CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10916/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi2026 Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis791 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocatoLUIGI SAVOCA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 238/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 12/02/2025 R.G.N. 31/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11214/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Data pubblicazione 24/04/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Nella gravata sentenza si legge che la Corte di appello diCaltanissetta, Sezione Lavoro, con la sentenza n.530/2020, in riforma della pronuncia di prime cure, avevarigettato, con diversa motivazione, la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il risarcimento deldanno per abusiva reiterazione di contratti a terminenonché il pagamento di una indennità economica qualecorrispettivo della permanente disponibilità a prestarel’attività lavorativa, a chiamata, nell’arco di tutto l’annosolare. Si precisa, altresì, che tale decisione era statacassata dalla Suprema Corte, relativamente al primomotivo riguardante il fatto che la Corte territoriale avevarilevato la nullità per mancanza di forma scritta adsubstantiam dei contratti di lavoro a termine conclusi conl’amministrazione regionale ma non aveva ritenuto chefosse configurata la dedotta abusiva reiterazione dicontratti a termine con la impossibilità di applicazionedella agevolazione probatoria in tema di danno risarcibile,con l’enunciazione del seguente principio di diritto: «Latutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoropubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n.5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione –e, in particolare, l’esonero dall’onere probatorio del dannoe del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art.32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – non vengonomeno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine sianonulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16e 17 del r.d. m. 2440 del 1923, in quanto in mancanza diNumero registro generale 11214/2025forma scritta si realizza anche la violazione delle normeN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026sulla specificazione della causale o di certezza dell’assettoData pubblicazione 24/04/2026temporale del lavoro a termine che sono funzionali, neldiritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE».2. Sulla base di ciò i giudici di rinvio, dopo avere ripercorsola disciplina normativa riguardante la istituzionedell’elenco regionale dei lavoratori forestali, hannoritenuto che il vincolo della sentenza di legittimità fossequello della sola determinazione del cd. danno comunitarionella misura che andava parametrata sulla scorta dellanuova previsione normativa, più favorevole per illavoratore contenuta nell’art. 12 del D.l. n. 131/2024,liquidandola, quindi, in diciannove mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, oltre accessori, dallacessazione dell’ultimo contratto a termine sino al saldo.3. Per la cassazione ricorrono l’[OSCURATO:PERSONA] delTerritorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia el’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello SviluppoRurale e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliasulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso LilloZagarrio depositando anche memoria.4. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32 comma 5 l. n. 183/2010 (ora art.28 del d.lgs. n. 81 del 2015), degli artt. 16 e 17 R.D.2440/1923, dell’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato allaDirettiva 1999/70/CE, dell’art. 12, d.l. n. 131/2024,convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n.166, della l. 13 dicembre 2024, n. 203, e dell’art. 384Numero registro generale 11214/2025c.p.c. (per non avere il giudice del rinvio fatto buonN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026governo del principio stabilito dalla S.C. nell’ordinanzaData pubblicazione 24/04/2026rescindente), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3)c.p.c. Si sostiene che la Corte di Cassazione non avrebbeaffatto riconosciuto tout court il diritto al risarcimento deldanno comunitario in favore del lavoratore, essendosi, dicontro, limitata ad affermare che tale danno non potesseessere escluso sol perché il contratto da cui il danno stessosarebbe scaturito fosse nullo per mancanza di formascritta; si assume ancora che se la Corte territorialeavesse scrutinato la questione della spettanza o meno deldanno comunitario, ne avrebbe rilevato l’insussistenza inriferimento a contratti stagionali, diversamente disciplinatirispetto agli ordinari contratti a termine.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 D.L. 131/2024 convertito conmodificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166,denominato “decreto salva-infrazioni,” (in particolare art.12), dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, dell’art. 8della legge n. 604 del 1966, dell’art. 36, comma 5, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della Direttiva1999/70/CE, della L.R. Siciliana 16/96 (in particolare art.45 bis), della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 recanteDisposizioni in materia di Lavoro, pubblicata in G.U. n. 303del 28 dicembre 2024 (in particolare: art. 11 Norma diinterpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, deldecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia didecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, del CCNL (1gennaio 2021- 31 dicembre 2024) per gli addetti ai lavoridi sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria(parte normativa recepita con D.A. n. 19/Gab del21.06.2023 e parte economica recepita con DeliberazioneNumero registro generale 11214/2025della [OSCURATO:PERSONA] n. 129/2023), dell’art. 32 commaN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/20265 l. n. 183/2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015),Data pubblicazione 24/04/2026degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923, dell’art. 5 dell’AccordoQuadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e dell’art. 384c.p.c. (per non avere il giudice del