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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20829/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZ:A ato avviso a le parti;j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 16 novembre 2020 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta che doveva ritenersi sussistente l'obbligo in capo al giudice di valutare l'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen., anche tenendo presente i poteri di ufficio del giudice nel ritenere la non congruità della pena; nel caso in esame, il difensore rileva che Cavazza non era responsabile per il reato ex art. 416 cod.pen. di cui al capo 1) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.

"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] gostinacchio DEP95n7.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZ:A ato avviso a le parti;j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 16 novembre 2020 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta che doveva ritenersi sussistente l'obbligo in capo al giudice di valutare l'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen., anche tenendo presente i poteri di ufficio del giudice nel ritenere la non congruità della pena; nel caso in esame, il difensore rileva che Cavazza non era responsabile per il reato ex art. 416 cod.pen. di cui al capo 1) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] gostinacchio DEP95n7.[OSCURATO:PERSONA]