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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 20340/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27671/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], BELLAGAMBA Fabio, BONADIES Giovanni, BONIN Paolo, CARDILLO Giuseppe, CORETTO Francesco, [OSCURATO:PERSONA] Remo, [OSCURATO:PERSONA] Luca, DURASTANTE Carlo, FERRARI Giuseppe, GALEANO Angelo, LIZZI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Marco, MARINO Tommaso, NARCISO Eugenio, PAROLINI Flavio, PRAITANO Massimo, RISALVATO Giovanni, TETI Gabriella, TIPALDI Carlo, TORIELLO Eliana, VALLE Enrico, elettivamente domiciliati in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso lo studio degli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difend ono unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] L’AVIAZIONE CIVILE-intimato – avverso la sentenza n. 705/2017della Corte d’Appello di Milano, depositata il 16/5/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I lavoratori indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], si rivolsero al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna del l’ente al pagamento delle indennità previste dalla contrattazione collettiva per il caso di trasferimento d’ufficio in relazione allo spostamento della [OSCURATO:PERSONA] di Milanodalla vecchia sede di Milano, via Caldera, alla nuova sede collocata presso l’aeroporto di Malpensae, quindi, ad una distanza di circa 47 chilometri dalla sede precedente.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse la domanda con sentenza che venne impugnatadai lavoratori davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], che a sua volta respinse il gravame.

Contro tale sentenza i lavoratori ha nno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo .

ENA C è rimasto intimato.

La difesa dei lavoratori ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi degli artt. 37 5 e 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unic o motivo di ricorso si denuncia « violazione dell’art. 91 del CCNL del personale dell’area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come richiamato e d integrato dall’art.84 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 personale dirigente e professionale di I qualifica e d a ll’art. 16 CCNL E NAC 2002 - 2005 per il personale professionista di IIqualifica) dell’art. 49 del personale non dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come richiamato ed integrato dall’art. 34 [OSCURATO:PERSONA] 2002- 2005 per il personale non dirigente [del 14.7.1997]) nonché dell’art. 2103 c.c. e, più in generale, della nozione legale di trasferimento (art. 360, n. 3, c.p.c.)». 1.1.In sostanza, la tesi dei ricorrenti è che la disciplina contenuta nell’art. 2103 c.c. e quella della contrattazione collettiva sul «trattamento economico di trasferimento», in base alla lororatio, devono ritenersi applicabil i anche quando, come nel caso in esame,lo spostamento del luogo di lavoro avvenga, non per una scelta datoriale relativa alla dislocazione dei lavoratori tra le sue unità produttive, bensì in conseguenza de l trasferimento in altro luogo della stessa sede operativa del datore di lavoro.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’Appello di Milano hanno invece respinto le domande dei lavoratori ritenendo che, in questo caso, «non siamo di fronte a un “trasferimento d’ufficio” nel senso tecnico del termine»(così a pag. 8 della sentenza impugnata).

1.2. Non è dunque in discussione la legittimità del trasferimento (che «non è stato ritenuto illegittimo dai lavoratori», come rileva la corte d’appello nella motivazione della sentenza, a pag. 6), bensì la nozione stessa d i «trasferimento d’ufficio», cui applicare il relativo «trattamento economico» previsto dalla contrattazione collettiva.

2. Ciò posto, il ricorso è infondato.

2.1. Poiché le varie disposizioni della contrattazione collettiva non definiscono, dandola per presupposta, la nozione di «trasferimento d’ufficio » , è ragionevole ritenere – e anche parte ricorrente sembra condividere – che si faccia implicito rinvio alla medesima nozione rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2103 c.c., il quale impone « comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» per consentire il trasferimento del lavoratore «da un’unità produttiva a un’altra» (art. 2103, comma 1, ultimo periodo, c.c., nel testo rilevante ratione temporis, del resto esattamente corrispondente all’attuale comma 8 del medesimo art. 2103).

2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la nozione di «trasferimento d’ufficio» e la relativa disciplina devono essere estese anche al caso in cui un lavoratore venga trasferito all’interno d ella medesima unità produttiva, che però sia articolata in più uffici, dislocati in diversi luoghi geografici, notevolmente distanti tra loro (Cass. nn. 17246/2018; 12097/2010) .

In tal senso , vi è dunque un’apertura verso un’interpretazione non strettamente letterale della disposizione di legge laddove essa si riferisce al trasferimento «da un’unità produttiva a un’altra».

Apertura effettivamente giustificata dal l’ossequio a llo scopo della disposizione, ch e è quello di tutelare il lavoratore di fronte ai disagi e ai costi derivanti dalla scelta unilaterale del datore di lavoro di mutare il luogo fisico in cui deve essere resa l a prestazione lavorativa.

2.3. Tuttavia, l’ipotesi qui in esame è sensibilmente diversa da quella considerata nei citati precedenti ed è stata anch’essaoggetto di altre decisioni di legittimità.

Infatti, manca, nel caso di specie, la scelta del datore di lavoro di collocare i lavoratori in un luogo piuttosto che in un altro,tra quelli in cui si svolge la sua attività.

È invece lo stesso datore di lavoro che trasferisce altrove la propria sede operativa, dopo di che non residua alcuna possibile scelta discrezionale in merito al luogo in cui dislocare i propri dipendenti, i quali devono necessariamente seguire il datore di lavoroche trasferisce la sua sede.Si è correttamente statui to che, in siffatta ipotesi, lo spostamento del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione lavorativa, essendo una conseguenza inevitabile , rappresentaanzi una soluzione di favore per i dipendenti, per i quali l’unica alternativa sarebbe il licenziamentoper giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 3827/2000).

2.4. Più di recente, questa Corte ha affermato che l a disciplina del trasferimento d’ufficio contenuta n ell’art. 2103 c.c., cui si deve intendere facciano rinvio anche le disposizioni della contrattazione collettiva, si riferisce «alla scelta deldatore di lavoro di trasferire il dipendente da un posto ad un altro, non alla diversa ipotesi relativa allo spostamento in un posto di lavoro che è rimasto l’unico possibile ed a disposizione, nell’ottica della prosecuzione del rapporto nell ’ unico modo possibile» (Cass. n. 24112/2016, che ha concluso un giudizio nel quale, dato iltrasferimento della sede del datore di lavoro, venne negato a un dirigente il diritto di recesso previsto dalla contrattazione collettiva per il caso di trasferimento d’ufficio).

In definitiva, l’art. 2103 c.c., ponendo un limite legale al potere datoriale di modificare unilateralmente le modalità di esecuzione del contratto di lavoro, non può trovare applicazione in un caso in cui il datore di lavoro non esercita lo jus variandi del rapporto di lavoro – seppure per far fronte a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive – ma esercita il diritto di trasferire da un luogo a un altro la propria sede, con le inevitabili, ma indirette, ripercussioni di tale trasferimento sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

Resta poi demandato alla contrattazione collettiva di eventualmente prevedere, in modo consapevole e chiaramente desumibile dal contenuto degli accordi stipulati, strumenti di tutela per i lavoratori anche in ipotesi di trasferimento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa che non rientranonella nozione di «trasferimento d’ufficio» di cui all’art. 2103 c.c.

Ma, come si è sopra osservato, con riferimento alle norme della contrattazione collettiva di cui qui si denuncia la violazione, nulla induce a ritenere – e nemmeno la difesa dei ricorrenti ipotizza – che esse abbiano fatto riferimento a una nozione di «trasferimento d’ufficio» diversa, e più ampia, rispetto aquella delineata nell’art. 2103 c.c. 2.5.Al condivisibile orientamento espresso nei precedenti da ultimo citati si intende quindi dare ora continuità, ribadendo – ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c. , prima ipotesi – il seguente principio di diritto: «La nozione di trasferimento d’ufficio di cui all’art. 2103, comma 8, c.c. (in precedenza art. 2103, comma 1, ultimo periodo, c.c.), alla quale deve intendersi che facciano rinvio le disposizioni deicontratti collettivi che non definiscono ulteriormente tale nozione –come l’art. 91 del CCNL del personale dell’area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (richiamato dall’art. 84 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 personale dirigente e professionale di I qualifica e dall’art. 16 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 per il personale professionista di II qualifica)e l’art. 49 del personale non dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (richiamato ed integrato dall’art. 34 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 per il personale non dirigente) – , non comprende l’ipotesi in cui ildatore di lavoro trasferisca la propria sede da un luogo a un altro e, quindi, non assuma scelte discrezionali direttamente concernenti il luogo in cui fare svolgere le loro prestazioni ai lavoratori dipendenti nell’ambito della dislocazione territoriale delle proprie unità operative».3.

Non si dà luogo a provvedere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, essendo rimasto intimato l’ente datore di lavoro.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; nulla spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell a sussistenza de l presuppost o per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27671/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], BELLAGAMBA Fabio, BONADIES Giovanni, BONIN Paolo, CARDILLO Giuseppe, CORETTO Francesco, [OSCURATO:PERSONA] Remo, [OSCURATO:PERSONA] Luca, DURASTANTE Carlo, FERRARI Giuseppe, GALEANO Angelo, LIZZI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Marco, MARINO Tommaso, NARCISO Eugenio, PAROLINI Flavio, PRAITANO Massimo, RISALVATO Giovanni, TETI Gabriella, TIPALDI Carlo, TORIELLO Eliana, VALLE Enrico, elettivamente domiciliati in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso lo studio degli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difend ono unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] L’AVIAZIONE CIVILE-intimato – avverso la sentenza n. 705/2017della Corte d’Appello di Milano, depositata il 16/5/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I lavoratori indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], si rivolsero al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna del l’ente al pagamento delle indennità previste dalla contrattazione collettiva per il caso di trasferimento d’ufficio in relazione allo spostamento della [OSCURATO:PERSONA] di Milanodalla vecchia sede di Milano, via Caldera, alla nuova sede collocata presso l’aeroporto di Malpensae, quindi, ad una distanza di circa 47 chilometri dalla sede precedente. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse la domanda con sentenza che venne impugnatadai lavoratori davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], che a sua volta respinse il gravame. Contro tale sentenza i lavoratori ha nno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo . ENA C è rimasto intimato. La difesa dei lavoratori ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi degli artt. 37 5 e 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unic o motivo di ricorso si denuncia « violazione dell’art. 91 del CCNL del personale dell’area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come richiamato e d integrato dall’art.84 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 personale dirigente e professionale di I qualifica e d a ll’art. 16 CCNL E NAC 2002 - 2005 per il personale professionista di IIqualifica) dell’art. 49 del personale non dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come richiamato ed integrato dall’art. 34 [OSCURATO:PERSONA] 2002- 2005 per il personale non dirigente [del 14.7.1997]) nonché dell’art. 2103 c.c. e, più in generale, della nozione legale di trasferimento (art. 360, n. 3, c.p.c.)». 1.1.In sostanza, la tesi dei ricorrenti è che la disciplina contenuta nell’art. 2103 c.c. e quella della contrattazione collettiva sul «trattamento economico di trasferimento», in base alla lororatio, devono ritenersi applicabil i anche quando, come nel caso in esame,lo spostamento del luogo di lavoro avvenga, non per una scelta datoriale relativa alla dislocazione dei lavoratori tra le sue unità produttive, bensì in conseguenza de l trasferimento in altro luogo della stessa sede operativa del datore di lavoro.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’Appello di Milano hanno invece respinto le domande dei lavoratori ritenendo che, in questo caso, «non siamo di fronte a un “trasferimento d’ufficio” nel senso tecnico del termine»(così a pag. 8 della sentenza impugnata). 1.2. Non è dunque in discussione la legittimità del trasferimento (che «non è stato ritenuto illegittimo dai lavoratori», come rileva la corte d’appello nella motivazione della sentenza, a pag. 6), bensì la nozione stessa d i «trasferimento d’ufficio», cui applicare il relativo «trattamento economico» previsto dalla contrattazione collettiva. 2. Ciò posto, il ricorso è infondato. 2.1. Poiché le varie disposizioni della contrattazione collettiva non definiscono, dandola per presupposta, la nozione di «trasferimento d’ufficio » , è ragionevole ritenere – e anche parte ricorrente sembra condividere – che si faccia implicito rinvio alla medesima nozione rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2103 c.c., il quale impone « comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» per consentire il trasferimento del lavoratore «da un’unità produttiva a un’altra» (art. 2103, comma 1, ultimo periodo, c.c., nel testo rilevante ratione temporis, del resto esattamente corrispondente all’attuale comma 8 del medesimo art. 2103). 2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la nozione di «trasferimento d’ufficio» e la relativa disciplina devono essere estese anche al caso in cui un lavoratore venga trasferito all’interno d ella medesima unità produttiva, che però sia articolata in più uffici, dislocati in diversi luoghi geografici, notevolmente distanti tra loro (Cass. nn. 17246/2018; 12097/2010) . In tal senso , vi è dunque un’apertura verso un’interpretazione non strettamente letterale della disposizione di legge laddove essa si riferisce al trasferimento «da un’unità produttiva a un’altra». Apertura effettivamente giustificata dal l’ossequio a llo scopo della disposizione, ch e è quello di tutelare il lavoratore di fronte ai disagi e ai costi derivanti dalla scelta unilaterale del datore di lavoro di mutare il luogo fisico in cui deve essere resa l a prestazione lavorativa. 2.3. Tuttavia, l’ipotesi qui in esame è sensibilmente diversa da quella considerata nei citati precedenti ed è stata anch’essaoggetto di altre decisioni di legittimità. Infatti, manca, nel caso di specie, la scelta del datore di lavoro di collocare i lavoratori in un luogo piuttosto che in un altro,tra quelli in cui si svolge la sua attività. È invece lo stesso datore di lavoro che trasferisce altrove la propria sede operativa, dopo di che non residua alcuna possibile scelta discrezionale in merito al luogo in cui dislocare i propri dipendenti, i quali devono necessariamente seguire il datore di lavoroche trasferisce la sua sede.Si è correttamente statui to che, in siffatta ipotesi, lo spostamento del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione lavorativa, essendo una conseguenza inevitabile , rappresentaanzi una soluzione di favore per i dipendenti, per i quali l’unica alternativa sarebbe il licenziamentoper giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 3827/2000). 2.4. Più di recente, questa Corte ha affermato che l a disciplina del trasferimento d’ufficio contenuta n ell’art. 2103 c.c., cui si deve intendere facciano rinvio anche le disposizioni della contrattazione collettiva, si riferisce «alla scelta deldatore di lavoro di trasferire il dipendente da un posto ad un altro, non alla diversa ipotesi relativa allo spostamento in un posto di lavoro che è rimasto l’unico possibile ed a disposizione, nell’ottica della prosecuzione del rapporto nell ’ unico modo possibile» (Cass. n. 24112/2016, che ha concluso un giudizio nel quale, dato iltrasferimento della sede del datore di lavoro, venne negato a un dirigente il diritto di recesso previsto dalla contrattazione collettiva per il caso di trasferimento d’ufficio). In definitiva, l’art. 2103 c.c., ponendo un limite legale al potere datoriale di modificare unilateralmente le modalità di esecuzione del contratto di lavoro, non può trovare applicazione in un caso in cui il datore di lavoro non esercita lo jus variandi del rapporto di lavoro – seppure per far fronte a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive – ma esercita il diritto di trasferire da un luogo a un altro la propria sede, con le inevitabili, ma indirette, ripercussioni di tale trasferimento sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Resta poi demandato alla contrattazione collettiva di eventualmente prevedere, in modo consapevole e chiaramente desumibile dal contenuto degli accordi stipulati, strumenti di tutela per i lavoratori anche in ipotesi di trasferimento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa che non rientranonella nozione di «trasferimento d’ufficio» di cui all’art. 2103 c.c. Ma, come si è sopra osservato, con riferimento alle norme della contrattazione collettiva di cui qui si denuncia la violazione, nulla induce a ritenere – e nemmeno la difesa dei ricorrenti ipotizza – che esse abbiano fatto riferimento a una nozione di «trasferimento d’ufficio» diversa, e più ampia, rispetto aquella delineata nell’art. 2103 c.c. 2.5.Al condivisibile orientamento espresso nei precedenti da ultimo citati si intende quindi dare ora continuità, ribadendo – ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c. , prima ipotesi – il seguente principio di diritto: «La nozione di trasferimento d’ufficio di cui all’art. 2103, comma 8, c.c. (in precedenza art. 2103, comma 1, ultimo periodo, c.c.), alla quale deve intendersi che facciano rinvio le disposizioni deicontratti collettivi che non definiscono ulteriormente tale nozione –come l’art. 91 del CCNL del personale dell’area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (richiamato dall’art. 84 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 personale dirigente e professionale di I qualifica e dall’art. 16 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 per il personale professionista di II qualifica)e l’art. 49 del personale non dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (richiamato ed integrato dall’art. 34 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 per il personale non dirigente) – , non comprende l’ipotesi in cui ildatore di lavoro trasferisca la propria sede da un luogo a un altro e, quindi, non assuma scelte discrezionali direttamente concernenti il luogo in cui fare svolgere le loro prestazioni ai lavoratori dipendenti nell’ambito della dislocazione territoriale delle proprie unità operative».3. Non si dà luogo a provvedere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, essendo rimasto intimato l’ente datore di lavoro. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; nulla spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell a sussistenza de l presuppost o per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo d
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