CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2003
Cassazione n. 16926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di doglianza, con cui la difesa si duole della violazione dilegge e del vizio di motivazione in ordine all’individuazione degli imputati effettuata da unoperatore di P.G. tramite la visione delle immagini tratte dal circuito di videosorveglianza,non è consentito, oltre che manifestamente infondato;che il motivo risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto giàmotivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea alsindacato di legittimità, finalizzato invece a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, peraltro, risulta pacifico l’insegnamento della giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, il giudice di merito possa trarre il proprio convincimento anche da ricognizioninon formali (come l’individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di nontassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenzadimostrativa della prova sta non nell’atto in sé, bensì nella testimonianza che da contodell’operazione ricognitiva (Sez. 4, n. 25658 del 27/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], non massimata;Sez. 2, n. 33567 del 13/05/2009, Perrone, non massimata); deve ribadirsi inoltre che «Ilriconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante lavisione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sullaquale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto.»(Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285160);che, in primo grado si è svolto il giudizio abbreviato, con ciò che ne consegue quantoalla piena utilizzabilità e portata degli atti acquisiti, sicché le individuazioni effettuate in fasedi indagine – certamente utilizzabili – non sono più contestabili, dovendosi considerarerimessa al solo apprezzamento del giudice di merito la valutazione dell’efficacia probatoriadel riconoscimento operato, che rimane così estranea al sindacato di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]