rinvio fatto buongoverno del principio stabilito dalla S.C. nell’ordinanzarescindente), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3)c.p.c.. Si deduce che la Corte territoriale aveva datoerroneamente affermato, da parte della Corte diCassazione, il diritto al risarcimento del danno comunitarioin favore del lavoratore ricorrente, mentre avrebbe dovutoprovvedere a svolgere ulteriori accertamenti di meritosulla reale configurabilità dell’abuso nella reiterazione dicontratti a tempo determinato nella fattispecie qualediretta configurabilità dell’applicazione della leggeRegionale n. 16/1996 nel caso dei precari idraulici forestalie agrari della Regione Sicilia per i quali la “stagionalità”delle attività di spegnimento di incendi boschivi per fascedi garanzia occupazionale che ne assicurerebbero lastabilizzazione nel tempo, non solo sarebbe pienamentelegittima venendone conclamate e date per presuppostele “ragioni obiettive” contestate, ma ne verrebbe esclusa,in nuce, ogni comparabilità con altre categorie dilavoratori.4. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione e falsaapplicazione della direttiva 1999/70/CE, del decretolegislativo n. 368 del 2001, dell’art. 32 (in particolarecomma 4) della legge n. 183 del 2010, della legge n.10/2011, di conversione del dl n. 225/2010, della legge n.92/2010, dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, edell’art. 384 c.p.c. (per non avere il giudice del rinvio fattobuon governo del principio stabilito dalla S.C.nell’ordinanza rescindente), in relazione all’art. 360 primoNumero registro generale 11214/2025Numero sezionale 791/2026comma n. 3) c.p.c., per avere la Corte d’appello oNummeeros dsi ora ccolta generale 10916/2026Data pubblicazione 24/04/2026di esaminare il fatto che era maturata in capo allo Zagarriola decadenza prevista dall’art. 32 comma 4 l. n. 183/2010che aveva una valenza generale e non limitata ai casi dicontratti a termine disciplinati dal D.lgs. n. 368/2001.5. I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamentelegate tra loro se non a volte sovrapponibili, meritano diessere esaminati congiuntamente.I ricorrenti muovono dal presupposto che la Corteterritoriale avrebbe dato una lettura errata del principio didiritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 2992del 2024, che ha cassato con rinvio la precedentesentenza d'appello. La Corte di cassazione si sarebbelimitata a negare che la mancanza di forma scritta deicontratti a termine dei lavoratori stagionali, in quantocomportante una nullità radicale, produca i soli effetti dicui all’art. 2126 c.c. ed impedisca l’accertamentodell’abusività della loro reiterazione, ma non avrebbeaffermato la sussistenza dell'abuso. Il compito del giudicedel rinvio, dunque, non sarebbe stato solo quello diliquidare il danno cd. comunitario, come invece sottintesodalla sentenza impugnata, ma anche quello di affrontaretutte le questioni precedentemente assorbite, eprecisamente "se si tratti di attività stagionali, sel'intervallo temporale tra un contratto e l'altro sia tale danon poterli considerare "successivi", se sia trascorso untempo sufficiente a determinare la decadenzadall'impugnativa dei contratti a termine, ecc.".Aver omesso l'esame di tali questioni vizierebbe lasentenza impugnata.Sostengono inoltre i ricorrenti che la sentenza impugnata,mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il dannocomunitario, dello ius superveniens costituito dall'art. 12Numero registro generale 11214/2025del d.l. n. 131 del 2024, come convertito, che haN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001,Data pubblicazione 24/04/2026non avrebbe considerato due aspetti.Da un lato, avrebbe trascurato un'altra normativasopravvenuta, anch'essa applicabile nel giudizio di rinvio,precisamente quella contenuta nell'art. 11 della legge n.203 del 2024, la quale avrebbe chiarito "in modo definitivoe retroattivo quanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio2021-31 dicembre 2024) per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ... lastagionalità degli operai addetti alle attività dispegnimento incendi boschivi in Sicilia, non solo èpienamente legittima venendo le conclamate e date perpresupposte le famose “ragioni obiettive” tantocontestate, ma ne viene al contempo esclusa, in nuce,ogni qualsivoglia comparabilità con altre categorie dilavoratori".Da un altro lato, secondo i ricorrenti, gli Operai forestali(OTD) si sottrarrebbero alla disciplina generale anche inordine alla liquidazione del danno comunitario. Il d.l. n.131 del 2024, nel modificare l'art. 36, comma 5, del d.lgs.n. 165 del 2001 e nell'innalzare la forbice entro la qualecalcolare il danno comunitario nel pubblico impiegoprivatizzato, ne avrebbe allo stesso tempo esclusol'applicabilità alle assunzioni degli OTD fatte dalla RegioneSicilia. Afferma il ricorso a pag. 25 che il nuovo art. 36,comma 5, si applicherebbe alle sole assunzioni rientrantinell'atto di programmazione (cd. PIAO), strumento che laRegione non usa per assumere gli OTD, applicando invecela procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16.Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita diefficacia del principio di diritto enunciato da Cass. n. 2922del 2024.Numero registro generale 11214/20256. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026In via preliminare, occorre delimitare la portata delData pubblicazione 24/04/2026principio di diritto enunciato da questa Corte nellasentenza n. 2992 del 2024, avendo presente la costanteaffermazione, che il Collegio condivide e alla quale intendedare continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione conrinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinviodeve uniformarsi non solo alla "regola" giuridicaenunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche delladecisione, e attenersi agli accertamenti già compresinell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere lapropria indagine a questioni che, pur se in ipotesi nonesaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono ilpresupposto stesso della pronuncia, formando oggetto digiudicato implicito interno, atteso che il riesame dellesuddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitaregli effetti della sentenza, in contrasto col principio diintangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7091del 03/03/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 20887 del22/08/2018, Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015).Ora, nel caso in esame, la sentenza n. 2992 del 2024 nonha affermato che la mancanza di forma scritta, rilevata giàdalla prima sentenza d’appello, determina la sola nullitàdei contratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata lapossibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazionedella tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanzadella regola interna sulla pattuizione per iscritto, aprescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo perdifetto della forma propria dei contratti con la PubblicaAmministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di unanorma finalizzata appunto a dare attuazione alle regoleanti abusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiteratautilizzazione del lavoratore a tempo determinato conNumero registro generale 11214/2025assunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittimaN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026reiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplinaData pubblicazione 24/04/2026euro unitaria».Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenzad'appello e nell'enunciare il principio di diritto, la sentenzaha con chiarezza ribadito l'accertamento dell'abuso daparte delle Amministrazioni: «la tutela del lavoratoreprecario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato,come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle SezioniUnite della Corte di Cassazione – e, in particolare,l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nessocausale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma5, della legge n. 183 del 2010 – non vengono meno nelcaso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli permancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 delr.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di formascritta si realizza anche la violazione delle norme sullaspecificazione della causale o di certezza dell'assettotemporale del lavoro a termine che sono funzionali, neldiritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE».La sentenza n. 2992 del 2024, dunque, lungi daltrascurare la carenza di forma scritta dei contrattiintercorsi tra le parti, ne ha fatto discendere una ulterioredecisiva conseguenza: la mancata conclusione per iscrittodei successivi contratti a termine ha impedito in radice diverificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n.368 del 2001, tra cui quello relativo alla stagionalitàdell’attività, e ha determinato una abusiva reiterazione ditali contratti, con violazione diretta della clausolaantiabusiva contenuta nell’Accordo quadro.Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazionecon rinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un vizioNumero registro generale 11214/2025dei contratti diverso e alternativo rispetto a quelloN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026accertato in origine dai giudici di merito, demandandoData pubblicazione 24/04/2026comunque al giudice del rinvio il compito di verificarne lasussistenza dei presupposti.Al contrario, il vizio di forma, riguardante una seriereiterata di contratti, ha prodotto il duplice effetto diaggiramento elusivo della normativa sui contratti atermine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effettirisarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165del 2001, così come interpretato da questa Corte esuccessivamente modificato dal legislatore.Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertatodal giudice di merito con la prima sentenza d’appello, alquale la sentenza n. 2992 del 2024 si è limitata a fornireuna diversa qualificazione.Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottraealle critiche che le vengono mosse con il primo motivo.La Corte territoriale ha correttamente dato per accertatol'abuso e ha proceduto alla liquidazione del danno in baseai parametri aggiornati, contenuti nella norma nelfrattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131 del 2024,che ha modificato il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165del 2001). Da questo punto di vista, la sentenza hacorrettamente applicato il costante indirizzo della Corte,secondo cui lo ius superveniens concernente i criteri legalidi liquidazione di un danno si applica, in mancanza dinorme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v.ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 26/05/2006o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, Sentenza n. 9367del 10/05/2016).Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnatanon avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nellasentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest'ultimaNumero registro generale 11214/2025avesse voluto dare per accertato l'abuso, avrebbe potutoN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.Data pubblicazione 24/04/2026La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito,perché anche solo la quantificazione del dannonell'intervallo fissato dalla legge implicava ulterioriaccertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice dimerito e preclusi al giudice di legittimità. D’altro canto, vaevidenziato che secondo l’orientamento espresso daquesta Corte «la mancata decisione nel merito da partedel giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 384 c. 2 cod.proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessariulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica ilgiudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio,apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non sianonecessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere ilmerito della causa senza dare corso ad alcuna attivitàistruttoria ulteriore» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7182 del13/03/2019, che rinvia a plurimi precedenti richiamati inmotivazione).Tutte le altre questioni agitate dal ricorrente riguardanti laapplicabilità della disciplina sulla abusiva reiterazione alcaso in esame – e dunque il problema della stagionalitàquello della possibilità di considerare "successivi" icontratti nella specie conclusi e quello della decadenzadall'impugnativa dei contratti a termine – devono pertantodirsi definitivamente accertate e superate, in forza delleespresse statuizioni riguardanti l'accertamentodell'abusiva reiterazione contenute nella sentenza n. 4075del 2024, che costituiscono presupposti logico-giuridiciimpliciti di quelle statuizioni.Una volta appurata la conformità della sentenzaimpugnata al principio di diritto enunciato, occorreNumero registro generale 11214/2025valutare gli ulteriori rilievi svolti dalle parti ricorrenti eN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026riguardanti lo ius superveniens.Data pubblicazione 24/04/2026Il ricorrente evoca anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che hamodificato l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001e ha previsto che il danno da abusiva reiterazione èliquidato dal giudice "nella misura compresa tra un minimodi quattro e un massimo di ventiquattro mensilitàdell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravitàdella violazione anche in rapporto al numero dei contrattiin successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto", così di fatto aumentandol'ammontare dell'indennità rispetto a quella previstadall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dall'art. 28 deld.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile al dannocomunitario dalla Cass. a Sezioni unite nella sentenza n.5072 del 2016.La sentenza impugnata ha come detto applicato, in sededi rinvio, tale ius superveniens, ma il ricorrente sostieneche, proprio a seguito di tale modifica, l'art. 36, comma 5,non sarebbe applicabile ai contratti degli OTD dellaRegione Sicilia.L'assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell'art. 36,comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambitosoggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantementeritenuto fino alla data di modifica.Dal punto di vista soggettivo, l'art. 36, comma 5, continuadunque ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali,regionali e locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1,comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua apresupporre unicamente la violazione di disposizioniimperative riguardanti l'assunzione o l'impiego diNumero registro generale 11214/2025lavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla proceduraN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026di assunzione e alla programmazione contenuta nel PianoData pubblicazione 24/04/2026Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). L'unicadifferenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, iparametri del danno comunitario erano stati individuati invia pretoria (Cass. SSUU n. 5072 del 2016) nell'art. 32della legge n. 183 del 2010 (e poi nell'art. 28 del d.lgs. n.81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificatodirettamente nell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, il danno comunitario sostitutivo della conversionedel contratto.Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla RegioneSicilia della disciplina statale concernente il risarcimentodel danno, posto che è costante nella giurisprudenzacostituzionale l’orientamento secondo cui «[l]a materiadell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva allegislatore statale, investe la disciplina del trattamentoeconomico e giuridico dei dipendenti pubblici ericomprende tutte le disposizioni che incidono sullaregolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenzen. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015,n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» ( Corte Cost., sentenzan. 25 del 2021).L'altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti,avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla corteterritoriale in quanto idoneo a privare di efficacia ilprincipio di diritto enunciato da Cass. n. 4075 del 2024 –è dato dall'art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenenteuna norma di interpretazione autentica dell'articolo 21,comma 2, del d.lgs. numero 81 del 2015, norma cheavrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione distagionalità, includendovi anche gli OTD della RegioneSicilia.Numero registro generale 11214/2025Numero sezionale 791/2026Il ricorrente ritiene che la mancata applicazione Ndumi ertoa dli era ccolta generale 10916/2026Data pubblicazione 24/04/2026norma sopravvenuta costituisca un errore di diritto dellasentenza impugnata, che anche per questo meriterebbe diessere cassata.La tesi non può essere condivisa.Come detto, è principio costantemente affermato quelloper cui le questioni che, pur se in ipotesi non esaminatenel giudizio di legittimità, costituiscono il presuppostostesso della pronuncia di cassazione con rinvio, sonocoperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, attesoche il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitaregli effetti della sentenza, in contrasto col principio diintangibilità della stessa.Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza dellastagionalità ai fini dell'applicazione nel caso in esame dellanormativa sulla abusiva reiterazione dei contratti atermine, la norma sopravvenuta, anche se diinterpretazione autentica e dunque retroattiva, non puòassumere rilievo e mettere in discussione unaccertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altrebasi.7. Il ricorso va in conclusione rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nellamisura indicata in dispositivo.9. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensidell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 deltesto unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –dell’obbligo di versamento, da parte degli Assessoratiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, in quanto tale obbligo non puòtrovare applicazione nei confronti degli Assessorati dellaNumero registro generale 11214/2025Regione Siciliana che, mediante il meccanismo dellaN umero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 10916/2026prenotazione a debito, sono esentati dal pagamento delleData pubblicazione 24/04/2026imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandolein euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.2.2026Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]