CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna in primo grado inflittagli per i reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. e 4 L. n. 110/75, 61 n. 2 cod. pen.; - considerato che il proposto motivo di ricorso, con il quale l'impugnante si duole, sotto l'egida formale della violazione degli artt. 62 -bis e 89 cod. pen. e del vizio di motivazione, del diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali egli sarebbe stato meritevole in ragione della riconosciutagli diminuente del vizio parziale di mente, è manifestamente infondato in virtù del pacifico principio di diritto secondo il quale il vizio parziale di mente e le circostanze attenuanti generiche hanno presupposti logico-giuridici diversi ed operano su piani differenti, di modo che il diniego delle prime e il riconoscimento della seconda non sono incompatibili (Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, dep. 2022, Rv. 282533); principio del quale la Corte territoriale ha certamente fatto corretta applicazione, come evincibile dalla motivazione rassegnata alla pag. 4, secondo capoverso della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]