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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 20702/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità) non è consentito in questa sede perché ripetitivo di tesi già esposte nei gradi precedenti ed adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello, che ha fornito una risposta corretta con puntuale richiamo di giurisprudenza (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pur evidenziando un sussistente errore nel ragionamento della Corte d'appello (che ha sbagliato nel ritener non applicata la attenuante del fatto di particolare tenuità, formulata, in realtà fin dall'imputazione), è dedotto in carenza di interesse poiché, pur negando la motivazione (seppure erroneamente) la sussistenza dell'ipotesi lieve, ciò non di meno il trattamento sanzionatorio risulta già commisurato ai limiti edittali per esso previsti (v. sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità) non è consentito in questa sede perché ripetitivo di tesi già esposte nei gradi precedenti ed adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello, che ha fornito una risposta corretta con puntuale richiamo di giurisprudenza (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pur evidenziando un sussistente errore nel ragionamento della Corte d'appello (che ha sbagliato nel ritener non applicata la attenuante del fatto di particolare tenuità, formulata, in realtà fin dall'imputazione), è dedotto in carenza di interesse poiché, pur negando la motivazione (seppure erroneamente) la sussistenza dell'ipotesi lieve, ciò non di meno il trattamento sanzionatorio risulta già commisurato ai limiti edittali per esso previsti (v. sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20702/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris