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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 34858/2026

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verso la sentenza del 10/02/2026 della Corte d’appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 10/02/2026, la Corte d’appello di Genova, aderendoall’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza del 20/02/2025 del G.u.p. del Tribunale di Savona, ritenuta lacontinuazione tra i reati di cui al procedimento sub iudice e i reati già giudicati conla sentenza del 30/05/2025 del G.u.p. del Tribunale di Torino, divenutairrevocabile il 16/10/2025, e ritenuto più grave il reato di cui al capo 2) diquest’ultima sentenza, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] l’aumento di pena di quattromesi di reclusione ed € 600,00 di multa a titolo di continuazione per i reati di cuial procedimento sub iudice e, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato,rideterminava in cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed € 2.400,00di multa la pena complessivamente irrogata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cuialle due menzionate sentenze.2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Genova,ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale«riserva i motivi al difensore».3.

Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato propostopersonalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc.pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione,essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sial’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso – come èavvenuto nel caso di specie –, sia la sottoscrizione del difensore “peraccettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la qualenon attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair,Rv. 274636-01).Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopol’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art.1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorsodeve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.4.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza del 10/02/2026 della Corte d’appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 10/02/2026, la Corte d’appello di Genova, aderendoall’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza del 20/02/2025 del G.u.p. del Tribunale di Savona, ritenuta lacontinuazione tra i reati di cui al procedimento sub iudice e i reati già giudicati conla sentenza del 30/05/2025 del G.u.p. del Tribunale di Torino, divenutairrevocabile il 16/10/2025, e ritenuto più grave il reato di cui al capo 2) diquest’ultima sentenza, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] l’aumento di pena di quattromesi di reclusione ed € 600,00 di multa a titolo di continuazione per i reati di cuial procedimento sub iudice e, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato,rideterminava in cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed € 2.400,00di multa la pena complessivamente irrogata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cuialle due menzionate sentenze.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Genova,ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale«riserva i motivi al difensore».3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato propostopersonalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc.pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione,essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sial’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso – come èavvenuto nel caso di specie –, sia la sottoscrizione del difensore “peraccettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la qualenon attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair,Rv. 274636-01).Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopol’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art.1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorsodeve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.4. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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