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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 agosto 1950

Cassazione n. 35166/2026

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da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; --uutzeJle udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso del Procuratore generale e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23/09/2016, la Corte di ra-ppello cf. assise di Napoli confermava, per quanto di interesse nella presente sede, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 04/12/2014, che, all'esito del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo, in relazione al delitto di concorso in omicidio premeditato ed aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 1 cod. pen., di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uccisi con numerosi colpi di mitraglietta e di pistola il 28/10/2004, nonché dei connessi reati relativi alle armi (capi C e D); nonché, il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il concorso nel tentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati relativi alle armi, commessi nel mese di settembre 2004 (capi A e B).

2. Investita del ricorso proposto dagli imputati, la Prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 18718 del 04 dicembre 2017, ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte territoriale, ritenendola affetta da plurime lacune motivazionali.

In particolare, la sentenza d'appello è stata giudicata sorretta da una motivazione apparente e semplificatoria rispetto a un quadro probatorio complesso, poiché non aveva risposto in modo puntuale ai motivi di gravame, aveva valorizzato in via cumulativa dichiarazioni collaborative tra loro divergenti senza scioglierne i contrasti e non aveva chiarito i nodi decisivi relativi all'individuazione dei soggetti che avevano deliberato l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui tale decisione era stata assunta e alle ragioni che l'avevano determinata. [OSCURATO:PERSONA] la valutazione della Corte erano, in specie, rimasti privi di adeguata risposta il contrasto sul movente, l'epoca e il numero dei viaggi in Spagna di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo effettivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la reale consistenza delle chiamate in correità a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Da tali carenze è derivata la violazione dell'obbligo del giudice d'appello di confrontarsi criticamente con le censure difensive e con le prospettazioni alternative emergenti dagli atti.

3. La Corte d'assise d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai succitati reati.

4. A seguito del ricorso proposto dagli imputati, la Quinta sezione di questa Corte, con sentenza n. 19199 del 15/02/2024, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte territoriale il 14 dicembre 2021, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli. 2La sentenza rescindente ha ritenuto che il giudice del rinvio non avesse effettivamente colmato le lacune motivazionali già evidenziate dalla precedente pronuncia di annullamento, essendosi limitato a riprodurre una sintesi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e a valorizzarne in termini assertivi la convergenza sul nucleo essenziale del racconto, senza procedere a una valutazione critica dei diversi apporti narrativi né spiegare come potessero conciliarsi le relative aporie.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che fossero rimasti privi di adeguata risposta i profili, già segnalati dalla Prima sezione, concernenti il movente dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], l'individuazione dei soggetti che lo avevano deliberato e il momento in cui tale decisione era stata assunta, l'epoca e il numero dei viaggi in Spagna di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di quest'ultimo quale portavoce di [OSCURATO:PERSONA], la posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la tenuta dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di qualsiasi approfondimento sugli sviluppi istruttori sopravvenuti, tra cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], concludendo che la motivazione era rimasta disallineata dalle indicazioni della sentenza rescindente e che, pertanto, si imponeva un nuovo annullamento con rinvio.

5. Il provvedimento oggi impugnato, emesso dalla Corte d'assise d'appello di Napoli il 27/11/2025, all'esito del secondo giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, pronunciando l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti, per non aver commesso il fatto.

I giudici di secondo grado sono pervenuti a un esito liberatorio per gli imputati, evidenziando, in sintesi, che, anche alla luce di quanto sancito da questa Corte d legittimità nelle sentenze rescindenti, non era valorizzabile alcun elemento ulteriore a sostegno dell'ipotesi accusatoria, dovendosi prendere atto dell'inadeguatezza degli elementi emersi a carico degli imputati.

Per quanto concerne specificamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato attribuito il ruolo di mandante dapprima del tentato omicidio e poi dell'omicidio consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte napoletana ha preliminarmente valorizzato il dato costituito dalla sentenza definitiva, con la quale, in data 18 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratelli di [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti, in separato giudizio, erano stati contestati i medesimi reati e ai quali era stato attribuito il medesimo ruolo decisionale oggi ascritto a quest'ultimo -, erano stati assolti per non aver commesso il fatto.

Nella sentenza impugnata, la Corte riportava testualmente la motivazione posta a fondamento dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando conclusivamente come si fosse formato un giudicato assolutorio nei confronti di imputati ai quali era addebitato esattamente lo stesso ruolo ipotizzato, in questa sede, nei 3confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Osservava, quindi, che a carico di quest'ultimo non vi era alcun elemento diverso da quelli già definitivamente giudicati insufficienti a ravvisare la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale era contestato il concorso morale nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato che la medesima sentenza definitiva di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva già delineato, per [OSCURATO:PERSONA], un ruolo diverso, poiché questi, in due distinti incontri con altri affiliati organizzatori della scissione dal clan [OSCURATO:PERSONA], posto di fronte alla decisione di eliminare [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dapprima preso tempo per acquisire il consenso del padre e degli zii e avrebbe poi comunicato tale assenso.

La Corte ha j tuttavia, evidenziato la mancanza di certezze circa l'effettivo verificarsi dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e il padre [OSCURATO:PERSONA] e gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, nonché circa l'esito di tali incontri, come già motivato nella sentenza di assoluzione degli zii; proprio tale mancanza di certezza, secondo la sentenza impugnata, si riverberava sulla posizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], del quale non era sicuro che avesse condiviso o caldeggiato la decisione omicidiaria mirando a ottenere l'avallo del padre e degli zii.

Benché più collaboratori avessero affermato che egli aveva comunicato l'avvenuto assenso, restava la circostanza che la partecipazione degli [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concretizzarsi nella fase esecutiva attraverso l'intervento di due killer, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], designati proprio da [OSCURATO:PERSONA], i quali, tuttavia, non si erano mai presentati e non avevano pacificamente svolto alcun compito o funzione, tanto che l'esecuzione materiale era poi avvenuta secondo modalità diverse, senza alcuna partecipazione di esponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha concluso, pertanto, che l'ambiguità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] determinava un dubbio ragionevole e insuperabile circa l'effettiva esistenza di una sua volontà di concorrere nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]: egli aveva preso tempo con il pretesto di dover consultare i congiunti detenuti, mentre non era stato chiarito se e come tale consultazione fosse avvenuta, atteso che sul punto tutti i collaboratori erano rimasti generici; infine, aveva lasciato credere ai sodali che il suo gruppo familiare concordasse sulla decisione e si impegnasse a partecipare materialmente, senza però che tale partecipazione avesse mai avuto neppure un inizio di attuazione.

Il punto rimasto irrisolto, secondo la Corte, era proprio quello della partecipazione dell'organizzazione facente capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio [OSCURATO:PERSONA], certamente compiuto da altri gruppi scissionisti: la mancata presenza, tra gli esecutori materiali, di qualsiasi esponente del gruppo [OSCURATO:PERSONA] rendeva non significativa la qualità di capi del medesimo gruppo rivestita dagli odierni imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato che le incongruenze ravvisate dalla prima sentenza rescindente non erano state superate da 4alcuna diversa argomentazione, dal momento che rimanevano incerte le epoche dei viaggi in Spagna dell'imputato ed era parimenti incerto se egli, in tali occasioni o in altre, si fosse mai occupato del piano riguardante [OSCURATO:PERSONA], ovvero si fosse limitato a trasmettere ai capi clan che vi si trovavano il consenso del fratello [OSCURATO:PERSONA] alla rottura con i [OSCURATO:PERSONA].

Non erano emersi, inoltre, elementi indicativi di una sua partecipazione all'esecuzione materiale dell'omicidio.

6. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, formulando un unico, articolato motivo con il quale denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte territoriale, pur avendo preso le mosse da un giudizio di piena attendibilità di tutti i collaboratori di giustizia, è poi giunta a conclusioni manifestamente illogiche e contraddittorie.

In particolare — ed è questo, per il Procuratore ricorrente, il principale vizio che inficia l'intera sentenza — la Corte non ha adeguatamente delineato il ruolo che i numerosi collaboratori di giustizia escussi rivestivano all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] e delle fazioni di rispettiva appartenenza, né, conseguentemente, il grado di conoscenza che ciascuno di essi poteva avere delle dinamiche del sodalizio mafioso; ha, inoltre, omesso la valutazione delle numerose sentenze definitive concernenti gli appartenenti al medesimo clan.

La descrizione del ruolo rivestito è, infatti, secondo il ricorrente, determinante per accertare il grado di attendibilità — e la presenza di riscontri individualizzanti — dei vari collaboratori di giustizia: mentre [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo preminente, tutti gli altri erano gregari, con funzioni essenzialmente esecutive e operative, ma non decisionali: costoro hanno quindi riferito delle loro effettive conoscenze, dirette o de relato, ma le loro propalazioni non potevano estendersi anche alle fasi decisionali.

La sentenza impugnata è poi del tutto carente di motivazione in relazione alla posizione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], killer del clan, e cugino di [OSCURATO:PERSONA].

Il collaboratore ha riferito della scissione maturata all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA], guidata da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello, precisando di essersi incontrato con [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

A tale incontro presero parte lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in quella sede [OSCURATO:PERSONA] espose il progetto di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mise a disposizione due propri killer, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] colloca l'incontro nell'aprile 2004, collegandolo cronologicamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e tali dichiarazioni costituiscono un rilevante riscontro alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il mandato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] fu conferito proprio dopo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA]. ••••• 5Rosario [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre riferito di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a un'udienza relativa a un processo pendente nei confronti del clan [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che, nella stessa cella di [OSCURATO:PERSONA], erano presenti i tre fratelli [OSCURATO:PERSONA], tra cui [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento alla presenza, in udienza, di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] abbia indicato [OSCURATO:PERSONA], non assume portata significativa, trattandosi di una divergenza marginale, inidonea a incidere sul nucleo essenziale del racconto e sulla sua valenza di riscontro.

La Corte non ha poi considerato che la corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorso morale, è stata riferita da [OSCURATO:PERSONA] de relato da [OSCURATO:PERSONA], e che tale dato avrebbe dovuto essere valutato nel quadro complessivo delle convergenze dichiarative già evidenziate.

Parimenti carente è la motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovano, infatti, pieno riscontro in quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale era detenuto insieme allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e ai tre [OSCURATO:PERSONA].

La credibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] si ricava proprio dall'incrocio delle sue affermazioni con quelle di [OSCURATO:PERSONA], purché sia applicata la metodologia sopra richiamata, fondata sulla verifica del grado di conoscenza di ciascun collaboratore di giustizia.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, all'interno della cella, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] decidevano la strategia da adottare per punire [OSCURATO:PERSONA], e cioè l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], essi si posizionarono in modo da escludere dall'ascolto [OSCURATO:PERSONA], altro detenuto cognato di [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo riferiva, inoltre, dell'astio personale nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di avere ucciso un suo sodale; sul punto, il narrato risulta conforme a quello di [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriori riscontri si rinvengono nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che anche [OSCURATO:PERSONA] partecipò alla strategia omicidiaria. [OSCURATO:PERSONA] prese parte direttamente alla fase esecutiva del duplice omicidio e ai tentativi di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del settembre 2004; le sue dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Conclusivamente, univoci sono gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], come si ricava dalle sentenze in atti relative al duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Individualizzanti sono, in particolare, le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo copriva la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e fece da tramite, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per un incontro tra i primi due, cui partecipò anche [OSCURATO:PERSONA].

In quella sede [OSCURATO:PERSONA] fornì supporto per portare a compimento la strategia degli scissionisti, segnatamente in relazione al programmato omicidio [OSCURATO:PERSONA].

È evidente che tale messa a disposizione intervenne dopo il mandato proveniente dai detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali [OSCURATO:PERSONA] 6e [OSCURATO:PERSONA] erano portavoce.

La circostanza che gli uomini di [OSCURATO:PERSONA] non abbiano fornito supporto materiale alla fase esecutiva è irrilevante, tenuto conto del fatto che i tentativi di portare a termine l'azione omicidiaria furono molteplici, con conseguenti repentini scambi di uomini e mezzi.

Occorre poi evidenziare che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi strategico per le finalità della consorteria camorristica.

L'intero compendio probatorio converge, dunque, sulla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

7. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Occorre premettere che il controllo demandato alla Corte di cassazione sul vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, né la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con altra ritenuta maggiormente persuasiva dalla parte ricorrente.

Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della esistenza di una motivazione effettiva, non apparente, non contraddittoria e non manifestamente illogica, secondo un controllo che deve arrestarsi dinanzi a una ricostruzione del fatto comunque compatibile con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Si è, in particolare, costantemente affermato che il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non ricorre quando la censura si risolva nella mera prospettazione di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile, ma solo se il percorso giustificativo seguito dal giudice sia riconoscibile, coerente e non manifestamente illogico.

In questa prospettiva, le incongruenze argomentative minime o l'omessa valorizzazione di singoli dati, isolatamente considerati, non determinano l'annullamento della sentenza se tali dati non siano muniti di un chiaro carattere di decisività, giacché «non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988- 01). 7Tali principi assumono specifico rilievo quando, come nel caso in esame, il ricorso della parte pubblica censuri una sentenza assolutoria pronunciata all'esito del giudizio di rinvio.

Anche in tale ipotesi il ricorso del Procuratore generale resta soggetto ai requisiti di specificità e decisività propri dell'impugnazione di legittimità: esso deve individuare le precise aporie logiche del ragionamento decisorio, emergenti dal testo del provvedimento impugnato o dagli atti specificamente indicati nei limiti consentiti, e non può limitarsi a contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa ricomposizione del medesimo materiale probatorio.

3. Tanto premesso, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile, perché, sotto l'apparente deduzione dei vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sollecita una rinnovata lettura del compendio dichiarativo e contrappone alla ricostruzione assolutoria operata dal giudice del rinvio una diversa valutazione degli stessi elementi di prova, senza individuare reali fratture logiche del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale.

Il dato qualificante dell'impugnazione è, infatti, costituito dalla riproposizione di una lettura accusatoria del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, con particolare riferimento al ruolo dei collaboratori di giustizia, alla loro collocazione all'interno delle diverse articolazioni del clan e alla pretesa incidenza di tale ruolo sul grado di conoscenza delle dinamiche decisionali.

La censura, tuttavia, resta formulata in termini generali: il ricorrente afferma che i collaboratori, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], erano meri gregari e che, pertanto, le loro dichiarazioni non avrebbero potuto attingere la fase deliberativa dell'omicidio, ma non indica, con la necessaria specificità, quali puntuali passaggi della motivazione assolutoria sarebbero viziati da manifesta illogicità, né spiega perché la diversa collocazione dei dichiaranti avrebbe imposto un esito decisorio diverso rispetto a quello raggiunto dalla Corte d'assise d'appello.

Resta, dunque, un rilievo assertivo, non sviluppato nelle sue necessarie implicazioni critiche: non viene chiarito perché il ruolo esecutivo o gregario dei singoli collaboratori avrebbe inciso sulla portata delle specifiche dichiarazioni rese, né vengono individuate le dichiarazioni rispetto alle quali tale dato avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione.

In tal modo, il ricorso non si confronta con il nucleo della motivazione impugnata, che non ha escluso in astratto l'attendibilità dei collaboratori, ma ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati, il grado di convergenza individualizzante dei rispettivi apporti dichiarativi sui passaggi decisivi già indicati dalle precedenti sentenze rescindenti.

È significativo, in questa prospettiva, che entrambe le sentenze rescindenti abbiano individuato non meri profili marginali, ma il nucleo problematico dell'intera 8regiudicanda: non era sufficiente accertare che l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] si collocasse nel contesto della scissione dal clan [OSCURATO:PERSONA], occorrendo invece stabilire, con valutazione individualizzante, se e in quale misura ciascuno degli odierni imputati avesse concorso nella deliberazione o nella esecuzione di quello specifico omicidio.

Il ricorso del Procuratore generale, invece, tende nuovamente a ricomporre il quadro attraverso una lettura globale e cumulativa delle dichiarazioni collaborative, senza spiegare perché le dissonanze già segnalate da questa Corte nelle due sentenze rescindenti sarebbero state superate in modo manifestamente illogico dalla sentenza impugnata.

Sotto altro profilo, l'impugnazione si espone a un ulteriore rilievo di aspecificità, poiché la ricostruzione proposta dal Procuratore generale risulta selettiva e, in più punti, omissiva: essa valorizza i segmenti dichiarativi compatibili con l'ipotesi accusatoria, ma non si confronta con i dati contrari o problematici che le sentenze rescindenti avevano indicato come decisivi.

Ne deriva che la censura non aggredisce realmente il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma ne propone una sostituzione mediante una diversa composizione del materiale probatorio, senza dimostrare che i passaggi valorizzati dal giudice del rinvio siano incompatibili con le risultanze processuali o affetti da manifesta illogicità.

4. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la doglianza del Procuratore generale non supera la soglia della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. e si risolve nella valorizzazione alternativa di elementi già considerati dalla sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha posto a fondamento dell'assoluzione un percorso argomentativo coerente, muovendo dal dato costituito dal giudicato assolutorio formatosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati ai quali era stato attribuito il medesimo ruolo decisionale assegnato a [OSCURATO:PERSONA], e rilevando che, nei confronti di quest'ultimo, non erano emersi elementi ulteriori, diversi e più pregnanti rispetto a quelli già ritenuti insufficienti in relazione ai fratelli.

Il ricorso non dimostra l'illogicità manifesta di tale passaggio.

Esso insiste, piuttosto, sulla necessità di valorizzare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non si misura con il dato, già posto in evidenza dalle sentenze rescindenti e fatto proprio dal giudice del rinvio, secondo cui le dichiarazioni accusatorie non si saldano tra loro in modo univoco sul punto realmente decisivo: chi avesse deliberato l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], quando tale decisione fosse stata assunta e se [OSCURATO:PERSONA] vi avesse consapevolmente aderito.

In particolare, la prima sentenza rescindente aveva rimarcato che, nella lettura integrale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le figure di [OSCURATO:PERSONA] e, ancor più, 9di [OSCURATO:PERSONA] risultavano evanescenti rispetto alla concreta individuazione dell'obiettivo omicidiario, mentre era assente la descrizione del mandato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere conferito nel corso dell'udienza.

Aveva, inoltre, evidenziato che la prospettata adesione di [OSCURATO:PERSONA] risultava riferita da [OSCURATO:PERSONA] de relato, senza indicazione della fonte, e comunque in termini tali da non chiarire se il consenso fosse stato realmente appreso o soltanto desunto dal collaboratore dal complessivo quadro criminale in movimento.

La questione non è, dunque, quella della astratta credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], né della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] fosse inserito in un contesto di contrapposizione criminale con il gruppo [OSCURATO:PERSONA], ma quella, diversa e decisiva, della tenuta del riscontro esterno alla chiamata in correità.

Su tale piano, la sentenza impugnata ha fatto applicazione non irragionevole delle indicazioni provenienti dalle decisioni rescindenti: la prima aveva segnalato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di comprendere se l'adesione degli [OSCURATO:PERSONA] riguardasse la scissione o lo specifico progetto omicidiario; la seconda aveva ribadito che la mera convergenza sul nucleo essenziale del racconto non era sufficiente quando restavano irrisolti i nodi del movente, del tempo della decisione e dei soggetti che quella decisione avevano effettivamente assunto.

La sentenza impugnata, nel richiamare diffusamente la motivazione della decisione assolutoria relativa ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha eluso tali criticità, ma le ha assunte quale premessa del proprio ragionamento, rilevando l'assenza di riscontri individualizzanti idonei a trasformare la chiamata di [OSCURATO:PERSONA] in prova oltre ogni ragionevole dubbio.

La tecnica del richiamo, nella specie, non integra motivazione apparente, poiché il rinvio è puntuale, riguarda una pronuncia irrevocabile concernente posizioni strettamente sovrapponibili e consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice del rinvio.

Va aggiunto che la doglianza di omessa valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non considera il contenuto effettivo della sentenza impugnata.

Quest'ultima, attraverso il richiamo esteso alla decisione irrevocabile relativa ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha preso in esame anche tale apporto dichiarativo e lo ha valutato nel quadro delle convergenze e delle dissonanze già segnalate dalle sentenze rescindenti.

Il ricorso, dunque, non si confronta con una effettiva omissione motivazionale, ma censura l'esito della valutazione compiuta, pretendendo che a [OSCURATO:PERSONA] sia attribuita la valenza dimostrativa auspicata dall'accusa.

Né il ricorrente indica quali specifici elementi, sopravvenuti o non valutati, avrebbero imposto una diversa conclusione.

Il riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non è decisivo, perché il ricorso si limita a valorizzarne il contenuto in senso confermativo dell'ipotesi accusatoria, senza 1 0confrontarsi con il rilievo, valorizzato dalla sentenza impugnata, dell'assenza di un autonomo riscontro individualizzante riferibile al ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal costituire univoco riscontro al narrato di [OSCURATO:PERSONA], sono state ritenute non concludenti in ragione della diversa genesi della decisione omicidiaria da esse prospettata, indicata come maturata all'insaputa dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Nella medesima prospettiva, il ricorso trascura il rilievo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già richiamate dalla sentenza rescindente quale elemento dissonante rispetto alla tesi della partecipazione degli [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA].

Il dato non è secondario, poiché conferma che il problema non era quello di censire tutte le dichiarazioni favorevoli all'accusa, ma di verificare se esse fossero idonee a neutralizzare gli apporti di segno contrario e a fornire un riscontro individualizzante alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata ha dato risposta negativa a tale quesito con motivazione non apparente né manifestamente illogica; il ricorso, al contrario, non spiega perché quel dato contrario sarebbe irrilevante o logicamente recessivo.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ricorso ne valorizza il riferimento all'astio di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e alla presenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] nel contesto carcerario, ma non supera il rilievo decisivo già evidenziato dalle sentenze rescindenti: [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte territoriale, prospettava una genesi della decisione omicidiaria non coincidente con quella narrata da [OSCURATO:PERSONA], sicché il suo apporto non poteva essere assunto come riscontro lineare e individualizzante della chiamata di quest'ultimo.

Anche sotto tale profilo, il ricorso isola il segmento favorevole alla tesi accusatoria e omette di misurarsi con la ragione per la quale il giudice del rinvio ne ha escluso la decisività.

Il motivo di ricorso, del resto, non supera la ragione posta a base dell'assoluzione: la Corte territoriale ha ritenuto che le ulteriori dichiarazioni valorizzate dall'accusa non eliminassero la frattura logica tra la prova della partecipazione al generale progetto scissionista e la prova del concorso morale nel duplice omicidio.

A fronte di tale distinzione, coerente con il perimetro tracciato dalle sentenze di annullamento, il Procuratore generale non deduce un travisamento decisivo né indica un dato probatorio che, se correttamente considerato, avrebbe reso manifestamente illogica la conclusione assolutoria, ma si limita a proporre una diversa saldatura dei medesimi elementi dichiarativi.

Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorso non sviluppa una autonoma e compiuta censura con riguardo al tentato omicidio contestato al solo [OSCURATO:PERSONA].

Anche in relazione a tale capo, infatti, l'impugnazione resta ancorata alla prospettazione generale del ruolo di mandante attribuito all'imputato e alla complessiva partecipazione degli [OSCURATO:PERSONA] alla strategia scissionista, senza individuare specificipassaggi motivazionali della sentenza assolutoria concernenti il tentativo che sarebbero affetti da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.

Ne consegue che, anche sotto tale profilo, difetta la necessaria specificità della doglianza.

5. Le medesime considerazioni valgono, con gli adattamenti imposti dalla peculiarità della posizione, per [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, sul punto, si limita a richiamare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso parte alla strategia omicidiaria, avrebbe comunicato l'assenso del gruppo familiare e avrebbe messo a disposizione uomini per l'esecuzione del delitto.

La doglianza, tuttavia, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha negato in assoluto l'esistenza di contatti di [OSCURATO:PERSONA] con gli altri esponenti del gruppo scissionista, ma ha ritenuto non superato il dubbio sulla effettiva portata concorsuale della sua condotta e, soprattutto, sulla concreta partecipazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla deliberazione e alla fase esecutiva dell'omicidio.

La conclusione è tanto più imposta se si considera che proprio la prima sentenza rescindente aveva indicato, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], plurimi profili rimasti non risolti: il possibile travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto riferimento al "nipote" di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ne è il figlio; la mancata chiarificazione del rapporto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], la cui fonte conoscitiva era proprio [OSCURATO:PERSONA]; il significato della mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, nonostante la loro indicata designazione; la dipendenza operativa di taluni dichiaranti da altri soggetti del gruppo.

Il ricorso del Procuratore generale non si misura specificamente con tali snodi, ma li supera attraverso l'affermazione della complessiva convergenza accusatoria, che costituisce proprio il metodo valutativo già censurato dalle decisioni rescindenti quando non accompagnato da un effettivo vaglio della tenuta individualizzante dei riscontri.

La Corte territoriale ha valorizzato, in particolare, la mancata prova dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il padre e gli zii detenuti, dall'altro, nonché l'assenza di qualunque inizio di attuazione della disponibilità che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto assicurare attraverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha quindi ritenuto che l'eventuale condotta di interlocuzione o di rappresentazione all'esterno di un assenso familiare non potesse essere automaticamente tradotta in un contributo concorsuale certo, individualizzato e causalmente rilevante, tanto più in presenza di un'esecuzione materiale realizzata senza alcun apporto di esponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 12A fronte di tale argomentazione, il Procuratore generale contrappone una diversa lettura del medesimo compendio probatorio, ma non indica quale passaggio della motivazione sarebbe manifestamente illogico, né spiega perché la mancata partecipazione dei soggetti indicati da [OSCURATO:PERSONA] alla fase esecutiva sarebbe irrilevante in termini logici, e non semplicemente diversamente valutabile.

Anche il richiamo alle convergenze dichiarative non si traduce nella dimostrazione di un vizio di legittimità, poiché non affronta il tema, decisivo nella motivazione impugnata, della natura non risolutiva di tali convergenze rispetto al dubbio sulla reale adesione causale di [OSCURATO:PERSONA] al progetto omicidiario.

In altri termini, anche a voler ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto interlocuzioni con esponenti del fronte scissionista e abbia rappresentato una disponibilità del proprio gruppo, resta il punto, ritenuto decisivo dalla Corte territoriale, della trasformazione di tale condotta in contributo causalmente rilevante rispetto al delitto poi consumato.

La risposta assolutoria non è illogica, perché muove dalla constatazione che l'apporto promesso non si tradusse in alcuna partecipazione esecutiva e che non risulta dimostrato, con il necessario grado di certezza, che la rappresentazione dell'assenso familiare abbia rafforzato in concreto un proposito criminoso già autonomamente maturato in capo ad altri gruppi scissionisti.

6. Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile, perché generico e aspecifico.

La sentenza impugnata ha osservato, in termini puntuali, che le incongruenze ravvisate dalla prima sentenza rescindente non erano state superate da argomentazioni diverse da quelle già esposte nelle decisioni di merito annullate; ha rilevato che rimanevano incerte le epoche dei viaggi in Spagna dell'imputato e che era soprattutto incerto se egli, in tali occasioni o in altre, si fosse mai occupato del piano riguardante [OSCURATO:PERSONA], ovvero si fosse limitato, secondo l'alternativa ritenuta più probabile, a trasmettere ai capi clan ivi presenti il consenso del fratello [OSCURATO:PERSONA] alla rottura con i [OSCURATO:PERSONA]; ha infine aggiunto che non emergevano elementi di una qualche solidità circa una sua partecipazione all'esecuzione materiale dell'omicidio.

Il ricorso non si confronta specificamente con tale nucleo argomentativo.

Esso richiama la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale tramite o portavoce di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale soggetto asseritamente presente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], ma non indica quale passaggio della motivazione assolutoria sarebbe affetto da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, né chiarisce quale dato probatorio imporrebbe di superare il dubbio posto dalla Corte territoriale.

La genericità della censura emerge proprio dal confronto con i temi indicati dalle sentenze rescindenti.

La prima decisione di annullamento aveva segnalato, quanto a 13Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], l'incertezza sull'epoca e sul numero dei viaggi in Spagna, il problema del suo ruolo di portavoce di [OSCURATO:PERSONA] — a fronte della diversa indicazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato direttamente la decisione ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — e l'impossibilità di sommare indistintamente dichiarazioni riferite a date, partecipanti e dinamiche decisionali non coincidenti.

La seconda sentenza rescindente aveva ribadito che tali aporie non potevano essere superate mediante il mero richiamo alla convergenza sul nucleo essenziale del racconto.

A fronte di tali criticità, il Procuratore generale si limita a valorizzare la prossimità di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo scissionista e la sua eventuale funzione di collegamento, senza spiegare in che modo tali elementi consentano di riferire le comunicazioni attribuite all'imputato allo specifico progetto omicidiario avente ad oggetto [OSCURATO:PERSONA], e non alla più ampia dinamica della rottura con il gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Resta così privo di reale sviluppo il profilo decisivo già evidenziato dalle decisioni di annullamento: non basta indicare [OSCURATO:PERSONA] come soggetto inserito nelle relazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri esponenti scissionisti, occorrendo invece individuare un contributo concreto, individualizzato e causalmente rilevante rispetto alla deliberazione o all'esecuzione dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA].

Tale indicazione manca.

Ne deriva che la doglianza non aggredisce la ragione effettiva dell'assoluzione, ma propone una diversa lettura del medesimo compendio dichiarativo, fondata sulla saldatura tra scissione, ruolo di tramite e omicidio [OSCURATO:PERSONA], senza indicare l'elemento che renda tale saldatura logicamente necessaria.

7. Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.

La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE P.Q.M.

Prima P.Q.[OSCURATO:PERSONA] I OG UDIZIAR1Qu Così è deciso, 10/07/2026 V Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; --uutzeJle udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso del Procuratore generale e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23/09/2016, la Corte di ra-ppello cf. assise di Napoli confermava, per quanto di interesse nella presente sede, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 04/12/2014, che, all'esito del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo, in relazione al delitto di concorso in omicidio premeditato ed aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 1 cod. pen., di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uccisi con numerosi colpi di mitraglietta e di pistola il 28/10/2004, nonché dei connessi reati relativi alle armi (capi C e D); nonché, il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il concorso nel tentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati relativi alle armi, commessi nel mese di settembre 2004 (capi A e B). 2. Investita del ricorso proposto dagli imputati, la Prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 18718 del 04 dicembre 2017, ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte territoriale, ritenendola affetta da plurime lacune motivazionali. In particolare, la sentenza d'appello è stata giudicata sorretta da una motivazione apparente e semplificatoria rispetto a un quadro probatorio complesso, poiché non aveva risposto in modo puntuale ai motivi di gravame, aveva valorizzato in via cumulativa dichiarazioni collaborative tra loro divergenti senza scioglierne i contrasti e non aveva chiarito i nodi decisivi relativi all'individuazione dei soggetti che avevano deliberato l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui tale decisione era stata assunta e alle ragioni che l'avevano determinata. [OSCURATO:PERSONA] la valutazione della Corte erano, in specie, rimasti privi di adeguata risposta il contrasto sul movente, l'epoca e il numero dei viaggi in Spagna di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo effettivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la reale consistenza delle chiamate in correità a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da tali carenze è derivata la violazione dell'obbligo del giudice d'appello di confrontarsi criticamente con le censure difensive e con le prospettazioni alternative emergenti dagli atti. 3. La Corte d'assise d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai succitati reati. 4. A seguito del ricorso proposto dagli imputati, la Quinta sezione di questa Corte, con sentenza n. 19199 del 15/02/2024, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte territoriale il 14 dicembre 2021, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli. 2La sentenza rescindente ha ritenuto che il giudice del rinvio non avesse effettivamente colmato le lacune motivazionali già evidenziate dalla precedente pronuncia di annullamento, essendosi limitato a riprodurre una sintesi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e a valorizzarne in termini assertivi la convergenza sul nucleo essenziale del racconto, senza procedere a una valutazione critica dei diversi apporti narrativi né spiegare come potessero conciliarsi le relative aporie. La Corte, in particolare, ha ritenuto che fossero rimasti privi di adeguata risposta i profili, già segnalati dalla Prima sezione, concernenti il movente dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], l'individuazione dei soggetti che lo avevano deliberato e il momento in cui tale decisione era stata assunta, l'epoca e il numero dei viaggi in Spagna di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di quest'ultimo quale portavoce di [OSCURATO:PERSONA], la posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la tenuta dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di qualsiasi approfondimento sugli sviluppi istruttori sopravvenuti, tra cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], concludendo che la motivazione era rimasta disallineata dalle indicazioni della sentenza rescindente e che, pertanto, si imponeva un nuovo annullamento con rinvio. 5. Il provvedimento oggi impugnato, emesso dalla Corte d'assise d'appello di Napoli il 27/11/2025, all'esito del secondo giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, pronunciando l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti, per non aver commesso il fatto. I giudici di secondo grado sono pervenuti a un esito liberatorio per gli imputati, evidenziando, in sintesi, che, anche alla luce di quanto sancito da questa Corte d legittimità nelle sentenze rescindenti, non era valorizzabile alcun elemento ulteriore a sostegno dell'ipotesi accusatoria, dovendosi prendere atto dell'inadeguatezza degli elementi emersi a carico degli imputati. Per quanto concerne specificamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato attribuito il ruolo di mandante dapprima del tentato omicidio e poi dell'omicidio consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte napoletana ha preliminarmente valorizzato il dato costituito dalla sentenza definitiva, con la quale, in data 18 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratelli di [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti, in separato giudizio, erano stati contestati i medesimi reati e ai quali era stato attribuito il medesimo ruolo decisionale oggi ascritto a quest'ultimo -, erano stati assolti per non aver commesso il fatto. Nella sentenza impugnata, la Corte riportava testualmente la motivazione posta a fondamento dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando conclusivamente come si fosse formato un giudicato assolutorio nei confronti di imputati ai quali era addebitato esattamente lo stesso ruolo ipotizzato, in questa sede, nei 3confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Osservava, quindi, che a carico di quest'ultimo non vi era alcun elemento diverso da quelli già definitivamente giudicati insufficienti a ravvisare la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale era contestato il concorso morale nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato che la medesima sentenza definitiva di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva già delineato, per [OSCURATO:PERSONA], un ruolo diverso, poiché questi, in due distinti incontri con altri affiliati organizzatori della scissione dal clan [OSCURATO:PERSONA], posto di fronte alla decisione di eliminare [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dapprima preso tempo per acquisire il consenso del padre e degli zii e avrebbe poi comunicato tale assenso. La Corte ha j tuttavia, evidenziato la mancanza di certezze circa l'effettivo verificarsi dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e il padre [OSCURATO:PERSONA] e gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, nonché circa l'esito di tali incontri, come già motivato nella sentenza di assoluzione degli zii; proprio tale mancanza di certezza, secondo la sentenza impugnata, si riverberava sulla posizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], del quale non era sicuro che avesse condiviso o caldeggiato la decisione omicidiaria mirando a ottenere l'avallo del padre e degli zii. Benché più collaboratori avessero affermato che egli aveva comunicato l'avvenuto assenso, restava la circostanza che la partecipazione degli [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concretizzarsi nella fase esecutiva attraverso l'intervento di due killer, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], designati proprio da [OSCURATO:PERSONA], i quali, tuttavia, non si erano mai presentati e non avevano pacificamente svolto alcun compito o funzione, tanto che l'esecuzione materiale era poi avvenuta secondo modalità diverse, senza alcuna partecipazione di esponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha concluso, pertanto, che l'ambiguità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] determinava un dubbio ragionevole e insuperabile circa l'effettiva esistenza di una sua volontà di concorrere nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]: egli aveva preso tempo con il pretesto di dover consultare i congiunti detenuti, mentre non era stato chiarito se e come tale consultazione fosse avvenuta, atteso che sul punto tutti i collaboratori erano rimasti generici; infine, aveva lasciato credere ai sodali che il suo gruppo familiare concordasse sulla decisione e si impegnasse a partecipare materialmente, senza però che tale partecipazione avesse mai avuto neppure un inizio di attuazione. Il punto rimasto irrisolto, secondo la Corte, era proprio quello della partecipazione dell'organizzazione facente capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio [OSCURATO:PERSONA], certamente compiuto da altri gruppi scissionisti: la mancata presenza, tra gli esecutori materiali, di qualsiasi esponente del gruppo [OSCURATO:PERSONA] rendeva non significativa la qualità di capi del medesimo gruppo rivestita dagli odierni imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato che le incongruenze ravvisate dalla prima sentenza rescindente non erano state superate da 4alcuna diversa argomentazione, dal momento che rimanevano incerte le epoche dei viaggi in Spagna dell'imputato ed era parimenti incerto se egli, in tali occasioni o in altre, si fosse mai occupato del piano riguardante [OSCURATO:PERSONA], ovvero si fosse limitato a trasmettere ai capi clan che vi si trovavano il consenso del fratello [OSCURATO:PERSONA] alla rottura con i [OSCURATO:PERSONA]. Non erano emersi, inoltre, elementi indicativi di una sua partecipazione all'esecuzione materiale dell'omicidio. 6. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, formulando un unico, articolato motivo con il quale denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale, pur avendo preso le mosse da un giudizio di piena attendibilità di tutti i collaboratori di giustizia, è poi giunta a conclusioni manifestamente illogiche e contraddittorie. In particolare — ed è questo, per il Procuratore ricorrente, il principale vizio che inficia l'intera sentenza — la Corte non ha adeguatamente delineato il ruolo che i numerosi collaboratori di giustizia escussi rivestivano all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] e delle fazioni di rispettiva appartenenza, né, conseguentemente, il grado di conoscenza che ciascuno di essi poteva avere delle dinamiche del sodalizio mafioso; ha, inoltre, omesso la valutazione delle numerose sentenze definitive concernenti gli appartenenti al medesimo clan. La descrizione del ruolo rivestito è, infatti, secondo il ricorrente, determinante per accertare il grado di attendibilità — e la presenza di riscontri individualizzanti — dei vari collaboratori di giustizia: mentre [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo preminente, tutti gli altri erano gregari, con funzioni essenzialmente esecutive e operative, ma non decisionali: costoro hanno quindi riferito delle loro effettive conoscenze, dirette o de relato, ma le loro propalazioni non potevano estendersi anche alle fasi decisionali. La sentenza impugnata è poi del tutto carente di motivazione in relazione alla posizione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], killer del clan, e cugino di [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore ha riferito della scissione maturata all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA], guidata da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello, precisando di essersi incontrato con [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. A tale incontro presero parte lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in quella sede [OSCURATO:PERSONA] espose il progetto di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mise a disposizione due propri killer, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] colloca l'incontro nell'aprile 2004, collegandolo cronologicamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e tali dichiarazioni costituiscono un rilevante riscontro alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il mandato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] fu conferito proprio dopo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA]. ••••• 5Rosario [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre riferito di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a un'udienza relativa a un processo pendente nei confronti del clan [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che, nella stessa cella di [OSCURATO:PERSONA], erano presenti i tre fratelli [OSCURATO:PERSONA], tra cui [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento alla presenza, in udienza, di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] abbia indicato [OSCURATO:PERSONA], non assume portata significativa, trattandosi di una divergenza marginale, inidonea a incidere sul nucleo essenziale del racconto e sulla sua valenza di riscontro. La Corte non ha poi considerato che la corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorso morale, è stata riferita da [OSCURATO:PERSONA] de relato da [OSCURATO:PERSONA], e che tale dato avrebbe dovuto essere valutato nel quadro complessivo delle convergenze dichiarative già evidenziate. Parimenti carente è la motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovano, infatti, pieno riscontro in quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale era detenuto insieme allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e ai tre [OSCURATO:PERSONA]. La credibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] si ricava proprio dall'incrocio delle sue affermazioni con quelle di [OSCURATO:PERSONA], purché sia applicata la metodologia sopra richiamata, fondata sulla verifica del grado di conoscenza di ciascun collaboratore di giustizia. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, all'interno della cella, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] decidevano la strategia da adottare per punire [OSCURATO:PERSONA], e cioè l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], essi si posizionarono in modo da escludere dall'ascolto [OSCURATO:PERSONA], altro detenuto cognato di [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo riferiva, inoltre, dell'astio personale nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di avere ucciso un suo sodale; sul punto, il narrato risulta conforme a quello di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori riscontri si rinvengono nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che anche [OSCURATO:PERSONA] partecipò alla strategia omicidiaria. [OSCURATO:PERSONA] prese parte direttamente alla fase esecutiva del duplice omicidio e ai tentativi di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del settembre 2004; le sue dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Conclusivamente, univoci sono gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], come si ricava dalle sentenze in atti relative al duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Individualizzanti sono, in particolare, le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo copriva la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e fece da tramite, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per un incontro tra i primi due, cui partecipò anche [OSCURATO:PERSONA]. In quella sede [OSCURATO:PERSONA] fornì supporto per portare a compimento la strategia degli scissionisti, segnatamente in relazione al programmato omicidio [OSCURATO:PERSONA]. È evidente che tale messa a disposizione intervenne dopo il mandato proveniente dai detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali [OSCURATO:PERSONA] 6e [OSCURATO:PERSONA] erano portavoce. La circostanza che gli uomini di [OSCURATO:PERSONA] non abbiano fornito supporto materiale alla fase esecutiva è irrilevante, tenuto conto del fatto che i tentativi di portare a termine l'azione omicidiaria furono molteplici, con conseguenti repentini scambi di uomini e mezzi. Occorre poi evidenziare che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi strategico per le finalità della consorteria camorristica. L'intero compendio probatorio converge, dunque, sulla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre premettere che il controllo demandato alla Corte di cassazione sul vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, né la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con altra ritenuta maggiormente persuasiva dalla parte ricorrente. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della esistenza di una motivazione effettiva, non apparente, non contraddittoria e non manifestamente illogica, secondo un controllo che deve arrestarsi dinanzi a una ricostruzione del fatto comunque compatibile con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Si è, in particolare, costantemente affermato che il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non ricorre quando la censura si risolva nella mera prospettazione di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile, ma solo se il percorso giustificativo seguito dal giudice sia riconoscibile, coerente e non manifestamente illogico. In questa prospettiva, le incongruenze argomentative minime o l'omessa valorizzazione di singoli dati, isolatamente considerati, non determinano l'annullamento della sentenza se tali dati non siano muniti di un chiaro carattere di decisività, giacché «non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988- 01). 7Tali principi assumono specifico rilievo quando, come nel caso in esame, il ricorso della parte pubblica censuri una sentenza assolutoria pronunciata all'esito del giudizio di rinvio. Anche in tale ipotesi il ricorso del Procuratore generale resta soggetto ai requisiti di specificità e decisività propri dell'impugnazione di legittimità: esso deve individuare le precise aporie logiche del ragionamento decisorio, emergenti dal testo del provvedimento impugnato o dagli atti specificamente indicati nei limiti consentiti, e non può limitarsi a contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa ricomposizione del medesimo materiale probatorio. 3. Tanto premesso, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile, perché, sotto l'apparente deduzione dei vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sollecita una rinnovata lettura del compendio dichiarativo e contrappone alla ricostruzione assolutoria operata dal giudice del rinvio una diversa valutazione degli stessi elementi di prova, senza individuare reali fratture logiche del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale. Il dato qualificante dell'impugnazione è, infatti, costituito dalla riproposizione di una lettura accusatoria del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, con particolare riferimento al ruolo dei collaboratori di giustizia, alla loro collocazione all'interno delle diverse articolazioni del clan e alla pretesa incidenza di tale ruolo sul grado di conoscenza delle dinamiche decisionali. La censura, tuttavia, resta formulata in termini generali: il ricorrente afferma che i collaboratori, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], erano meri gregari e che, pertanto, le loro dichiarazioni non avrebbero potuto attingere la fase deliberativa dell'omicidio, ma non indica, con la necessaria specificità, quali puntuali passaggi della motivazione assolutoria sarebbero viziati da manifesta illogicità, né spiega perché la diversa collocazione dei dichiaranti avrebbe imposto un esito decisorio diverso rispetto a quello raggiunto dalla Corte d'assise d'appello. Resta, dunque, un rilievo assertivo, non sviluppato nelle sue necessarie implicazioni critiche: non viene chiarito perché il ruolo esecutivo o gregario dei singoli collaboratori avrebbe inciso sulla portata delle specifiche dichiarazioni rese, né vengono individuate le dichiarazioni rispetto alle quali tale dato avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione. In tal modo, il ricorso non si confronta con il nucleo della motivazione impugnata, che non ha escluso in astratto l'attendibilità dei collaboratori, ma ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati, il grado di convergenza individualizzante dei rispettivi apporti dichiarativi sui passaggi decisivi già indicati dalle precedenti sentenze rescindenti. È significativo, in questa prospettiva, che entrambe le sentenze rescindenti abbiano individuato non meri profili marginali, ma il nucleo problematico dell'intera 8regiudicanda: non era sufficiente accertare che l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] si collocasse nel contesto della scissione dal clan [OSCURATO:PERSONA], occorrendo invece stabilire, con valutazione individualizzante, se e in quale misura ciascuno degli odierni imputati avesse concorso nella deliberazione o nella esecuzione di quello specifico omicidio. Il ricorso del Procuratore generale, invece, tende nuovamente a ricomporre il quadro attraverso una lettura globale e cumulativa delle dichiarazioni collaborative, senza spiegare perché le dissonanze già segnalate da questa Corte nelle due sentenze rescindenti sarebbero state superate in modo manifestamente illogico dalla sentenza impugnata. Sotto altro profilo, l'impugnazione si espone a un ulteriore rilievo di aspecificità, poiché la ricostruzione proposta dal Procuratore generale risulta selettiva e, in più punti, omissiva: essa valorizza i segmenti dichiarativi compatibili con l'ipotesi accusatoria, ma non si confronta con i dati contrari o problematici che le sentenze rescindenti avevano indicato come decisivi. Ne deriva che la censura non aggredisce realmente il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma ne propone una sostituzione mediante una diversa composizione del materiale probatorio, senza dimostrare che i passaggi valorizzati dal giudice del rinvio siano incompatibili con le risultanze processuali o affetti da manifesta illogicità. 4. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la doglianza del Procuratore generale non supera la soglia della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. e si risolve nella valorizzazione alternativa di elementi già considerati dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale ha posto a fondamento dell'assoluzione un percorso argomentativo coerente, muovendo dal dato costituito dal giudicato assolutorio formatosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati ai quali era stato attribuito il medesimo ruolo decisionale assegnato a [OSCURATO:PERSONA], e rilevando che, nei confronti di quest'ultimo, non erano emersi elementi ulteriori, diversi e più pregnanti rispetto a quelli già ritenuti insufficienti in relazione ai fratelli. Il ricorso non dimostra l'illogicità manifesta di tale passaggio. Esso insiste, piuttosto, sulla necessità di valorizzare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non si misura con il dato, già posto in evidenza dalle sentenze rescindenti e fatto proprio dal giudice del rinvio, secondo cui le dichiarazioni accusatorie non si saldano tra loro in modo univoco sul punto realmente decisivo: chi avesse deliberato l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], quando tale decisione fosse stata assunta e se [OSCURATO:PERSONA] vi avesse consapevolmente aderito. In particolare, la prima sentenza rescindente aveva rimarcato che, nella lettura integrale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le figure di [OSCURATO:PERSONA] e, ancor più, 9di [OSCURATO:PERSONA] risultavano evanescenti rispetto alla concreta individuazione dell'obiettivo omicidiario, mentre era assente la descrizione del mandato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere conferito nel corso dell'udienza. Aveva, inoltre, evidenziato che la prospettata adesione di [OSCURATO:PERSONA] risultava riferita da [OSCURATO:PERSONA] de relato, senza indicazione della fonte, e comunque in termini tali da non chiarire se il consenso fosse stato realmente appreso o soltanto desunto dal collaboratore dal complessivo quadro criminale in movimento. La questione non è, dunque, quella della astratta credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], né della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] fosse inserito in un contesto di contrapposizione criminale con il gruppo [OSCURATO:PERSONA], ma quella, diversa e decisiva, della tenuta del riscontro esterno alla chiamata in correità. Su tale piano, la sentenza impugnata ha fatto applicazione non irragionevole delle indicazioni provenienti dalle decisioni rescindenti: la prima aveva segnalato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di comprendere se l'adesione degli [OSCURATO:PERSONA] riguardasse la scissione o lo specifico progetto omicidiario; la seconda aveva ribadito che la mera convergenza sul nucleo essenziale del racconto non era sufficiente quando restavano irrisolti i nodi del movente, del tempo della decisione e dei soggetti che quella decisione avevano effettivamente assunto. La sentenza impugnata, nel richiamare diffusamente la motivazione della decisione assolutoria relativa ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha eluso tali criticità, ma le ha assunte quale premessa del proprio ragionamento, rilevando l'assenza di riscontri individualizzanti idonei a trasformare la chiamata di [OSCURATO:PERSONA] in prova oltre ogni ragionevole dubbio. La tecnica del richiamo, nella specie, non integra motivazione apparente, poiché il rinvio è puntuale, riguarda una pronuncia irrevocabile concernente posizioni strettamente sovrapponibili e consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice del rinvio. Va aggiunto che la doglianza di omessa valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non considera il contenuto effettivo della sentenza impugnata. Quest'ultima, attraverso il richiamo esteso alla decisione irrevocabile relativa ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha preso in esame anche tale apporto dichiarativo e lo ha valutato nel quadro delle convergenze e delle dissonanze già segnalate dalle sentenze rescindenti. Il ricorso, dunque, non si confronta con una effettiva omissione motivazionale, ma censura l'esito della valutazione compiuta, pretendendo che a [OSCURATO:PERSONA] sia attribuita la valenza dimostrativa auspicata dall'accusa. Né il ricorrente indica quali specifici elementi, sopravvenuti o non valutati, avrebbero imposto una diversa conclusione. Il riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non è decisivo, perché il ricorso si limita a valorizzarne il contenuto in senso confermativo dell'ipotesi accusatoria, senza 1 0confrontarsi con il rilievo, valorizzato dalla sentenza impugnata, dell'assenza di un autonomo riscontro individualizzante riferibile al ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal costituire univoco riscontro al narrato di [OSCURATO:PERSONA], sono state ritenute non concludenti in ragione della diversa genesi della decisione omicidiaria da esse prospettata, indicata come maturata all'insaputa dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Nella medesima prospettiva, il ricorso trascura il rilievo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già richiamate dalla sentenza rescindente quale elemento dissonante rispetto alla tesi della partecipazione degli [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. Il dato non è secondario, poiché conferma che il problema non era quello di censire tutte le dichiarazioni favorevoli all'accusa, ma di verificare se esse fossero idonee a neutralizzare gli apporti di segno contrario e a fornire un riscontro individualizzante alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha dato risposta negativa a tale quesito con motivazione non apparente né manifestamente illogica; il ricorso, al contrario, non spiega perché quel dato contrario sarebbe irrilevante o logicamente recessivo. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ricorso ne valorizza il riferimento all'astio di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e alla presenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] nel contesto carcerario, ma non supera il rilievo decisivo già evidenziato dalle sentenze rescindenti: [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte territoriale, prospettava una genesi della decisione omicidiaria non coincidente con quella narrata da [OSCURATO:PERSONA], sicché il suo apporto non poteva essere assunto come riscontro lineare e individualizzante della chiamata di quest'ultimo. Anche sotto tale profilo, il ricorso isola il segmento favorevole alla tesi accusatoria e omette di misurarsi con la ragione per la quale il giudice del rinvio ne ha escluso la decisività. Il motivo di ricorso, del resto, non supera la ragione posta a base dell'assoluzione: la Corte territoriale ha ritenuto che le ulteriori dichiarazioni valorizzate dall'accusa non eliminassero la frattura logica tra la prova della partecipazione al generale progetto scissionista e la prova del concorso morale nel duplice omicidio. A fronte di tale distinzione, coerente con il perimetro tracciato dalle sentenze di annullamento, il Procuratore generale non deduce un travisamento decisivo né indica un dato probatorio che, se correttamente considerato, avrebbe reso manifestamente illogica la conclusione assolutoria, ma si limita a proporre una diversa saldatura dei medesimi elementi dichiarativi. Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorso non sviluppa una autonoma e compiuta censura con riguardo al tentato omicidio contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]. Anche in relazione a tale capo, infatti, l'impugnazione resta ancorata alla prospettazione generale del ruolo di mandante attribuito all'imputato e alla complessiva partecipazione degli [OSCURATO:PERSONA] alla strategia scissionista, senza individuare specificipassaggi motivazionali della sentenza assolutoria concernenti il tentativo che sarebbero affetti da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, difetta la necessaria specificità della doglianza. 5. Le medesime considerazioni valgono, con gli adattamenti imposti dalla peculiarità della posizione, per [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, sul punto, si limita a richiamare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso parte alla strategia omicidiaria, avrebbe comunicato l'assenso del gruppo familiare e avrebbe messo a disposizione uomini per l'esecuzione del delitto. La doglianza, tuttavia, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha negato in assoluto l'esistenza di contatti di [OSCURATO:PERSONA] con gli altri esponenti del gruppo scissionista, ma ha ritenuto non superato il dubbio sulla effettiva portata concorsuale della sua condotta e, soprattutto, sulla concreta partecipazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla deliberazione e alla fase esecutiva dell'omicidio. La conclusione è tanto più imposta se si considera che proprio la prima sentenza rescindente aveva indicato, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], plurimi profili rimasti non risolti: il possibile travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto riferimento al "nipote" di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ne è il figlio; la mancata chiarificazione del rapporto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], la cui fonte conoscitiva era proprio [OSCURATO:PERSONA]; il significato della mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, nonostante la loro indicata designazione; la dipendenza operativa di taluni dichiaranti da altri soggetti del gruppo. Il ricorso del Procuratore generale non si misura specificamente con tali snodi, ma li supera attraverso l'affermazione della complessiva convergenza accusatoria, che costituisce proprio il metodo valutativo già censurato dalle decisioni rescindenti quando non accompagnato da un effettivo vaglio della tenuta individualizzante dei riscontri. La Corte territoriale ha valorizzato, in particolare, la mancata prova dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il padre e gli zii detenuti, dall'altro, nonché l'assenza di qualunque inizio di attuazione della disponibilità che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto assicurare attraverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi ritenuto che l'eventuale condotta di interlocuzione o di rappresentazione all'esterno di un assenso familiare non potesse essere automaticamente tradotta in un contributo concorsuale certo, individualizzato e causalmente rilevante, tanto più in presenza di un'esecuzione materiale realizzata senza alcun apporto di esponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 12A fronte di tale argomentazione, il Procuratore generale contrappone una diversa lettura del medesimo compendio probatorio, ma non indica quale passaggio della motivazione sarebbe manifestamente illogico, né spiega perché la mancata partecipazione dei soggetti indicati da [OSCURATO:PERSONA] alla fase esecutiva sarebbe irrilevante in termini logici, e non semplicemente diversamente valutabile. Anche il richiamo alle convergenze dichiarative non si traduce nella dimostrazione di un vizio di legittimità, poiché non affronta il tema, decisivo nella motivazione impugnata, della natura non risolutiva di tali convergenze rispetto al dubbio sulla reale adesione causale di [OSCURATO:PERSONA] al progetto omicidiario. In altri termini, anche a voler ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto interlocuzioni con esponenti del fronte scissionista e abbia rappresentato una disponibilità del proprio gruppo, resta il punto, ritenuto decisivo dalla Corte territoriale, della trasformazione di tale condotta in contributo causalmente rilevante rispetto al delitto poi consumato. La risposta assolutoria non è illogica, perché muove dalla constatazione che l'apporto promesso non si tradusse in alcuna partecipazione esecutiva e che non risulta dimostrato, con il necessario grado di certezza, che la rappresentazione dell'assenso familiare abbia rafforzato in concreto un proposito criminoso già autonomamente maturato in capo ad altri gruppi scissionisti. 6. Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile, perché generico e aspecifico. La sentenza impugnata ha osservato, in termini puntuali, che le incongruenze ravvisate dalla prima sentenza rescindente non erano state superate da argomentazioni diverse da quelle già esposte nelle decisioni di merito annullate; ha rilevato che rimanevano incerte le epoche dei viaggi in Spagna dell'imputato e che era soprattutto incerto se egli, in tali occasioni o in altre, si fosse mai occupato del piano riguardante [OSCURATO:PERSONA], ovvero si fosse limitato, secondo l'alternativa ritenuta più probabile, a trasmettere ai capi clan ivi presenti il consenso del fratello [OSCURATO:PERSONA] alla rottura con i [OSCURATO:PERSONA]; ha infine aggiunto che non emergevano elementi di una qualche solidità circa una sua partecipazione all'esecuzione materiale dell'omicidio. Il ricorso non si confronta specificamente con tale nucleo argomentativo. Esso richiama la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale tramite o portavoce di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale soggetto asseritamente presente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], ma non indica quale passaggio della motivazione assolutoria sarebbe affetto da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, né chiarisce quale dato probatorio imporrebbe di superare il dubbio posto dalla Corte territoriale. La genericità della censura emerge proprio dal confronto con i temi indicati dalle sentenze rescindenti. La prima decisione di annullamento aveva segnalato, quanto a 13Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], l'incertezza sull'epoca e sul numero dei viaggi in Spagna, il problema del suo ruolo di portavoce di [OSCURATO:PERSONA] — a fronte della diversa indicazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato direttamente la decisione ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — e l'impossibilità di sommare indistintamente dichiarazioni riferite a date, partecipanti e dinamiche decisionali non coincidenti. La seconda sentenza rescindente aveva ribadito che tali aporie non potevano essere superate mediante il mero richiamo alla convergenza sul nucleo essenziale del racconto. A fronte di tali criticità, il Procuratore generale si limita a valorizzare la prossimità di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo scissionista e la sua eventuale funzione di collegamento, senza spiegare in che modo tali elementi consentano di riferire le comunicazioni attribuite all'imputato allo specifico progetto omicidiario avente ad oggetto [OSCURATO:PERSONA], e non alla più ampia dinamica della rottura con il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Resta così privo di reale sviluppo il profilo decisivo già evidenziato dalle decisioni di annullamento: non basta indicare [OSCURATO:PERSONA] come soggetto inserito nelle relazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri esponenti scissionisti, occorrendo invece individuare un contributo concreto, individualizzato e causalmente rilevante rispetto alla deliberazione o all'esecuzione dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA]. Tale indicazione manca. Ne deriva che la doglianza non aggredisce la ragione effettiva dell'assoluzione, ma propone una diversa lettura del medesimo compendio dichiarativo, fondata sulla saldatura tra scissione, ruolo di tramite e omicidio [OSCURATO:PERSONA], senza indicare l'elemento che renda tale saldatura logicamente necessaria. 7. Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01). CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE P.Q.M. Prima P.Q.[OSCURATO:PERSONA] I OG UDIZIAR1Qu Così è deciso, 10/07/2026 V Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 14
Sentenza Cassazione n. 35166/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris