CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in composizione monocratica in data 28 maggio 2019, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, per avere violato la prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale c.d. semplice relativa al non allontanarsi dal comune di residenza o di dimora abituale senza preventiva, formale, comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza preposta al controllo, ed essersi quindi fatto sorprendere dalle forze dell'ordine in un diverso comune, e, tenuto conto della riduzione di pena per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi tre di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 8 e 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, e vizio di motivazione. Rileva la difesa che, come già dedotto con l'appello, Rasconà non aveva alcun obbligo di non spostarsi in altro comune, essendogli stata applicata misura di prevenzione senza obbligo di soggiorno o dimora, tant'è che i provvedimenti del Tribunale di Messina, Sezione misure di prevenzione, in merito alle richieste di Rasconà di essere autorizzato agli spostamenti in altro comune, dichiaravano il non luogo a provvedere; e che il suddetto non aveva alcun obbligo di comunicare all'Autorità di controllo eventuali spostamenti dal comune di dimora a comuni limitrofi. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.Come evidenziato dal Giudice di primo grado, il Tribunale di Messina, con decreto del 3 luglio 2015, notificato il 20 agosto 2015, con decorrenza dal 3 dicembre 2017, applicava all'imputato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice di P.S. per la durata di anni tre, tra le cui prescrizioni vi era quella "di non allontanarsi dal comune di residenza o di dimora abituale, senza preventiva formale comunicazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA]". Il comma 4 dell'art. 8 d. Igs. 6 settembre 2011, n,159 prevede che, nel caso in cui la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - non necessariamente con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, cui si riferisce in modo specifico il comma 6 dello stesso articolo - il tribunale prescrive "di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza". La Corte di appello di Messina, a fronte del rilevo difensivo, di cui all'atto di appello, secondo cui non sussisterebbe il reato contestato per non essere l'imputato sottoposto al regime della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, rileva che: - la circostanza che l'imputato fosse sottoposto alla c.d. sorveglianza "semplice", senza obbligo di soggiorno, non implica una assoluta libertà di movimento del sottoposto, che, essendosi recato fuori comune, doveva notiziare l'autorità di P.S. ai sensi dell'art. 8 del d. legs. n. 159 del 2011; - peraltro non è stato dedotto che trattavasi di spostamento abituale per lavoro, già noto alle Forze di polizia, con la conseguenza di una prassi tollerata o una forma implicita di conoscenza; - proprio la conoscenza abituale dei luoghi esclude l'errore incolpevole da parte del sottoposto. Tale struttura giustificativa della decisione appare coerente e puntuale nei suoi essenziali passaggi argomentativi, mentre le doglianze difensive sono generiche (non autosufficienti) e aspecifiche, limitandosi a ripetere quanto già dedotto in appello senza confrontarsi con gli argomenti congrui e logici del provvedimento in verifica. Oltre che manifestamente infondate. Invero, la condotta descritta realizza la contravvenzione contestata come da univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la finalità delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 3, del suddetto decreto legislativo è quella di consentire la realizzazione della misura di prevenzione assicurando l'effettività della sorveglianza; di conseguenza l'obbligo del preventivo preavviso alla locale autorità di polizia, che incombe sulla persona sottoposta alla misura di sorveglianza di pubblica sicurezza, concerne non solo il tramutamento della dimora nello stesso comune o il suo trasferimento in altro, ma anche il temporaneo allontanamento dalla dimora medesima (si veda per tutte Sez. 1, n. 34134 del 15/07/2014, Bonanno, Rv. 260798). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa