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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 40248/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91-15937/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23 novembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale del medesimo capoluogo il 6 giugno 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio che dimostra la sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., poiché il possesso degli attrezzi descritti nel verbale di sequestro non è stato giustificato dall'imputato in nessun modo (segnatamente, il possesso del grimaldello e del tronchese è orfano di valide giustificazioni, essendo questi strumenti per eccellenza volti all'effrazione e alla forzatura di serrature]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91-15937/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23 novembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale del medesimo capoluogo il 6 giugno 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio che dimostra la sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., poiché il possesso degli attrezzi descritti nel verbale di sequestro non è stato giustificato dall'imputato in nessun modo (segnatamente, il possesso del grimaldello e del tronchese è orfano di valide giustificazioni, essendo questi strumenti per eccellenza volti all'effrazione e alla forzatura di serrature]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 40248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris