CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25846/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la frazione detentiva semestrale compresa tra I'l febbraio 2024 eli. agosto 2024. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica censura difensiva, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a critica, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente aveva ammesso uno dei fatti posti affondamento del respingimento, non contestando il suo comportamento del 12 giugno 2024, rispetto al quale non contestava la rilevanza dell'infrazione disciplinare rispetto al percorso trattamentale avviato durante l'esecuzione della pena. Ritenuto che il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza di Genova appare rispettoso dei parametri ermeneutici di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato deve essere valutata in termini necessariamente unitari, mirando a verificare l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01; Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01). Per queste ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci