CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Chinotti e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 172/2024depositata il 12 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 8342/2024Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 13486/2026Data pubblicazione 09/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di BergamoMarco, Mattia e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],aveva installato in un capannone limitrofo al proprio sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Puccini n. 30 un macchinario [OSCURATO:PERSONA] 8 15/80Matricola 145212, completo di accessori, e che per il capannone, diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], pagava € 500 al mese. I Calegari, a partiredal mese di ottobre 2015, avevano posto in essere comportamentidiretti ad ottenere in modo illegittimo la restituzione della porzioneimmobiliare; in particolare, in data 13.2.2016, avevano trasportato ilcitato macchinario sul piazzale esterno, comune alle parti, smontandoloe cagionando al manufatto ingenti danni anche a causa della pioggiacaduta nella notte. Per tali fatti la società attrice aveva sporta denunciaquerela e promosso un procedimento per ATP, in cui il consulente avevaaccertato l’esistenza di danni per € 139.582,69, dei quali l’attricechiedeva quindi il risarcimento.Si costituivano i convenuti, i quali resistevano alla domanda edeccepivano, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva,adducendo che il rapporto contrattuale era intercorso tra la societàaltresì, che le parti avevano raggiunto un’intesa per il trasferimentodella macchina e che, stante l’urgenza di liberare l’area, locata asocietà terza, il macchinario era stato spostato di alcune decine di metrisenza cagionare alcun danno.Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1165/2021, accoglieva ladomanda e condannava i convenuti al risarcimento dei danni.2. Luca, Marco e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, deducendo lacarenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domandasiccome non provata nell’ an e quantum debeatur; chiedevano che siammettesse consulenza volta all’accertamento dell’effettivo nesso diNumero registro generale 8342/2024Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 13486/2026Data pubblicazione 09/05/2026causalità tra i danneggiamenti del macchinario, verificandone lapregressa effettiva funzionalità, nonché valutando, sulla base delcriterio del costo di ripristino e/o riparazione, sia l’effettivo valore almomento dell’accadimento dei danneggiamenti, sia la possibilitàalternativa della sostituzione, determinando il valore del relitto, il tuttosulla base delle osservazioni critiche mosse dal CTP ing. Panzeri. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale resisteva al gravame.3. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale accoglimento del gravame,elideva dall’importo valutato a titolo di risarcimento la condanna alpagamento dell’IVA, confermando per il resto la sentenza di primogrado, e condannava i Calegari, in solido tra loro, a rifondere aMeccanica [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite.4. Con ricorso notificato in data 08/04/2024, affidato a sei motivi, iconvenuti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza n. n.172/2024 della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 12/02/2024 enotificata il 16/02/2024. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositavacontroricorso. Entrambe le parti depositavano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia “violazionee/o erronea applicazione di legge, con riferimento alla carenza dilegittimazione passiva”, per avere la Corte d'appello respinto le doglianzerelative alla sollevata carenza di legittimazione passiva degli stessi nelgiudizio di risarcimento promosso dalla società [OSCURATO:PERSONA].2. Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia“violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 2043 eall’art. 2049 c.c.”, relativamente alla parte in cui la Corte territorialeavrebbe omesso di rilevare che, nonostante la responsabilità per fattoillecito sia personale, tuttavia in casi particolari, la stessa può derivare daNumero registro generale 8342/2024Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 13486/2026Data pubblicazione 09/05/2026fatti altrui. È il caso della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., il qualesancisce la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danniarrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delleincombenze a cui sono adibiti. Tale disposizione sarebbe applicabile al casoin esame.3. Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia “violazionee/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c.”, avendo laCorte d'appello dato per scontata la riferibilità del danno (per intero) agliautori dello spostamento del macchinario, prova che non sarebbe invecestata raggiunta.4. Il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., deduce omessoesame di un fatto decisivo e discusso.La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in maniera precisa edettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni dellaconsulenza d’ufficio svolta in primo grado, senza replicare chiaramente edanaliticamente alle critiche specifiche avanzate dalla difesa degli attualiricorrenti per come illustrate in appello e per come chiaramente indicatedal loro consulente di parte ing. Panzeri.5. Il quinto motivo, ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta“violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2058 comma2 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti”, laddove il risarcimento per equivalentein misura addirittura superiore al costo di acquisto costituirebbe unaevidente violazione di legge.6. Il sesto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia “violazionee/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 91 c.p.c.”, nella parte incui la Corte territoriale ha condannato i ricorrenti alla rifusione integraledelle spese dei precedenti gradi di giudizio, nonostante la riconosciutaerroneità della statuizione di condanna emessa dal giudice di prime cure inNumero registro generale 8342/2024Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 13486/2026Data pubblicazione 09/05/2026accoglimento alla specifica domanda di parte attrice al pagamentodell'importo dell'IVA, epurata dall’importo dovuto.7. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso vengono esaminaticongiuntamente, in quanto accomunati da profili di inammissibilità.Le censure risultano, infatti, carenti dei requisiti prescritti dall’art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c., poiché si risolvono in deduzioni generiche, privedella necessaria correlazione con la ratio decidendi. Ogni censura che nonrispetti tale requisito deve pertanto considerarsi inidonea alraggiungimento dello scopo, e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 366n. 4 c.p.c. (cfr. S.U. 23745/2020).Va aggiunto che i suddetti motivi non si concretano in una compiuta criticadella pronuncia impugnata laddove ha ritenuto non sussistente lalegittimazione passiva della società intestataria del contratto di locazione,trattandosi in questa controversia di responsabilità aquiliana promossa neiconfronti degli autori diretti dell’illecito, per la quale non è ravvisabile lalegittimazione passiva di tale società, non chiamata infatti nel caso de quoa rispondere del risarcimento in via contrattuale. Ed infatti, sotto il profilodella denunciata carenza di legittimazione passiva degli attuali ricorrenti,la Corte di merito, con giudizio in fatto, come tale incensurabile, haritenuto sussistere soltanto la responsabilità personale dei suddetti per ildanno cagionato al macchinario dai medesimi rimosso senza le dovutecautele, e ciò sulla base delle prove raccolte e dell’esito della CTU.8. Il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili per le ragioni di cui sopra per quanto attiene alle violazionisolo formalmente in iure denunciate, per carenza dei requisiti di specificitàe autosufficienza in relazione ai fatti compiutamente valutati dalla Corte dimerito con doppia sentenza conforme.D’altronde, sotto il profilo della denunciata carenza di motivazione, iricorrenti, per evitare l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360 n.5,c.p.c., avevano l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni diNumero registro generale 8342/2024Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 13486/2026Data pubblicazione 09/05/2026fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse. Ne consegue l’inammissibilità delle censure, in quanto violanti ilprincipio di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c.(Cass. 18/12/2014, n. 26860;Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/8/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/2/2023, n. 5947).Inoltre, il quinto motivo, denunciante altresì violazione dell’art. 2058comma 2 c.c., tende a contrapporre una differente valutazione del valoredel bene oggetto della domanda di risarcimento per equivalente rispetto alvalore residuo del medesimo e al costo della riparazione, indicata essereantieconomica, con deduzioni generiche e tendenti a offrire una diversavalutazione fattuale, non scrutinabile in questa sede di giudizio dilegittimità.9. Il sesto motivo non ha consistenza, laddove lamenta la condanna allarifusione integrale delle spese dei precedenti gradi di giudizio nonostantela riconosciuta erroneità della statuizione del giudice di primo grado dicondanna al pagamento dell'importo dell'IVA, che in tesi avrebbe dovutoindurre la Corte di merito a compensare in parte le spese di lite.Invero, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte integralmente vittoriosa non può essere condannata (a partel’ipotesi riconducibile all’art. 88 c.p.c.) alla rifusione delle stesse acontroparte; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione èlimitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio,esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o inparte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quantoin quella di concorso con altri giusti motivi), sia la relativa quantificazione,ove quest'ultima non ecceda i limiti fissati dalle tabelle vigenti, cherestano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/4/2025; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.19613 del 4/8/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Numero registro generale 8342/2024Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 13486/2026Data pubblicazione 09/05/202610. Conseguentemente, il ricorso va rigettato con spese del giudizio dilegittimità a carico dei ricorrenti (in solido per il comune interesseprocessuale), liquidate in favore della controricorrente come dadispositivo, oltre al raddoppio del [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 7.500 per compensi ed euro200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi