CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 30660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SIRACUSA avverso la sentenza del 21/11/2022 del GUP del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/11/2022 del G.u.p. del Tribunale di Messina pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.. 2. Con due motivi di ricorso deduce la violazione di legge per l'omesso accertamento della sussistenza di cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. e per omessa motivazione sulle ragioni della decisione. 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). 4. Da tale insegnamento deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso, visto che i motivi non rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato. 5. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P