporre una perizia di stima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Sostiene il provvedimento impugnato che il ricorrente confonde strumentalmente i suoi beni personali, gli unici attinti dal provvedimento di sequestro prodromico alla confisca, e le società sottoposte a diverse procedure fallimentari.

Queste ultime costituiscono un patrimonio separato da quello personale con la conseguenza che l’esito quantitativo delle procedure cui sono sottoposte non è in alcun modo idoneo ad influire sulla soglia di soddisfacimento della disposta confisca.

Aggiunge la Corte territoriale, riportandosi alle argomentazioni di un precedente provvedimento di rigetto di analoga istanza, che il condannato non ha nemmeno specificato in base a quale “titolo” sia giuridicamente possibile considerare le società fallite e le utilità conseguite con la liquidazione fallimentare come beni di sua proprietà.

2. Il delineato apparato giustificativo, astrattamente ineccepibile, si scontra però con il dato prospettato dalla difesa, sulla base della documentazione allegata con la memoria del maggio 2024 ma non esaminata dal decidente anche al solo fine di escluderne la fondatezza e la rilevanza ai fini della decisione: due delle società indicate nel provvedimento che ha definito l’opposizione e in quello opposto, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non sarebbero estranee alla confisca, che ha attinto le quote di partecipazione societarie riconducibili per intero al condannato, né sarebbero state dichiarate fallite con conseguente estensione del vincolo reale al loro patrimonio immobiliare di ingente valore che diverrebbe valutabile al fine della determinazione del lamentato esubero.

3. In presenza di tale lacuna motivazionale l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio che tenga conto anche dei rilevi difensivi articolati in tutte le memorie depositate nonché della documentazione allegata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua richiesta di restituzione delle somme e dei beni eccedenti il valore del quantum di confisca, pari ad euro 41.685.398,76, disposta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza, con sentenza irrevocabile. A ragione della decisione osserva che non sono stati prospettati specifici elementi a sostegno del denunciato esubero poiché l’istante continua a confondere il valore dei beni personali oggetto di confisca ed il valore realizzato in sede di liquidazione delle procedure fallimentari, che hanno investito società estranee alla confisca. Nella situazione data l’esito delle procedure fallimentari non influisce in alcun modo sul quantum della confisca: mentre le prime sono portate avanti nell’interesse dei creditori, l’unico beneficiario della confisca è lo Stato. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia un unico motivo per vizio di motivazione cui premette una analitica ricostruzione delle vicende processuali Evidenzia che l’istanza con cui era stata chiesta la restituzione dei beni eccedenti il quantum oggetto di confisca, previa stima analitica del valore dell’intero compendio, è stata rigettata sul presupposto che le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non erano state oggetto di confisca ed erano state dichiarate fallite. Dalla documentazione allegata dalla difesa alla memoria del 17 maggio 2024 e non esaminata dalla Corte distrettuale adita in sede di opposizione risulta, invece, che la confisca ha avuto ad oggetto anche le quote di partecipazione alle predette due società di cui era titolare Oddo, nella qualità di quale socio unico, e che tali società sono proprietarie di un numero considerevole di immobili di rilevante valore, In assenza di un calcolo preciso del valore effettivo di tutti i beni sottoposti a dalla confisca, il Giudice dell’esecuzione, onde evitare una lesione dei diritti del condannato, avrebbe dovuto, anche in sede di opposizione, così come chiesto anche dal Procuratore della Corte di appello nelle sue conclusioni, disporre una perizia di stima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Sostiene il provvedimento impugnato che il ricorrente confonde strumentalmente i suoi beni personali, gli unici attinti dal provvedimento di sequestro prodromico alla confisca, e le società sottoposte a diverse procedure fallimentari. Queste ultime costituiscono un patrimonio separato da quello personale con la conseguenza che l’esito quantitativo delle procedure cui sono sottoposte non è in alcun modo idoneo ad influire sulla soglia di soddisfacimento della disposta confisca. Aggiunge la Corte territoriale, riportandosi alle argomentazioni di un precedente provvedimento di rigetto di analoga istanza, che il condannato non ha nemmeno specificato in base a quale “titolo” sia giuridicamente possibile considerare le società fallite e le utilità conseguite con la liquidazione fallimentare come beni di sua proprietà. 2. Il delineato apparato giustificativo, astrattamente ineccepibile, si scontra però con il dato prospettato dalla difesa, sulla base della documentazione allegata con la memoria del maggio 2024 ma non esaminata dal decidente anche al solo fine di escluderne la fondatezza e la rilevanza ai fini della decisione: due delle società indicate nel provvedimento che ha definito l’opposizione e in quello opposto, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non sarebbero estranee alla confisca, che ha attinto le quote di partecipazione societarie riconducibili per intero al condannato, né sarebbero state dichiarate fallite con conseguente estensione del vincolo reale al loro patrimonio immobiliare di ingente valore che diverrebbe valutabile al fine della determinazione del lamentato esubero. 3. In presenza di tale lacuna motivazionale l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio che tenga conto anche dei rilevi difensivi articolati in tutte le memorie depositate nonché della documentazione allegata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi
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