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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08349/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ragusa, che aveva respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA]Amato volta alla sostituzione, per preteso affievolimento delle esigenze cautelari, della misura della custodia in carcere, disposta per il reato di tentato omicidio, con gli arresti domiciliari.

Secondo entrambi i giudici di merito, le dichiarazioni confessorie dell'indagato, rese in un successivo interrogatorio e richiamate a sostegno dell'istanza, erano approssimative, contraddittorie e incoerenti con le risultanze investigative già acquisite.

Il quadro cautelare doveva pertanto considerarsi immutato.

2. Ricorre l'indagato per cassazione, con rituale mandato difensivo.

Nel motivo unico deduce vizio di motivazione.

La sua ammissione di responsabilità, utile per accusarlo di un'ulteriore condotta delittuosa (la detenzione di arma da sparo modificata), era stata contraddittoriamente richiamata per asseverare il giudizio di pericolosità sociale.

I due esiti sarebbero logicamente inconciliabili.

O il narrato era fantasioso e artefatto, ovvero valeva la conclusione contraria, dovendo allora considerarsi rappresentativo di effettiva resipiscenza, con «caduta verticale» della medesima pericolosità sociale.

L'impianto accusatorio, prima della spontanea confessione, sarebbe risultato malfermo, sia a carico del ricorrente che del correo (già scagionato dal G.i.p.); la confessione si poneva dunque come circostanza di assoluto rilievo probatorio e processuale, ai fini in esame.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso si limita ad offrire una valutazione alternativa di risultanze processuali, basata sulla unilaterale rilettura delle medesime, non consentita in questa sede, giacché la Corte di cassazione è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione logica ed effettiva alla base del ragionamento probatorio giudiziale, non potendo invece il suo apprezzamento sconfinare nel merito (tra le molte, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01).

Al giudice dell'appello cautelare spettava, senza meno, di verificare le sopravvenute dichiarazioni auto-incriminanti, di saggiarne la bontà e la tenuta eventualmente scindendone i contenuti funzionalmente autonomi (Sez. 1, n. 7792 del 16/12/2020, dep. 2021, Messina, Rv. 280502-01), e di apprezzarne così le ricadute sul quadro di gravità indiziaria, nonché sulla persistenza e sul grado delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

A tale compito detto giudice ha atteso in modo logico e non contraddittorio, rilevando l'incompletezza e la parziale inverosimiglianza del narrato e l'inidoneità di esso, a cospetto dell'allarmante personalità dell'indagato e della gravità dell'agito, ad elidere o attenuare il rischio di recidiva delittuosa.

Le censure svolte al riguardo dal ricorrente sono di puro fatto, estranee al sindacato che questa Corte è chiamata ad esercitare.

2. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ragusa, che aveva respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA]Amato volta alla sostituzione, per preteso affievolimento delle esigenze cautelari, della misura della custodia in carcere, disposta per il reato di tentato omicidio, con gli arresti domiciliari. Secondo entrambi i giudici di merito, le dichiarazioni confessorie dell'indagato, rese in un successivo interrogatorio e richiamate a sostegno dell'istanza, erano approssimative, contraddittorie e incoerenti con le risultanze investigative già acquisite. Il quadro cautelare doveva pertanto considerarsi immutato. 2. Ricorre l'indagato per cassazione, con rituale mandato difensivo. Nel motivo unico deduce vizio di motivazione. La sua ammissione di responsabilità, utile per accusarlo di un'ulteriore condotta delittuosa (la detenzione di arma da sparo modificata), era stata contraddittoriamente richiamata per asseverare il giudizio di pericolosità sociale. I due esiti sarebbero logicamente inconciliabili. O il narrato era fantasioso e artefatto, ovvero valeva la conclusione contraria, dovendo allora considerarsi rappresentativo di effettiva resipiscenza, con «caduta verticale» della medesima pericolosità sociale. L'impianto accusatorio, prima della spontanea confessione, sarebbe risultato malfermo, sia a carico del ricorrente che del correo (già scagionato dal G.i.p.); la confessione si poneva dunque come circostanza di assoluto rilievo probatorio e processuale, ai fini in esame. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso si limita ad offrire una valutazione alternativa di risultanze processuali, basata sulla unilaterale rilettura delle medesime, non consentita in questa sede, giacché la Corte di cassazione è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione logica ed effettiva alla base del ragionamento probatorio giudiziale, non potendo invece il suo apprezzamento sconfinare nel merito (tra le molte, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01). Al giudice dell'appello cautelare spettava, senza meno, di verificare le sopravvenute dichiarazioni auto-incriminanti, di saggiarne la bontà e la tenuta eventualmente scindendone i contenuti funzionalmente autonomi (Sez. 1, n. 7792 del 16/12/2020, dep. 2021, Messina, Rv. 280502-01), e di apprezzarne così le ricadute sul quadro di gravità indiziaria, nonché sulla persistenza e sul grado delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. A tale compito detto giudice ha atteso in modo logico e non contraddittorio, rilevando l'incompletezza e la parziale inverosimiglianza del narrato e l'inidoneità di esso, a cospetto dell'allarmante personalità dell'indagato e della gravità dell'agito, ad elidere o attenuare il rischio di recidiva delittuosa. Le censure svolte al riguardo dal ricorrente sono di puro fatto, estranee al sindacato che questa Corte è chiamata ad esercitare. 2. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter,
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