CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01998/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato in appello la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., denunciando violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., infatti, l'atto di ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina — come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre 2