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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14857/2026

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appello di Genova.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigettodel ricorso;letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da BardhokLepuri alias [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di carcerazione sofferto tra il 12/04/2023e il 09/05/2023.La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen.,ha premesso che – sulla base della prospettazione difensiva – lo stato detentivoera stato determinato dalla notifica, avvenuta il 12/04/2023, di un provvedimentoemesso il 06/05/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diMassa, attinente all’esecuzione di due sentenze irrevocabili recanti condanne allapena complessiva di anni cinque di reclusione; che, con provvedimento del09/05/2023, lo stesso Procuratore della Repubblica aveva ordinato l’immediataliberazione del Lepuri, se non detenuto per altra causa, rilevando che la secondasentenza era stata emessa nei confronti di altra persona omonima; che, pertanto,era stato chiesto il riconoscimento dell’indennizzo per i ventotto giorni di indebitadetenzione.Il giudice della riparazione ha osservato che tutte le circostanze dedotte dalricorrente erano da ritenersi comprovate sulla base della documentazione agli attie che, quindi, il periodo di detenzione suddetta dovesse ritenersi non giustificato,in quanto legato all’errore commesso in sede di esecuzione; ha, peraltro, ritenutoche, in ragione del principio di fungibilità dettato dall’art.657 cod.proc.pen., lostesso configura – in combinato con l’art.314, comma 4, cod.proc.pen. – unariparazione in forma specifica per l’ingiusta privazione della libertà personale, cheprevale sulla monetizzazione di cui allo stesso art. 314 cod.proc.pen.; ha quindiosservato che i ventotto giorni di ingiusta detenzione erano stati scomputati daquella da eseguire in relazione all’altra condanna pronunciata nei confronti delricorrente e che, d’altra parte, non era riconoscibile un importo a titolo di perditadi chances derivante dalla possibilità, del tutto eventuale, di fruire di una misuraalternativa alla detenzione in rapporto alle condanna medesima.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predettoistante, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione,nel quale ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., inrelazione all’art.657 cod.proc.pen., per manifesta illogicità della motivazione.Ha argomentato che non sarebbe stato possibile liquidare la detenzioneingiustamente sofferta attraverso il solo scomputo del periodo dalla pena effettiva,poiché il ricorrente non avrebbe mai dovuto fare ingresso in carcere, in quanto iltitolo di reato prevedeva la necessaria sospensione dell’ordine di esecuzione perla carcerazione, come poi risultante dall’ordine riemesso dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato,ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione diinammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che, con sentenza n.310 del 25 luglio 1996, la CorteCostituzionale ha giudicato illegittimo l’art.314 cod.proc.pen. nella parte in cui nonprevedeva il diritto al riconoscimento all’equa riparazione anche in caso di erroneoordine di esecuzione della pena, fattispecie corrispondente a quella dedotta nelcaso di specie.Mentre la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che il diritto allariparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicendesuccessive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista unerrore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso ogravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardonell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del finedell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689 – 01; insenso conforme, tre le altre, Sez. 4 n.13543 del 30/01/2025, Rv. 287737 – 01).3.

In riferimento alle argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata,va quindi osservato che la Corte territoriale ha accertato l’effettiva illegittimitàdell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato indicato sub 2) nell’ordine di esecuzione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e attinente alla pena di anni di tre di reclusione ed € 1.000,00 dimulta, irrogata per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod.pen.; ritenendo, peraltro,con un’implicita dichiarazione di carenza di interesse a ricorrere, che l’indennizzonon fosse riconoscibile in quanto il periodo sofferto in carcere per il predetto reatoera stato scomputato da quello da eseguire per il reato sub 1), indicatooriginariamente in anni due di reclusione ed € 5.167,00 di multa, per il reatoprevisto dall’art.648 cod.pen..4.

La Corte territoriale ha quindi richiamato il principio, consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, in base al quale, in tema di ingiusta detenzione,mentre nella determinazione della pena da eseguire occorre tener conto (a fini discomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare, relativi ad altri fatti, inprecedenza sofferti dal condannato, compresi quelli per cui abbia già ottenuto ilriconoscimento del diritto alla riparazione, si deve, per altro verso, escludere - inforza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione -l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod.proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelareingiustamente sofferta (principio espresso da Sez.

U, n. 31416 del 10/07/2008,Cascio, Rv. 240113 – 01 e poi ribadito, tra le altre, da Sez. 4, n. 50327 del24/10/2018, Rv. 274051 – 01; Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443 –01); essendo stato rilevato che il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod.proc. pen., improntato al favor libertatis, configura, in combinato disposto con ilcomma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen., una "riparazione in forma specifica" perl'ingiusta privazione della libertà personale che prevale rispetto allamonetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di"compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo unmeccanismo che è compatibile con l'art. 5 [OSCURATO:PERSONA], il quale opera soltanto in caso diviolazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, e che non puòessere oggetto di disapplicazione per contrasto con l'art. 6 della Carta di Nizza, inassenza di collegamento tra la materia in oggetto e il diritto dell'Unione Europea(Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282857 – 01; Sez. 3, n. 43453del 17/09/2014, Rv. 260328 – 01).5.

Va peraltro osservato che tale principio deve essere letto in combinatocon quello predetto, in forza del quale sussiste il diritto alla riparazione perl'ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata avicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena,derivi da un errore dell'autorità che emette l'ordine di esecuzione, al quale nonabbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato.In particolare, tra le pronunce che hanno fissato tale principio, può esserecitata la parte motiva di Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Rv. 287112 – 01; nellaquale è stato rilevato che, ai fini del riconoscimento della riparazione, il relativopresupposto può essere perfezionato dall’emissione di un ordine di esecuzionedeterminato da un’erronea applicazione della legge processuale (nel caso inesame, si verteva in una fattispecie di accertata illegittimità di un ordine diesecuzione emesso in violazione dell’art.656 cod.proc.pen., per erroneaapplicazione retroattiva delle modifiche introdotte rispetto all’art.656, comma 9,lett.a), cod.proc.pen.)..6.

Ritiene quindi questa Corte che, nel caso in esame, si vertaspecificamente in ipotesi di emissione di un ordine di esecuzione in violazione deldisposto della legge processuale e, per l’effetto, valutabile ai fini delriconoscimento della riparazione.Difatti, come accertato dalla stessa Corte territoriale, con provvedimentodel 9 maggio 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hadisposto lo scioglimento del cumulo delle pene in ragione dell’accertatainsussistenza del titolo sub 2); mentre, con contestuale provvedimento emesso inpari data, è stato disposto ordine di esecuzione recante lo scomputo, in riferimentoalla rimanente pena detentiva, del periodo di ventotto giorni sofferto in ragionedel precedente ordine di esecuzione, ma con applicazione della contestualesospensione dell’esecuzione medesima; atteso che la pena da espiare rientravanel limite previsto dall’art.656, comma 5, cod.proc.pen. e che il reato per il qualeera stata emessa condanna non rientrava tra quelli ostativi di cui all’art.656,comma 9, cod.proc.pen..7.

Ne consegue che il titolo in forza del quale è stata sofferta la carcerazionederivava da una violazione del combinato degli stessi commi 5 e 9 dell’art.656cod.proc.pen., in quanto – se le disposizioni processuali fossero statecorrettamente applicate – l’odierno ricorrente non avrebbe potuto essereoriginariamente ristretto, in ragione dell’obbligatorietà della sospensionedell’esecuzione imposta al pubblico ministero procedente.D’altra parte, in riferimento alle argomentazioni contenute nell’ordinanzaimpugnata, non assume rilievo il dato per il quale la definitiva sospensionedell’esecuzione della detenzione carceraria doveva intendersi conseguente al dato,solo eventuale, dell’accoglimento dell’istanza di applicazione di una delle misurealternative alla detenzione medesima.Difatti, proprio sulla base degli arresti prima citati (e, in particolare, dellesentenze n.9721/2022 e 42632/2024) deve ricavarsi il principio per cui la mancatasospensione dell’ordine di esecuzione imposta dall’art.656, comma 5,cod.proc.pen. costituisce presupposto generativo del diritto al riconoscimento dellariparazione, indipendentemente dall’esito della richiesta di applicazione di unamisura alternativa alla detenzione; e fatto salvo, proprio in ragione del citatoprincipio di fungibilità e in caso di esito negativo del relativo procedimento,l’incidenza dell’eventuale previo riconoscimento dell’indennizzo sulla misura dellapena da espiare.8.

Per l’effetto di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata conrinvio alla Corte di appello di Genova, la quale procederà alla rivalutazione delladomanda del ricorrente sulla base dei predetti principi.Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese trale parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello diGenova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti delpresente giudizio di legittimità.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Genova.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigettodel ricorso;letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da BardhokLepuri alias [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di carcerazione sofferto tra il 12/04/2023e il 09/05/2023.La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen.,ha premesso che – sulla base della prospettazione difensiva – lo stato detentivoera stato determinato dalla notifica, avvenuta il 12/04/2023, di un provvedimentoemesso il 06/05/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diMassa, attinente all’esecuzione di due sentenze irrevocabili recanti condanne allapena complessiva di anni cinque di reclusione; che, con provvedimento del09/05/2023, lo stesso Procuratore della Repubblica aveva ordinato l’immediataliberazione del Lepuri, se non detenuto per altra causa, rilevando che la secondasentenza era stata emessa nei confronti di altra persona omonima; che, pertanto,era stato chiesto il riconoscimento dell’indennizzo per i ventotto giorni di indebitadetenzione.Il giudice della riparazione ha osservato che tutte le circostanze dedotte dalricorrente erano da ritenersi comprovate sulla base della documentazione agli attie che, quindi, il periodo di detenzione suddetta dovesse ritenersi non giustificato,in quanto legato all’errore commesso in sede di esecuzione; ha, peraltro, ritenutoche, in ragione del principio di fungibilità dettato dall’art.657 cod.proc.pen., lostesso configura – in combinato con l’art.314, comma 4, cod.proc.pen. – unariparazione in forma specifica per l’ingiusta privazione della libertà personale, cheprevale sulla monetizzazione di cui allo stesso art. 314 cod.proc.pen.; ha quindiosservato che i ventotto giorni di ingiusta detenzione erano stati scomputati daquella da eseguire in relazione all’altra condanna pronunciata nei confronti delricorrente e che, d’altra parte, non era riconoscibile un importo a titolo di perditadi chances derivante dalla possibilità, del tutto eventuale, di fruire di una misuraalternativa alla detenzione in rapporto alle condanna medesima.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predettoistante, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione,nel quale ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., inrelazione all’art.657 cod.proc.pen., per manifesta illogicità della motivazione.Ha argomentato che non sarebbe stato possibile liquidare la detenzioneingiustamente sofferta attraverso il solo scomputo del periodo dalla pena effettiva,poiché il ricorrente non avrebbe mai dovuto fare ingresso in carcere, in quanto iltitolo di reato prevedeva la necessaria sospensione dell’ordine di esecuzione perla carcerazione, come poi risultante dall’ordine riemesso dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato,ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione diinammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, con sentenza n.310 del 25 luglio 1996, la CorteCostituzionale ha giudicato illegittimo l’art.314 cod.proc.pen. nella parte in cui nonprevedeva il diritto al riconoscimento all’equa riparazione anche in caso di erroneoordine di esecuzione della pena, fattispecie corrispondente a quella dedotta nelcaso di specie.Mentre la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che il diritto allariparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicendesuccessive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista unerrore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso ogravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardonell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del finedell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689 – 01; insenso conforme, tre le altre, Sez. 4 n.13543 del 30/01/2025, Rv. 287737 – 01).3. In riferimento alle argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata,va quindi osservato che la Corte territoriale ha accertato l’effettiva illegittimitàdell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato indicato sub 2) nell’ordine di esecuzione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e attinente alla pena di anni di tre di reclusione ed € 1.000,00 dimulta, irrogata per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod.pen.; ritenendo, peraltro,con un’implicita dichiarazione di carenza di interesse a ricorrere, che l’indennizzonon fosse riconoscibile in quanto il periodo sofferto in carcere per il predetto reatoera stato scomputato da quello da eseguire per il reato sub 1), indicatooriginariamente in anni due di reclusione ed € 5.167,00 di multa, per il reatoprevisto dall’art.648 cod.pen..4. La Corte territoriale ha quindi richiamato il principio, consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, in base al quale, in tema di ingiusta detenzione,mentre nella determinazione della pena da eseguire occorre tener conto (a fini discomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare, relativi ad altri fatti, inprecedenza sofferti dal condannato, compresi quelli per cui abbia già ottenuto ilriconoscimento del diritto alla riparazione, si deve, per altro verso, escludere - inforza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione -l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod.proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelareingiustamente sofferta (principio espresso da Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008,Cascio, Rv. 240113 – 01 e poi ribadito, tra le altre, da Sez. 4, n. 50327 del24/10/2018, Rv. 274051 – 01; Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443 –01); essendo stato rilevato che il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod.proc. pen., improntato al favor libertatis, configura, in combinato disposto con ilcomma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen., una "riparazione in forma specifica" perl'ingiusta privazione della libertà personale che prevale rispetto allamonetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di"compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo unmeccanismo che è compatibile con l'art. 5 [OSCURATO:PERSONA], il quale opera soltanto in caso diviolazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, e che non puòessere oggetto di disapplicazione per contrasto con l'art. 6 della Carta di Nizza, inassenza di collegamento tra la materia in oggetto e il diritto dell'Unione Europea(Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282857 – 01; Sez. 3, n. 43453del 17/09/2014, Rv. 260328 – 01).5. Va peraltro osservato che tale principio deve essere letto in combinatocon quello predetto, in forza del quale sussiste il diritto alla riparazione perl'ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata avicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena,derivi da un errore dell'autorità che emette l'ordine di esecuzione, al quale nonabbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato.In particolare, tra le pronunce che hanno fissato tale principio, può esserecitata la parte motiva di Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Rv. 287112 – 01; nellaquale è stato rilevato che, ai fini del riconoscimento della riparazione, il relativopresupposto può essere perfezionato dall’emissione di un ordine di esecuzionedeterminato da un’erronea applicazione della legge processuale (nel caso inesame, si verteva in una fattispecie di accertata illegittimità di un ordine diesecuzione emesso in violazione dell’art.656 cod.proc.pen., per erroneaapplicazione retroattiva delle modifiche introdotte rispetto all’art.656, comma 9,lett.a), cod.proc.pen.)..6. Ritiene quindi questa Corte che, nel caso in esame, si vertaspecificamente in ipotesi di emissione di un ordine di esecuzione in violazione deldisposto della legge processuale e, per l’effetto, valutabile ai fini delriconoscimento della riparazione.Difatti, come accertato dalla stessa Corte territoriale, con provvedimentodel 9 maggio 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hadisposto lo scioglimento del cumulo delle pene in ragione dell’accertatainsussistenza del titolo sub 2); mentre, con contestuale provvedimento emesso inpari data, è stato disposto ordine di esecuzione recante lo scomputo, in riferimentoalla rimanente pena detentiva, del periodo di ventotto giorni sofferto in ragionedel precedente ordine di esecuzione, ma con applicazione della contestualesospensione dell’esecuzione medesima; atteso che la pena da espiare rientravanel limite previsto dall’art.656, comma 5, cod.proc.pen. e che il reato per il qualeera stata emessa condanna non rientrava tra quelli ostativi di cui all’art.656,comma 9, cod.proc.pen..7. Ne consegue che il titolo in forza del quale è stata sofferta la carcerazionederivava da una violazione del combinato degli stessi commi 5 e 9 dell’art.656cod.proc.pen., in quanto – se le disposizioni processuali fossero statecorrettamente applicate – l’odierno ricorrente non avrebbe potuto essereoriginariamente ristretto, in ragione dell’obbligatorietà della sospensionedell’esecuzione imposta al pubblico ministero procedente.D’altra parte, in riferimento alle argomentazioni contenute nell’ordinanzaimpugnata, non assume rilievo il dato per il quale la definitiva sospensionedell’esecuzione della detenzione carceraria doveva intendersi conseguente al dato,solo eventuale, dell’accoglimento dell’istanza di applicazione di una delle misurealternative alla detenzione medesima.Difatti, proprio sulla base degli arresti prima citati (e, in particolare, dellesentenze n.9721/2022 e 42632/2024) deve ricavarsi il principio per cui la mancatasospensione dell’ordine di esecuzione imposta dall’art.656, comma 5,cod.proc.pen. costituisce presupposto generativo del diritto al riconoscimento dellariparazione, indipendentemente dall’esito della richiesta di applicazione di unamisura alternativa alla detenzione; e fatto salvo, proprio in ragione del citatoprincipio di fungibilità e in caso di esito negativo del relativo procedimento,l’incidenza dell’eventuale previo riconoscimento dell’indennizzo sulla misura dellapena da espiare.8. Per l’effetto di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata conrinvio alla Corte di appello di Genova, la quale procederà alla rivalutazione delladomanda del ricorrente sulla base dei predetti principi.Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese trale parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello diGenova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti delpresente giudizio di legittimità.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
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