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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 39848/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], diretta alla revoca del titolo esecutivo - ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli in relazione alla sentenza n. 5893/2018 in data 10/7/2018, definitiva il 7/6/2019 - ritenendo che l'istanza implicasse la previa emenda di un errore di fatto commesso da questa Corte di cassazione, che avrebbe richiesto il necessario esperimento della procedura ex art. 625 bis cod. proc. pen. 2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale con riferimento all'art. 625 bis cod. proc. pen.

Invero, detta disposizione risulta nella specie assolutamente inconferente, mentre l'incidente di esecuzione denunciava il gravissimo error in procedendo rilevato nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui uno dei tre imputati del processo in corso, tale [OSCURATO:PERSONA], aveva cessato di essere parte di quel processo, non risultando più presente, ed in tal modo determinando la radicale inesistenza della sentenza, cioè una patologia procedimentale atta a travolgere anche lo sbarramento del giudicato.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuto manifestamente infondato; incidentalmente ha illustrato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non risulta "sparito" dal processo nel marzo 2017, come assume il ricorrente: infatti, la difesa di detto imputato ha proposto ricorso per cassazione in un momento successivo, come è documentato dalla sentenza n. 27654/2019.

4. il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Invero, in primo luogo il ricorrente non ha illustrato il suo interesse all'individuazione del percorso processuale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], quand'anche costui fosse inspiegabilmente "sparito" dal contraddittorio processuale, né i riflessi che tale presunta anomalia avrebbe spiegato nei confronti del Cecere e dell'altro coimputato.

La censura è comunque manifestamente infondata, poiché risulta ex actis che anche il preteso imputato pretermesso è stato giudicato nel processo de quo, con sentenza di questa Corte di cassazione, Sez. 5, n. 27654 del 7/6/2019 che ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei tre imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cecere (quest'ultimo assistito dallo stesso difensore redattore del ricorso in esame), con la sola necessità di rideterminare la durata delle pene accessorie per i reati di bancarotta ivi accertati.

5. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Cecere al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], diretta alla revoca del titolo esecutivo - ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli in relazione alla sentenza n. 5893/2018 in data 10/7/2018, definitiva il 7/6/2019 - ritenendo che l'istanza implicasse la previa emenda di un errore di fatto commesso da questa Corte di cassazione, che avrebbe richiesto il necessario esperimento della procedura ex art. 625 bis cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale con riferimento all'art. 625 bis cod. proc. pen. Invero, detta disposizione risulta nella specie assolutamente inconferente, mentre l'incidente di esecuzione denunciava il gravissimo error in procedendo rilevato nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui uno dei tre imputati del processo in corso, tale [OSCURATO:PERSONA], aveva cessato di essere parte di quel processo, non risultando più presente, ed in tal modo determinando la radicale inesistenza della sentenza, cioè una patologia procedimentale atta a travolgere anche lo sbarramento del giudicato. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuto manifestamente infondato; incidentalmente ha illustrato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non risulta "sparito" dal processo nel marzo 2017, come assume il ricorrente: infatti, la difesa di detto imputato ha proposto ricorso per cassazione in un momento successivo, come è documentato dalla sentenza n. 27654/2019. 4. il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. Invero, in primo luogo il ricorrente non ha illustrato il suo interesse all'individuazione del percorso processuale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], quand'anche costui fosse inspiegabilmente "sparito" dal contraddittorio processuale, né i riflessi che tale presunta anomalia avrebbe spiegato nei confronti del Cecere e dell'altro coimputato. La censura è comunque manifestamente infondata, poiché risulta ex actis che anche il preteso imputato pretermesso è stato giudicato nel processo de quo, con sentenza di questa Corte di cassazione, Sez. 5, n. 27654 del 7/6/2019 che ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei tre imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cecere (quest'ultimo assistito dallo stesso difensore redattore del ricorso in esame), con la sola necessità di rideterminare la durata delle pene accessorie per i reati di bancarotta ivi accertati. 5. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Cecere al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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