CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 22614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di falsa testimonianza che ella avrebbe commesso nell'ambito dei processo contro la propria figlia, imputata del delitto di violenza privata ai suoi danni, ha emesso sentenza di non doversi procedere, ritenendo applicabile la causa di esclusione della punibilita prevista dall'art. 384, cod. pen., in ragione della sua relazione di parentela con l'imputata.2. Impugna tale decisione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, con ricorso immediato ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., denunciandone la contrarietà all'art. 199, cod. proc. pen., in quanto i prossimi congiunti dell'imputato sono obbligati a deporre e, quindi, a dire il vero e a non tacere nulla di quanto a loro conoscenza, qualora - come nel caso in esame - siano persone offese dal reato. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di annullare la sentenza e rinviare gli atti al giudice emittente. 4. Il ricorso è fondato. L'art. 384, secondo comma, cod. pen., esclude la punibilità per il delitto di falsa testimonianza se il fatto è commesso da chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre od avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza. A norma dell'art. 199, cod. proc. pen., i prossimi congiunti dell'imputato - e tale è la madre rispetto alla figlia: art. 307, quarto comma, cod. pen. - non sono obbligati a deporre ed il giudice deve avvertirli di tale loro facoltà; sono obbligati a farlo, però, qualora abbiano presentato denuncia o querela oppure, semplicemente, essi od altri prossimi congiunti siano persone offese dal reato. Nel caso in disamina, dunque, la [OSCURATO:PERSONA], avendo reso falsa testimonianza nel processo che vedeva imputata sua figlia per il delitto di violenza privata nei suoi confronti, ed essendo perciò ella persona offesa dal reato, era obbligata a deporre e, al pari di tutti i testimoni, a rispondere secondo verità e senza reticenze. 5. La sentenza impugnata è, dunque, viziata da un decisivo errore di diritto e, di conseguenza, dev'essere annullata, restituendo gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari per il prosieguo del giudizio. P.Q. P.Q.M