CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1997
Cassazione n. 32138/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi di ricorso sono inammissibili, poiché le dedotteviolazioni di legge e i prospettati vizi di motivazione si risolvono nella merasollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e testimoniali e,dunque, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio,estranea alsindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonomavalutazione delle prove, riservate al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); né è configurabile il denunciato viziomotivazionale, posto che il controllo di legittimità è limitato alla verificadell’illogicità manifesta e immediatamente percepibile, non essendo consentitoalla Corte verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processualiné sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01);[OSCURATO:PERSONA] che le censure, benché formalmente prospettate come violazioni dilegge e vizi motivazionali, sono in realtà dirette a ottenere una diversaricostruzione dei fatti e una rinnovata valutazione del materiale probatorio inordine alla configurabilità del delitto contestato; a fronte della motivazionecompleta e priva di manifeste illogicità resa dalla Corte territoriale, il ricorrente silimita, infatti, a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze processuali,inammissibile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che il giudizio dicassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, essendo demandato allaCorte il solo controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica delladecisione impugnata (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, cit.; Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]