CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 07281/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENAcizm « udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza dell'11 settembre 2023, il Tribunale di Modena ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro dodicimila di multa, con restituzione del telefono sequestrato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con equivalenza tra attenuanti generiche e contestata aggravante. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, in forza del quale è stata invocata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, con particolare riguardo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del citato d. P. R.. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). Nel caso di specie non sussiste alcuna erronea qualificazione giuridica dei fatti, stante comunque l'oggettività del dato ponderale nella disponibilità del prevenuto (centosessanta chilogrammi di sostanza del tipo hashish, per quasi un milione e trecentomila dosi medie singole) e nella carenza di dati ictu oculi evincibili in ordine ad una pretesa violazione di legge, la doglianza essendosi limitata a censurare la valutazione compiuta in sede giudiziale allegando considerazioni fattuali prive di auto-evidenza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere