CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 03079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32509/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , sezione staccata di Brescia,n. 4544/ 201 8 , depositata il 23/10/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accoltol’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Brescia che aveva rigettato il ricorso con il quale quest’ultimo aveva contestato l’illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza del debito tributario. 2. L’Ufficio, a seguito di controllo formale, della dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2010, rilevava che la documentazione prodotta a sostegno delle detrazioni del 36 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio era inidonea in quanto recava sottoscrizione di soggetto diverso dal contribuente e si riferiva ad immobile non di sua proprietà. 3. La C.t.r. rilevava che l’immobile, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre del contribuente, era stato ceduto a quest’ultimo con atto pubblico del 21 maggio 2007; che gli interventi edilizi, di cui alla comunicazione di inizio lavori inoltrata dal padre il23 febbraio 2007, riguardavano l’immobile ceduto al figlio Fauso ed erano provati da fatture emesse a suo nome e da lui pagate; che, il padre, invece, non aveva usufruito di alcuna detrazione di imposta. Considerato che: 1. Con il primo ed unico motivo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l egge 27 dicembre 1997 , n. 449. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa dell’Ufficio relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (c.d. detrazione del 36%). Osserva in fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato la comunicazione di inizio attività in data 23 febbraio 2007 e che, sino alla data della cessione dell’immobile al figlio, non aveva eseguito alcun lavoro di ristrutturazione. documentazione. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Deduce che, affinché il diritto alla detrazione po sa essere ceduto è necessario che il cedente fosse ne sia divenuto titolare; che, invece, il padre, non avendo sostenuto alcuna spesa, non aveva acquistato alcun diritto avendo già eseguito l’intervento di recupero edilizio e non avendo ancora goduto della decennale detrazione. Aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inoltrare una nuova comunicazione a non proprio. 2. La peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica